Tribunale di Milano: Ordinanza RG. 16203/2017 del 09.10.2017: é il cliente che non ha capito niente!

Totalmente assurda l'Ordinanza del Tribunale di Milano emessa dal Giudice Giacomo Rota in data 09.10.2017 con la quale si da la piena ragione alla banca...

Per il Giudice non c'è dubbio... è il consumatore che sta traendo un vantaggio dagli interessi favorevoli sul mutuo e non la banca che ha mancato di trasparenza sui rischi connessi alla fluttuazione della valuta estera.

Precisamente il Tribunale ritiene che: "il contenuto degli arti. 4 e 7 del mutuo inter partes, del tutto chiaro e facilmente comprensibile per un operatore medio, sia atto ad esplicitare le modalità di funzionamento del finanziamento indicizzato al Franco Svizzero sia con riguardo alla determinazione degli interessi componenti le singole rate mensili che con riferimento alla eventuale fase di estinzione anticipata del rapporto: con il mutuo in esame le parti hanno agganciato il corrispettivo del finanziamento alle oscillazioni del Franco Svizzero proprio al fine di consentire alla mutuataria odierna ricorrente di pagare minori interessi rispetto a quelli che sarebbero maturati con l'indicizzazione di essi all'Euro.

Del pari chiaro e comprensibile risulta il meccanismo della duplice conversione previsto dall'art. 7 del contratto in caso di estinzione anticipata del mutuo..."

In poche parole il Tribunale di Milano NON ha capito proprio nulla su come funzioni questo contratto di mutuo e ha paragonato la parte mutuataria ad una sorta di speculatore in quanto, sempre secondo il Giudice, la ricorrente avrebbe voluto estinguere lucrando i vantaggi derivanti dal tasso di interesse, senza voler pagare gli oneri derivanti dalla rivalutazione.

In pratica è come affermare che il mutuatario, per risparmiare qualche centinaia di euro sugli interessi, ha accettato il rischio di vedersi moltiplicare a livelli esponenziali (come poi è successo) l’intero capitale mutuato per effetto della rivalutazione al CHF sull’EURO, rimanendo così vincolato al proprio immobile senza vie di fuga;

Ovviamente il meccanismo che il Giudice afferma di aver ben compreso è proprio IL PROBLEMA collegato a questo tipo di mutuo...

L’illusione sull’andamento positivo del mutuo è generata proprio dal tasso di interesse;

Nei conguagli semestrali avere un tasso d’interesse convenzionalmente maggiorato ha permesso a Barclays, anche in un periodo di andamento negativo del tasso cambio euro/CHF, di falsare la percezione dei mutuatari, generando conguagli positivi.

Ad ogni conguaglio, la banca calcola ed espone la sola la differenza algebrica tra:

- Tasso di interesse reale e convenzionale (favorevole per il mutuatario)

- Tasso di cambio reale e convenzionale (negativo per il mutuatario);

La differenza genera saldi positivi o negativi, che vanno in accredito o addebito sul fondo fruttifero.

Dato che il tasso di interesse è favorevole, finché presente in percentuale maggiore rispetto alla parte capitale, nella rata mensile il mutuatario non percepisce realmente l’andamento fortemente negativo del cambio.

La percezione inoltre è falsata poiché i conguagli riguardano 6 mesi alla volta e non l’intero capitale, cosa che invece avviene in fase di estinzione anticipata;

In pratica il nostro fondo fruttifero non è altro che il recupero degli interessi pagati in più sulle rate mensili, già al netto della rivalutazione.

Il mutuatario paga una rata superiore rispetto al reale dovuto... ecco perché "crede" di aver accantonato delle somme!

Questo comporta un sacrificio da parte delle famiglie che devono far fronte a rate fuori mercato che non possono esser variate, salvo il pagamento e l'applicazione dell'onere contenuto nell'art. 7 dello stesso contratto.

Le informative semestrali, inoltre, sono solo in EURO e in LIRE (ma questo, ovviamente, il Giudice non lo dice).

Con questa ordinanza si mette in discussione anche l'operato dell'ABF poichè la mutuataria ne aveva fatto ricorso ottenendo la nullità proprio dell'art. 7 (Decisione n. 11068/2016)!

Ricordiamo che il mutuo in questione è un mutuo in EURO (art. 1 e art. 3 del relativo contratto) indicizzato al CHF per la parte interessi (art. 4) e non è mai stato venduto come un mutuo in valuta estera, né in fase precontrattuale né nel corso del rapporto.

Per fortuna, a questa assurda ordinanza, ne è seguita subito un altra FAVOREVOLE al mutuatario... emessa il 10 ottobre 2017 e depositata il 19 ottobre dalla corte di appello di Roma, la quale non solo conferma la validità dell'operato dell'ABF, ma conferma la condanna di primo grado nei confronti della banca che ora dovrò pagare quanto dovuto!

L’ordinanza è molto articolata poichè si fonda, si basa e richiama le sentenze della Corte di Giustizia Europea le quali mostrano il difetto assoluto di trasparenza e chiarezza nei confronti dei mutuatari e dei consumatori di questi prodotti finanziari.

La Corte è talmente persuasa in questa ordinanza dell’infondatezza delle doglianze di Barclays da aver fissato un’udienza molto a breve rispetto ai tempi ed alla congestione dei palazzi di giustizia; già il 28 febbraio 2018 ci sarà la sentenza finale in cui noi auspichiamo, ovviamente e siamo fiduciosi, che venga recepito il contenuto di questa ordinanza anche relativamente alla lite temeraria.

Scarica qui la copia: Ordinanza Tribunale di Milano - 16203/2017 -  Giudice G. Rota