Dal sito del Senato della Repubblica il testo dell’interpellanza presentato dall’Onorevole Casson, su nostra richiesta.
Si ringrazia l'Onorevole Casson e tutti gli altri firmatari del testo sottostante:
Atto n. 4-05754
Pubblicato il 10 maggio 2016, nella seduta n. 622
TrasformatoCASSON - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
a partire dagli anni '90 la Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (9.978 contratti);
la Barclays consigliava alla clientela di stipulare questo mutuo in euro assicurando tassi più bassi, e di conseguenza rate mensili più accessibili rispetto ai prodotti concorrenti sul mercato, grazie al fatto che il tasso di interesse era legato al Libor del franco svizzero (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) che era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale nei tassi aumentava il margine di guadagno dell'istituto bancario scaricando sul cliente il rischio di cambio. Il tasso di cambio comporta infatti sul piano astratto un'uguale alea contrattuale per entrambe le parti, ma, nel concreto del caso specifico, il rischio era solamente per il mutuatario. Va altresì sottolineato che la banca, prima di proporre sul mercato questo prodotto finanziario, aveva studiato i grafici storici dell'andamento euro-franco svizzero, dai quali si evinceva chiaramente che nel periodo di vendita degli stessi il tasso di cambio aveva raggiunto i massimi storici e che quest'ultimo sarebbe sicuramente sceso nel medio-lungo termine, con la conseguenza di un aggravio economico per i mutuatari;
nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevedeva, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo andasse prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso, utilizzando peraltro impropriamente il termine di capitale "restituito";
il procedimento di indicizzazione al franco svizzero seguito dall'intermediario in caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo avviene nel seguente modo: la banca moltiplica il capitale residuo al tasso convenzionale e lo divide per il tasso attuale sottraendo il fondo fruttifero previsto dal mutuo. Tale procedura comporta secondo la banca l'indicizzazione del capitale residuo prima al tasso di cambio vigente al momento della stipula del mutuo e successivamente al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione. Tale operazione, sotto il profilo matematico bancario-finanziario, risulta errata, in quanto, se si volesse convertire una moneta in euro in un'altra in franchi svizzeri, sarebbe necessario moltiplicare la somma in euro al tasso di cambio attuale, mentre, se si volesse convertire una somma in franchi svizzeri in un'altra in euro, si dovrebbe dividere la somma in franchi svizzeri al tasso attuale. Nella fattispecie, la banca cela un prestito in valuta, facendo credere invece un prestito in euro al fine di convincere il mutuatario che non vi è alcun rischio di cambio di valuta e di riportare una somma in euro ad un tasso di cambio attuale tenuto conto di quello della stipula. La banca al momento della vendita di tale finanziamento ben sapeva che il tasso di cambio convenzionale (tasso di cambio al momento della stipula del mutuo, non corrispondente ai tassi del giorno) si trovava nella fase più alta della curva storica del tasso di cambio euro-franco svizzero, e che tale curva (e quindi tale rapporto tra le due monete) sarebbe sicuramente scesa negli anni creando un aggravio per il mutuatario al momento della restituzione di quanto prestato dalla banca. Tale meccanismo non si configura soltanto nel caso dell'estinzione anticipata ma si configura anche nella vita del mutuo stesso in ogni singola rata. In tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario (ABF), con decisione n. 5874 del 29 luglio 2015, il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;
considerato che:
dal 2008, il franco svizzero ha iniziato ad apprezzarsi sull'euro (e nel 2011 la banca ha tolto dal mercato il prodotto senza darne avviso ai mutuatari) e alcune famiglie hanno scoperto di dover restituire a Barclays cifre più elevate rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava (e invia tuttora) gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro, non indicando alcun importo in franchi svizzeri;
il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero colpisce ogni singola rata in quanto la stessa è composta essenzialmente dalla quota interessi e dalla quota capitale che soggiace agli effetti del cambio di valuta. Nel gennaio 2015 inoltre la Banca centrale svizzera (Bns) ha abolito il tasso di cambio minimo di 1,20 franchi per un euro e parallelamente ha abbassato di 0,5 punti il tasso d'interesse di riferimento portandolo a meno 0,75 per cento;
nei contratti di cui si tratta, poi, la Barclays ha applicato dei tassi di cambio convenzionali, maggiorandoli già di qualche punto percentuale rispetto a quelli effettivi del giorno, aspetto che ha fatto sì che la banca avesse già una rivalutazione monetaria in suo favore al momento della firma del contratto;
tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare solo rate mensili più accessibili grazie al tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;
secondo le istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate dalla Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e ai servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;
considerato che, ad avviso dell'interrogante:
la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;
la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano; come è stato affermato anche dalla Banca d'Italia, tramite l'ABF nelle decisioni favorevoli del collegio di coordinamento n. 5855, n. 5856 e n. 5874 del 29 luglio 2015 con le quali viene reso nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata;
il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia e, a detta dei mutuatari, neppure i funzionari stessi della Barclays erano informati sull'intero contenuto dei mutui. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"; maggiormente prima di vendere un prodotto ad "alto rischio" gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;
se i mutuatari fossero stati resi a conoscenza del vero meccanismo del mutuo, non avrebbe firmato con un tasso convenzionale maggiorato o avrebbero monitorato la situazione optando per la conversione del mutuo nel momento stesso in cui i tassi di cambio hanno iniziato a scendere, evitando così rivalutazioni monetarie dalle cifre astronomiche. A ulteriore prova che i mutuatari non erano a conoscenza di tale meccanismo è il semplice fatto che le lamentele (cause) sono partire soltanto dopo aver richiesto i conteggi di estinzione e mai prima, in quanto tale rivalutazione incide anche sulle rate mensili del mutuo;
la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-ter del testo unico, secondo il quale nessuna penale o onere o aggravio può essere applicato in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-sexies, comma 1, tra l'altro, statuisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore";
considerato inoltre che:
con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'ABF ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa;
con la decisione del 20 maggio 2015 n. 4135, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;
il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;
considerato che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alle citate decisioni del collegio di coordinamento;
considerato, infine, che questa su questa tipologia di mutuo esistono già delle sentenze favorevoli al mutuatario anche a livello europeo (Spagna e Corte europea),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziali in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays bank Plc sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;
se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;
quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;
se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro sull'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;
se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.