Il Tribunale «stoppa» le pretese dei consumatori ma indica che la clausola di estinzione anticipata è poco chiara
Plus24 - 16/01/2016
Mutui in euro indicizzati al franco: round a Barclays ma spiraglio in vista
Nonostante lo stop del Tribunale alle richieste dei consumatori, si intravede uno spiraglio per chi ha stipulato i mutui in euro indicizzati al franco (Chf): la clausola d’estinzione anticipata dei contratti Barclays (diventata molto costosa dopo il rafforzamento della moneta elvetica dell’anno scorso), non è chiara e viola l’articolo 35, comma 1, del Codice del consumo (Cdc). È questa l’importante indicazione (per i consumatori) che si trae dall’ordinanza del 16 novembre 2015 del Tribunale di Milano che, se da un lato ha rigettato il ricorso d’urgenza proposto da Altroconsumo contro Barclays (quindi chi vorrà estinguere il mutuo dovrà ancora versare quanto richiesto dalla banca), dall’altro ha dato l’”assist” ai clienti che vorranno adire in giudizio per altre vie l’istituto inglese.
i mutui indicizzati
Dal 2003 al 2009 Barclays ha commercializzato mutui in euro, le cui rate venivano indicizzate sia al tasso Libor Chf 6 mesi, sia al tasso di cambio Chf\Euro. L’articolo 7 di questi contratti consentiva al consumatore di rimborsare anticipatamente il mutuo ma con il pagamento di una somma calcolata sulla base della conversione del capitale residuo (indicato però nella clausola con la dicitura «capitale restituito», si veda più avanti) in Chf,in base al tasso di cambio previsto nel contratto, e della successiva riconversione in euro in base al tasso di cambio rilevato il giorno dell’estinzione anticipata.
l’ordinanza
In primo luogo, il Tribunale ha escluso – come invece sostenuto da Altroconsumo – che i mutui indicizzati al franco potessero essere considerati Currency interest swap, in quanto nei mutui mancherebbe l’elemento essenziale dello swap, ovverosia la sussistenza di due posizioni debitorie reciproche. Il Tribunale, invece, ha riconosciuto che la clausola di estinzione anticipata era poco chiara in quanto faceva riferimento al «capitale restituito» anziché al «capitale residuo». Il riferimento al «capitale restituito» avrebbe potuto determinare in capo ai consumatori valutazioni economiche erronee, con conseguente violazione del dovere di correttezza e trasparenza.
Il Tribunale ha precisato che a essere in contrasto con l’articolo 35, comma 1, del Cdc, non è tanto il meccanismo di conversione ma la specifica terminologia impiegata nella clausola. Il giudice, però, ha respinto il ricorso non avendo ravvisato i giusti motivi d’urgenza per inibire l’applicazione della clausola in quanto non è stato provato che, dalla non chiarezza della clausola, sarebbe derivata un’eccessività onerosità dei mutui, frutto invece del particolare momento valutario scaturito dalla decisione dell’anno scorso della Banca nazionale svizzera.
le conseguenze
«L’ordinanza – precisano da Alma Iura di Verona – potrebbe costituire un importante precedente per altri mutuatari che volessero portare in giudizio Barclays. Va però precisato – sottolineano da Alma Iura – che l’ordinanza ha dichiarato non chiara la clausola per come è stata scritta e non già per il meccanismo d’indicizzazione. Per questo motivo, il provvedimento potrà essere richiamato soltanto per clausole poco chiare come quelle di Barclays e non già per contestare il meccanismo d’indicizzazione, come per esempio nei leasing».
Così Barclays
«Il Tribunale - fanno sapere dalla banca inglese - ha escluso che questo mutuo contenga un derivato e ha confermato che la clausola di indicizzazione trova applicazione anche nel caso di conversione e di estinzione anticipata. Il Tribunale ha inoltre confermato che la terminologia utilizzata nella clausola non può in alcun modo inficiare l’applicazione della clausola d’indicizzazione anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Altroconsumo non ha impugnato il provvedimento che adesso è diventato definitivo».