Tribunale di Milano: Sentenza n. 6520/2017, il rischio è del cliente e non della banca!

Dopo un lungo periodo di buone notizie per il consumatore/mutuatario, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza, a dir poco "curiosa", la numero 6520 del 09.06.2017, poiché non solo ribalta totalmente il punto di vista della recente giurisprudenza favorevole al consumatore, ma va a sposare completamente la tesi della banca.

Il giudice, il dott. Francesco Matteo Ferrari, dopo aver confermato di NON aver ammesso e concesso la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU - vedi pag. 11), si dilunga in 12 pagine di motivazioni con le quali, come prima anticipato, viene riportata e supportata, punto per punto, la ragione della banca sotto punti di vista TECNICI, LOGICI e MATEMATICI, senza però fare alcun riferimento alla giurisprudenza in generale.

Pertanto non riusciamo a capire come sia stato possibile arrivare a delle conclusioni così tecniche senza il supporto di un consulente e senza tenere conto di illustri pareri come quelli dell'Arbitro Bancario Finanziario, del Tribunale di Roma e del Tribunale di Busto Arsizio (infatti non li cita nemmeno).

Possiamo inoltre affermare che questa sentenza detenga anche il "record di velocità assoluto" per la sua pubblicazione e divulgazione poiché è stata emessa in appena 3 giorni dal momento in cui il giudice ha trattenuto il fascicolo per il verdetto finale e, nello stesso giorno della sua pubblicazione, la Banca, aveva già provveduto a depositarla, ovviamente a suo sostegno, nell'appello su Roma.

Se ci lamentiamo che la giustizia ha tempi biblici, in questo caso ha dato il massimo per dimostrare il contrario!

Tuttavia si sa, in guerra funziona così... non sempre si vincono tutte le battaglie. Perciò noi non ci demoralizziamo e pubblichiamo la sentenza (ovviamente oscurando i nomi per la privacy dei soggetti in causa) sperando che questa possa essere utile al prossimo.

Ecco in sintesi i punti salienti indicati dal giudice:

- Non ammissione della CTU;

- La banca ha prodotto contratti di mutuo completi e CHIARI nella forma e nel contenuto (anche sotto il profilo logico e meccanico) con allegati il documento di sintesi delle condizioni economiche, il piano di ammortamento, nonché ulteriori fogli informativi riferiti alle condizioni e modalità operative dei contratti i quali, sempre secondo il parere del giudice, informano il consumatore sia sui rischi connessi al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto di cambio fra le valute; Inoltre, la banca, in calce all’informativa, dopo aver indicato l’importo capitale residuo, precisa come tale dato debba essere convertito nella divisa svizzera.

- Le clausole sono articolate, complesse e con soluzioni tecniche elaborate dovute dalla necessità (e alla difficoltà) della banca nell'esporre questo prodotto il quale prevede l’indicizzazione a una valuta differente da quella avente corso legale;

- Il consumatore ha ben compreso di avere stipulato un mutuo indicizzato al Franco Svizzero, in vista della convenienza che tale prodotto avrebbe assicurato grazie al tasso di interesse più basso, fermo restando il doppio rischio insito non solo nel tasso di interesse variabile, ma anche nel rapporto di cambio fra le valute.

- Avere il piano di ammortamento in euro, piuttosto che CHF è indifferente poiché la scelta di redigerlo in euro, si giustifica alla luce della valuta in cui i pagamenti devono essere necessariamente effettuati, senza che ciò determini alcuna maggiore onerosità o rischiosità;

- Dato che l'art. 4 (interessi) è chiaro e limpido, per il consumatore era logico comprendere anche l'art. 7 poiché funziona allo stesso modo. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è quindi esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l’ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l’unica variante costituita dall’indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi. Va ulteriormente osservato come il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l’unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale;

- La banca ha acquistato la somma erogata a titolo di mutuo in CHF e deve a sua volta restituire la stessa nella medesima valuta e "il rischio avrebbe dovuto essere sostenuto dal cliente";

- L'art. 7 - estinzione anticipata del mutuo, "nell’esporre in termini “narrativi” l’operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, non può che essere considerata sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere."

- La banca ha cominciato a immettere sul mercato i mutui indicizzati al Franco Svizzero dal 1993, dato temporale che esclude la possibilità di una previsione a lungo termine sull'andamento del mutuo.

- I mutui in essere non introdurrebbero un contratto in derivati implicito per due motivi:

a) differente è la struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame, non operando per quest’ultima né una finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria, né, tanto meno una scommessa con contenuto speculativo;

b) differente meccanismo operativo, non riscontrandosi nei contratti in parola uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l’oggetto del contratto in derivati;

Tutte queste ragioni, senza esser supportate dalle ragioni in diritto, portano a rigettare le domande dei mutuatari.

In realtà, come ben sappiamo, è dal 2015 che viene attribuita la ragione al consumatore soprattutto in conseguenza della mancata trasparenza della banca nei nostri confronti, prima con le decisioni dell'ABF, poi con le multe da parte degli organi di controllo e infine da parte dei Tribunali.

Inoltre, questo prodotto è stato introdotto nel mercato italiano da Woolwich nel 1993 che nell’arco di 14 anni, secondo la tabella fornita dalla banca in ogni sede giuridica, ha venduto 6471 mutui, mentre Barclays, in soli 4 anni ne ha venduti ben 3507.

Praticamente, Barclays ne ha venduti più della metà di Woolwich e in un arco di tempo nettamente inferiore, senza contare che la vendita a tappeto è avventa (causalmente!!!) negli anni in cui il tasso di cambio EURO/CHF era ai suoi massimi storici, mentre il ritrito dal mercato è avvenuto proprio (casualmente!!) nel momento in cui il tasso di cambio è arrivato troppo vicino al tasso soglia di 1,20. Una ripresa del cambio su questi ultimi mutui erogati avrebbe comportato una perdita per la banca e non una tutela per il consumatore. Da quello che si comprende da questa sentenza sono 9.978 le famiglie che hanno volutamente messo a rischio la propria posizione debitoria per poter risparmiare qualche centinaio di euro sugli interessi. Una mossa davvero astuta da parte del consumatore che poi, con la causa, ha tentato il tutto e per tutto.

A dimostrazione che è tutto è stato studiato, mettiamo qui una tabella Bloomberg che dimostra come già nel 2005, anche prima di acquisire il prodotto, la banca aveva gli strumenti per prevedere l’andamento di questo prodotto. Poi, come scrive il giudice, non si può mai avere la certezza su delle previsioni... sarà forse per questo motivo che la banca ha fin da subito applicato dei tassi convenzionali maggiorati rispetto al mercato vigente al momento della stipula? Ma anche su questo, la sentenza, non si esprime.

A noi, in ogni caso, rimane sempre il dubbio sulla correttezza della procura utilizzata dalla banca... come conferma lo stesso giudice, era stata conferita da un soggetto, il cui potere rappresentativo era all‟epoca già cessato, come risultante da una visura camerale prodotta. Pare che la Banca abbia sanato la problematica con una procura sostanziale differente e successiva... controllate!

Per correttezza, e volutamente insieme, vi rendiamo nota la risposta della banca al nostro reclamo, ricevuta in data 16.05.2017, la quale nelle sue 14 pagine, oltre a ricordare la sentenza del giudice, ci spiega come questo prodotto non presenti criticità.

Per noi la lotta continua al fine di rendere nullo in ogni sua parte il presente contratto.

UNITI e AVANTI SEMPRE!

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Ricapitoliamo la situazione sulle cause concluse presso i Tribunali italiani:

  • Tribunale di Milano, sentenza 7681/2014 del 10.06.2014 - il giudice dott. Antonella Cozzi ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione causa errore del legale nell’esposizione delle doglianze e non per questioni di DIRITTO. La presente è stata di fatti corretta e ripresentata.
  • Tribunale di Milano, ordinanza N.R.G. 2015/47185 del 16.11.2015 - il giudice dott. Silvia Brat afferma che il mutuo manca di trasparenza ravvisando il contrasto con l’art. 35, I comma, del "Codice del Consumo", ma di fatto non si è mai arrivati una condanna in quanto tale eccezione è stata posta in una AZIONE INIBITORIA.
  • Tribunale di Milano, sentenza 11395/2016 del 18.10.2016 - il giudice Francesco Ferrari dichiara parzialmente accolto il ricorso affermando la nullità della clausola 7 del contratto, sostituendola con una di pari contenuto salvo che per la parola "capitale restituito" che viene sostituita da "capitale residuo"
  • Tribunale di Parma, ordinanza N.R.G. 5320/2015 del 25.01.2016 - il giudice dott. Marco Vittoria ha dichiarato, nel procedimento speciale art. 700, rigettate le domande attore ritenendole non ammissibili pertanto senza entrare nel merito della questione. MA ritenuto che sussistono GIUSTI e GRAVI motivi, connessi alla COMPLESSITA’ della materia, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
  • Tribunale di Treviso, ordinanza N.R.G. 3665/2016 dell’11.04.2017 emessa dal giudice Deli Luca, corregge l’ordinanza del 07.07.16 - citata da Barclays come una sua "Vittoria" - e ammette CTU, pertanto il procedimento è ancora in corso e non si può indicare come un Vostro precedente favorevole, al contrario, viste le motivazioni della riemissione in causa, si può affermare che le ragioni pendano dalla parte degli attori.
  • Tribunale di Roma, ordinanza N.R.G. 44182/2015 del 03.01.2017 emessa dal giudice Caterina Silvana Cerenzia del Tribunale di Roma, sull’azione intrapresa dai signori A. V. e E. F. C., seguiti dall’Avv. M. Eroli, si sottolinea l’importanza delle decisioni ABF, e la conseguente inadempienza della Banca alle suddette, rendendo nullo l’articolo sulla rivalutazione monetaria da applicare in caso di estinzione per mancanza di trasparenza e chiarezza. Viene condannata, pertanto, Barclays Bank Plc a RESTITUIRE quanto INDEBITAMENTE PAGATO DAL MUTUATARIO (con tanto di interessi), PAGARE una somma come riconoscimento del danno per "RESPONSABILITA' AGGRAVATA" e alla refusione di tutte le spese legali sino ad oggi sostenute.
  • Tribunale di Pescara, Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 3710/2016 del 14/12/2016 RG n. 4984/2015, emessa dal giudice dott. Sergio Casarella, sull’azione intrapresa dall’Avv. Duilio Mannella, sottolinea la mancanza della valuta estera, ribadisce la complessità del mutuo e la presenza di un fattore di rischio aggiunto e nascosto al mutuatario che potrebbe snaturarne la causa fino a rendere nullo l'intero mutuo. La questione è rimessa nelle mani di un CT al fine di comprendere la reale natura di questo mutuo.
  • Tribunale di Busto Arsizio, SENTENZA 375/2017 pubbl. il 10/03/2017 RG n. 7261/2013 Repert. n. 881/2017 del 10/03/2017, emessa dal Giudice dott. Elena Masetti Zannini, con la quale, Barclays Bank Plc, viene CONDANNATA alla restituzione delle somme pagate dal mutuatario come rivalutazione monetaria in fase di estinzione anticipata, oltre interessi legali. Il Ctu ha analiticamente analizzato l’art. 7 del contratto relativo all’estinzione anticipata del mutuo, nel cui ambito non è prevista alcuna formula o metodologia di calcolo. L’importo residuo corrisponde al solo valore in EURO, indicato nel piano di ammortamento, in corrispondenza dell’ultima rata pagata dal mutuatario, senza l’applicazione della rivalutazione EURO/CHF. Ritenuto valido l’art. 4, relativo ai conguagli, per i casi ancora in essere, la Banca NON può essere condannata per l’applicazione scorretta dell’art.7, poiché di fatto, il danno non si è ancora verificato. Alla banca è data la possibilità di porre rimedio. Altrimenti, previo pagamento della rivalutazione in fase di estinzione, il mutuatario potrà far nuovamente causa per il recupero delle somme e a questo punto richiederne il risarcimento del danno come previsto dall’Ordinanza di Roma.
  • Tribunale di Padova del 11.01.17 - Sentenza n. 65/2017 - il Giudice dott. Caterina Zambotto condanna i mutuatari poiché hanno posto le loro doglianze sull’USURA senza darne prova. In NESSUN punto della sentenza si ammette quanto da voi affermato in quanto MAI è stata verificata la correttezza del meccanismo di indicizzazione.
  • Tribunale di Milano del 09.06.17 - Sentenza n. 6520/2017Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari – vedi sopra