ROMA - Come promesso, in Parlamento, grazie al continuo supporto dell'On. Rubinato per la nostra causa contro i mutui in EURO indicizzati al CHF di Barclays Bank Plc, si continua a lavorare per cercare una soluzione per noi mutuatari lesi.
Grazie al lavoro di collaborazione tra TuConFin, l'On. Rubinato, la dott.ssa Sechi e lo staff del Presidente della Commisione Finanze, On. Bernardo, lunedì mattina è stata reso pubblico l'emendamento che, se verrà accettato, potrà dare un sollievo immediato a gran parte dei soggetti lesi. Questo serve per creare una base solida per chi è in causa e anche per chi ancora dovrà intraprendere questo percorso al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti.
L'emendamento, ad oggi, risulta tra i presentati e non dichiarato inammissibile.
Non ci resta che attendere speranzosi. Tuttavia se questa prima opzione non dovesse esser accolta abbiamo già pronta la bozza di RISOLUZIONE.
Tutte queste azioni sono volte a portare l'attenzione sulla nostra problematica, ma dobbiamo essere sempre consci del fatto che per ottenere Giustizia bisogna agire anche in prima persona. Se hai questo problema scrivi a segreteria@tuconfin.it.
Ora non ci resta che attendere gli sviluppi. Noi non molliamo mai... Uniti e avanti sempre!
Qui di seguito il testo pubblicato Lunedì, 11.12.2017.:
Dopo il comma 655 inserire i seguenti: 655-bis. A valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono rimborsate le somme indebitamente pagate da mutuatari a banche in fase di estinzione anticipata di contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera, o di contratti di mutuo in valuta estera, in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei contratti di mutuo e nella prestazione di servizi finanziari e in violazione delle disposizioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario) in materia di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, con espresso diritto di surroga dello Stato, fino a concorrenza di tali somme rimborsate, nei diritti dei mutuatari verso le citate Banche, fermo restando il diritto dei mutuatari al risarcimento del danno per responsabilità aggravata delle banche medesime. 655-ter. L'ammontare delle somme di cui al comma 655-bis è accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di procedimento speciale davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie secondo criteri e modalità tali da assicurare, in ogni caso, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela ai sensi dell'articolo 128-bis, comma 2, del t.u.b. La decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) relativa alle fattispecie di cui al comma 655-bis è vincolante nel merito, e può essere oggetto di esecuzione forzata. Resta fermo il diritto del mutuatario di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. 655-quater. Entro il 30 giugno 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze sottoscrive un protocollo d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, sentiti l'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare – in breve tempo e con semplici ed essenziali adempimenti – la surrogazione dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera, o mutui in valuta estera, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), alle condizioni stipulate tra il mutuatario e l'intermediario subentrante, per l'importo residuo corrispondente al solo valore in euro, indicato nel piano di ammortamento, quale risulta dopo il saldo dell'ultima rata pagata dal mutuatario, senza l'applicazione di rivalutazioni, penali o altri oneri di qualsiasi natura da parte della banca cedente o cessionaria.
100-bis. 32. Rubinato.