dopo il comma 675-bis inserire i seguenti:
675-ter. Al fine di garantire l’uniforme tutela dei consumatori danneggiati dalla stipula di mutui indicizzati in franchi svizzeri o da mutui denominati in valuta, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un tavolo di concertazione presieduto dal Ministro o da un suo delegato, cui partecipano i rappresentanti dell’Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e delle Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché delle Associazioni di categoria delle banche, oltre ad esperti della materia indicati in misura paritetica dalle predette Associazioni, con lo scopo di agevolare, in breve tempo e con modalità semplificate la surrogazione di tali contratti, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), nonché di individuare in tempi brevi e certi le iniziative, anche normative, a favore dei mutuatari interessati.
675-quater. Dall'attuazione del comma 675-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal comma 675-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Rubinato, Bernardo