Onorevole Paglia (SEL): Interrogazione alla Camera

Camera dei Deputati - 5-06065 - Interrogazione a risposta immediata in commissione presentata dall'On. Paglia (SEL) il 15 luglio 2015.

 

PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
fra l'anno 2003 e l'anno 2009 la banca internazionale Barclays propone alla clientela la possibilità di contrarre mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor (acronimo di London Interbank Offered Rate): in particolare, il contratto standard prevede che:
«Art. 4: “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero...»

 

  1. A) Per il primo semestre o frazione scadente il 31 maggio o il 30 novembre:

 

a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “Tasso di Interesse Convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di uno spread, tipicamente 1,300 punti percentuali;

 

a2) - l'eventuale differenza tra il “Tasso di Cambio Convenzionale” Euro / Franco Svizzero e quello rilevato per valuta rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il “Sole 24 Ore” ... [omissis]. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato dalla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1o giugno e del 1odicembre;

 

  1. B) Per i semestri successivi, sino alla scadenza del contratto di mutuo:

 

b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al “Tasso di Interesse Convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) Franco Svizzero 6 mesi per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1o giugno-30 novembre per valuta 30 novembre, relativamente al semestre 1o dicembre-31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di uno spread, tipicamente di 1,300 punti percentuali;

 

b2) - l'eventuale differenza tra il “Tasso di Cambio Convenzionale” Euro / Franco Svizzero e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il Sole 24 Ore” ... [omissis]. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato dalla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1o giugno e del 1o dicembre.

Ad ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:

in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria, l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte Mutuataria... [omissis];

in caso di conguaglio negativo per la Parte Mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1o dicembre ed il 1o giugno»;

tutto ciò dimostra, ad avviso dell'interrogante, che si tratta di una tipologia di prodotto che si configura a tutti gli effetti come un derivato currency swap, che tuttavia non viene proposto come prodotto finanziario separato rispetto al contratto di mutuo ipotecario, ma come parte integrante, nonostante la differenza evidente in termini di complessità fra i due prodotti;

la proposta Barclays, così come quelle analoghe diffuse a livello globale, intendeva evidentemente giovarsi della decisione della Banca centrale svizzera di imporre un tetto massimo al valore del franco svizzero relativamente alle altre valute, decisione poi rientrata nel gennaio 2015, con conseguente forte apprezzamento della moneta elvetica;

questo ha prodotto, con riferimento ai suddetti mutui, un fortissimo aumento della massa debitoria, che si configura di fatto nell'immediato come un ostacolo enorme a qualsiasi ipotesi di surroga o di estinzione anticipata, fenomeno, questo, che, data la diffusione di mutui in franco svizzero, negli altri Paesi dell'Unione europea, ha prodotto una potenziale crisi sistemica di insolvenza;

in Italia il fenomeno non è, per fortuna, ancora così ampio, pur coinvolgendo migliaia di famiglie ignare, peraltro, di aver contratto un mutuo in valuta straniera, dato che il rapporto con il CHF è di fatto mediato da un derivato;

questo avrebbe dovuto comportare il rispetto delle forme e delle norme comportamentali prescritte dal T.U.F. e dal regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 riguardo, in particolare, alla concessione del diritto di recesso per i contratti offerti a distanza, all'accertamento dell'adeguatezza del contratto agli obiettivi di investimento ed all'esperienza dei contraenti in materia di strumenti finanziari ed all'obbligo di informazione;

l'Istituto di credito, interpellato, ha negato che il contratto possa configurarsi come un derivato, evidenziando l'assenza di finalità speculative;

con dispositivo del 25 marzo 2015 l'Arbitro bancario finanziario ha sancito, per quanto di competenza, la nullità della clausola di cui in oggetto, ritenuta abusiva in quanto priva del principio fondamentale di trasparenza –:

se non ritenga di assumere iniziative normative al fine di fornire un'interpretazione autentica che eviti la necessità di continui ricorsi per via giurisdizionale, chiarendo in particolar modo se la clausola contrattuale riportata in premessa debba intendersi o meno come derivato, secondo la definizione corrente. (5-06065)