E dopo i numerosi tentativi di far approvare l'emendamento, l'On. Bernardo, Presidente della Commisione Finanze, con l'On. Rubinato depositano la risoluzione in favore dei mutuatari dei Mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc. Vediamo se è la volta buona...
Noi nel frattempo non possiamo far altro che attendere e ringraziare per tutto il lavoro svolto in collaborazione con Tuconfin.
A costo di sembrare ripetitivi, ricordiamo ancora, che tutte queste azioni sono volte a portare l'attenzione sulla nostra problematica, ma dobbiamo essere sempre consci del fatto che per ottenere Giustizia bisogna agire anche in prima persona.
Se hai questo problema scrivi a segreteria@tuconfin.it. Ora non ci resta che attendere gli ultimi sviluppi. Noi non molliamo mai... Uniti e avanti sempre!
Qui la RISOLUZIONE
ATTO CAMERA
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01422
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 901 del 20/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/12/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2017 Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter: IN CORSO
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-01422
presentato da
BERNARDO Maurizio
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901
La VI Commissione,
premesso che:
sono oramai moltissimi i consumatori danneggiati dai mutui indicizzati in franchi svizzeri, venduti come un prodotto senza rischi ed anzi vantaggioso, perché indicizzato al Libor anziché all'Euribor;
nei mutui fondiari «indicizzati» al franco svizzero l'erogazione e le rate di rimborso sono regolate in euro, ma la valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle stesse, è il franco svizzero, secondo un meccanismo che la banca mutuante non ha mai debitamente spiegato e chiarito in sede di stipula e neppure successivamente, nel corso del rapporto di mutuo;
i risparmiatori contestano i differenziali semestralmente calcolati non solo sul tasso Libor, ma anche sul tasso di cambi Euro/Chf, nonché, in sede di conteggio di quanto dovuto a seguito di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, che si debbano corrispondere ulteriori somme di denaro per «rivalutazione» collegata al tasso di cambio;
i consumatori ritengono, infatti, che le clausole dei contratti di mutuo che disciplinano il calcolo degli interessi e il calcolo dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata o di surroga del mutuo siano vessatorie;
il contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero (CHF) commercializzato dalla Banca Barclays in Italia è stato introdotto nel mercato italiano dalla banca Woolwich nel 1993 che, nell'arco di 14 anni, secondo la tabella fornita dalla banca, ha venduto 6471 mutui, mentre Barclays, in soli 4 anni, ne ha venduti 3507; le famiglie coinvolte sono 9.978;
Barclays ha venduto più della metà dei mutui erogati da Woolwich in un arco di tempo nettamente inferiore, senza contare che la vendita a tappeto è avvenuta negli anni in cui il tasso di cambio Euro/Chf era ai suoi massimi storici, mentre il ritiro dal mercato è avvenuto proprio nel momento in cui il tasso di cambio è arrivato vicino al tasso soglia di 1,20; una ripresa del cambio su questi ultimi mutui erogati avrebbe comportato una perdita per la banca e non una tutela per il consumatore;
il prodotto è stato venduto senza mettere in evidenza i rischi connessi e anche oggi la banca afferma: «Il principale fattore di convenienza di questo prodotto era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano (come in parte ancora oggi sono) sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira e della zona Euro: conseguentemente, il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al Chf poteva beneficiare, e ancora oggi beneficia, di un minore tasso di interesse», pertanto, secondo quello che la banca dichiara e afferma, il mutuatario, per risparmiare qualche centinaia di euro sugli interessi, ha accettato il rischio di vedersi moltiplicare a livelli esponenziali (come poi è successo) l'intero capitale mutuato per effetto della rivalutazione del Chf sull'Euro rimanendo così vincolato al proprio immobile gravato dal mutuo a causa di una troppo costosa estinzione anticipata;
il mutuo in questione è un mutuo in euro indicizzato al Chf per la parte interessi e non è mai stato venduto come un mutuo in valuta estera, né in fase precontrattuale né nel corso del rapporto;
ciò è dimostrato, secondo i firmatari del presente atto, chiaramente sia nei documenti informativi sia nel contratto di mutuo, che non indicano in maniera chiara e semplice che il consumatore ha contratto un mutuo in Chf, il cui rischio non è legato alla sola variabilità del tasso di interesse, ma anche al rischio occulto della variazione del tasso di cambio;
nel contratto solo dopo una lunga premessa compare un'unica frase che secondo la banca dovrebbe far comprendere al mutuatario di aver accettato e sottoscritto un mutuo in valuta estera: «mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero»; in nessun punto del contratto vengono riportate somme e corrispettivi in Chf che ne rivelino la natura di mutuo in valuta estera;
nei fogli informativi, ad avviso dei firmatari del presente atto, niente rende chiaro al mutuatario di aver sottoscritto questo tipo di contratto e mai vengono segnalati i rischi connessi, anzi, in più punti appare che il rischio del mutuo è limitato al solo tasso di interesse;
nei fogli informativi, inoltre, la banca non segnala mai l'alea legata alla conversione del debito residuo in valuta estera, cosa che può determinare sia l'incremento della rata mensile in fase di ammortamento sia l'aumento del debito residuo calcolato al momento dell'estinzione anticipata;
il prodotto in questione è stato venduto applicando tassi di cambio persino superiori al tasso storico massimo di 1,6803: il mutuatario, nell'erronea convinzione di aver sottoscritto un mutuo in euro, anche se avesse estinto nello stesso giorno, avrebbe dovuto rimborsare alla banca un importo in euro già maggiorato per effetto della doppia conversione;
anche un periodo di andamento sfavorevole del tasso di cambio Euro/Chf Barclays avrebbe di fatto falsato la percezione dei mutuatari, segnalando conguagli positivi basati sulla differenza algebrica tra tasso di interesse reale e convenzionale (vantaggioso per il mutuatario) e tasso di cambio reale e convenzionale (sfavorevole per il mutuatario) che determina saldi positivi o negativi, in accredito o addebito sul fondo fruttifero; un tasso di interesse inferiore a quello di mercato nella rata mensile genera infatti l'illusoria convinzione di un mutuo vantaggioso anche in presenza di un andamento fortemente negativo del cambio; la percezione inoltre è falsata poiché i conguagli riguardano sei mesi alla volta e non l'intero capitale; l'onerosità del contratto appare evidente solo dopo la prima fase di ammortamento, quando la quota relativa agli interessi è stata interamente rimborsata ed in fase di estinzione anticipata;
la banca, a quanto risulta ai firmatari del presente atto, ha avanzato pubblicamente delle proposte per venire incontro al mutuatario, e non lo sollevano dall'obbligo di corrispondere anche la rivalutazione oltre al capitale residuo, in fase di estinzione del mutuo, ma si risolvono solo in una dilazione della stessa;
l'eventuale accettazione della dilazione da parte del mutuatario preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale inerente a fatti passati, presenti o futuri;
dal 2009 a oggi le decisioni in materia pubblicate sono oltre 50, di cui oltre la metà sono favorevoli al consumatore; solo 23 sono le domande rigettate (anche per errori nell'esporre il caso), 1 cessata e 3 non procedibili; dal 2015, le suddette decisioni sono solo favorevoli al mutuatario, riconoscendo la nullità delle clausole in questione e i danni cagionati al mutuatario; occorre considerare che le decisioni dell'arbitro bancario e finanziario non sono vincolanti per la banca; tuttavia, anche quelle in favore della stessa, sottolineano sostanzialmente l'assoluta mancanza di trasparenza, la difficoltà di interpretazione della volontà e l'esigenza di maggior collaborazione e chiarezza da parte della banca, peraltro del tutto tardiva per il mutuatario;
di recente, le ragioni dei risparmiatori ingannati iniziano inoltre, finalmente, ad esser riconosciute anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza;
il tribunale di Milano, nell'ordinanza n. R.G. 2015/47185 afferma che il mutuo manca di trasparenza, ravvisando il contrasto con l'articolo 35 comma 1, del codice del consumo, ma di fatto non si è mai arrivati una condanna;
il tribunale di Pescara, con ordinanza di rimessione istruttoria n. RG 4984/2015, sottolinea la mancanza della valuta estera, ribadisce la complessità del mutuo e la presenza di un fattore di rischio aggiunto e nascosto al mutuatario che potrebbe snaturarne la causa fino a rendere nullo l'intero mutuo e ha disposto una consulenza tecnica;
il tribunale di Treviso, con ordinanza di rimessione istruttoria N.R.G. 3665/2016, ravvisa che la problematica non si limita agli articoli 7 o 7-bis del contratto, ma anche all'articolo 4 sugli interessi, chiedendo al perito di ricalcolare tutto il contratto di mutuo attraverso l'applicazione del tasso Bot;
il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 375/2017, condanna la banca alla restituzione delle somme pagate dal mutuatario come rivalutazione monetaria in fase di estinzione anticipata, oltre interessi legali, CTU ha analizzato l'articolo 7 del contratto relativo all'estinzione anticipata del mutuo, nel cui ambito non è prevista alcuna formula o metodologia di calcolo: l'importo residuo corrisponde al solo valore in euro, indicato nel piano di ammortamento, in corrispondenza dell'ultima rata pagata dal mutuatario, senza l'applicazione della rivalutazione Euro/Chf;
il tribunale di Roma, con ordinanza n. R.G. 44182/2017 pubblicata il 3 gennaio 2017, confermando quanto statuito dall'arbitro bancario finanziario con decisione n. 4135/2015, ha accertato la nullità della clausola di indicizzazione degli interessi al franco svizzero inserita in un contratto di mutuo avente per valuta l'euro e ha condannato la banca resistente alla restituzione dell'importo (indebitamente) ricevuto a titolo di «conguaglio cambio» penale per l'estinzione anticipata del contratto, calcolato dalla banca secondo i criteri di cui alla detta clausola; il giudice ha rilevato che contenuti, modalità di stesura e d'inserimento, nel contesto contrattuale, dei criteri di calcolo, senza alcuna specifica nel documento di sintesi, rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali, oltre a produrre «un significativo squilibrio ai danni del consumatore, come si evince dall'ingente somma richiesta dalla banca»; per l'effetto, «i contenuti di tale articolo ... contravvengono ai principi di trasparenza, pubblicità e correttezza di cui agli articoli 115 e 116 del TUB, nonché a quelli degli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo» e lo stesso è, pertanto, affetto da nullità; preso atto, tra le altre cose, delle «posizioni espresse da autorevoli Collegi arbitrali» circa la nullità di una pattuizione così congegnata, del tutto ignorate dalla banca resistente, il giudice ha altresì condannato la stessa a risarcire ai clienti, ai sensi dell'articolo 96, comma 3 del codice di procedura civile, il danno loro cagionato attraverso la propria condotta palesemente «dilatoria ed ostruzionistica»;
la corte di appello di Roma, con ordinanza R.G. 753/2017, rigetta totalmente le istanze di Barclays Bank e non solo conferma le decisioni dell'Arbitro bancario finanziario, ma conferma la condanna di primo grado nei confronti della banca che ora dovrà pagare quanto dovuto; l'ordinanza è molto articolata poiché si basa e richiama le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali sottolineano la mancanza assoluta di trasparenza e chiarezza di tali contratti di mutuo;
il contratto di mutuo in questione era stato redatto facendo riferimento alla valuta in lire e in euro;
le note informative apparivano fuorvianti, essendo indicato solo il debito in euro e non l'ammontare della rivalutazione e i tassi di cambio non apparivano corrispondenti;
vi è stata una generale e continua mancanza di trasparenza, con impossibilità per il mutuatario di avere un chiarimento effettivo e «personale» dalla banca, poiché questa ha nel frattempo chiuso le filiali sul territorio italiano;
per il consumatore il mutuo non può essere compreso come mutuo in valuta, poiché altrimenti avrebbe dovuto essere consapevole della necessità di tenere monitorato l'andamento del mercato dei cambi, come se fosse un professionista operatore di borsa e non un cliente consumatore;
il contratto di mutuo è in euro, ma è legato all'andamento di un indice aleatorio, il tasso di cambio Euro/Chf, che nel corso del tempo è calcolato su un fondo fruttifero, in modo da funzionare, sostanzialmente, come uno strumento finanziario derivato;
moltissime famiglie italiane, inconsapevoli dei rischi assunti sulla base di un'informazione non trasparente e decettiva, non sono attualmente più in grado di tenere fede agli impegni sottoscritti, che sono diventati gravosissimi sulla base dei meccanismi di funzionamento descritti;
a causa della scarsa trasparenza e chiarezza del contratto, nella maggior parte delle situazioni i mutuatari si trovano con rate maggiorate anche del 50 per cento;
nessuna risposta effettiva e concreta, ad avviso dei firmatari del presente atto, è stata data ai consumatori interessati dalla banca, né dalle autorità di vigilanza né dal Governo, a seguito degli atti di sindacato ispettivo presentati in Parlamento (interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze della Camera presentata dall'Onorevole Paglia, n. 5-06065 del 15 luglio 2015; interpellanza presentata dal Senatore Moronese, n. 2/00347 del 9 febbraio 2016; interrogazione presentata dall'Onorevole Casson, n. 3-02952 (in Commissione - già n. 4-05754) del 10 maggio 2016);
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 15 novembre 2017, ha avviato il procedimento CV159 – Barclays - Contratti mutuo indicizzati al Franco svizzero – ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie», adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
interrogazioni in sede europea ribadiscono l'esigenza di tutela del consumatore per i mutui in valuta estera (On. Zanonato - E-005632-16, On. Buonanno - E-000866-15);
anche l'intervento dell'Arbitro bancario, finanziario ha avuto scarsa efficacia, in quanto la banca sta portando avanti una strategia aziendale che prevede la chiusura e l'uscita completa dal territorio italiano;
a norma del comma 6 dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), in tema di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, «è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione (...)»,
impegna il Governo:
ad assumere in tempi brevi le iniziative di competenza necessarie a garantire una integrale ed uniforme tutela dei consumatori danneggiati dalla stipula di mutui indicizzati in franchi svizzeri o da mutui denominati in valuta, e in particolare:
a) a convocare in tempi brevi un tavolo di concertazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, cui partecipino i rappresentanti dell'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché delle associazioni di categoria delle banche, oltre ad esperti della materia indicati in misura paritetica dalle predette associazioni, allo scopo di individuare in tempi brevi, definiti e certi, soluzioni comuni per tutti i mutuatari coinvolti, senza disparità di trattamento;
b) ad assumere iniziative per sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, sentiti l'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per assicurare – in breve tempo e con semplici ed essenziali adempimenti – la surrogazione dei contratti di mutuo in questione, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario su entrante, per l'importo residuo corrispondente al solo valore in euro, indicato nel piano di ammortamento, quale risulta dopo il saldo dell'ultima rata pagata dal mutuatario, senza l'applicazione della rivalutazione Euro/Chf con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura e, in particolare, con espresso divieto, da parte del finanziatore originario, di esigere dal mutuatario, alcuna forma di «rivalutazione monetaria» a titolo di «conguaglio cambio» sia nel caso di estinzione/surrogazione che al termine dell'ammortamento del mutuo;
c) ad assumere iniziative per prescrivere, con opportune modifiche normative, sanzioni adeguate per le violazioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in tema di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, e disporre che tali somme in entrata nel bilancio dello Stato siano riversate ad incremento delle dotazioni del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere il rimborso delle somme indebitamente pagate dai mutuatari in fase di estinzione anticipata come rivalutazione monetaria a titolo di «conguaglio cambio», oltre ad interessi legali, fermo restando il diritto dei mutuatari al risarcimento del danno per responsabilità aggravata di Barclays e Woolwich, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con espresso diritto di surroga dello Stato, fino a concorrenza di tali somme rimborsate, nei diritti dei mutuatari verso le citate banche.
(7-01422) «Bernardo, Rubinato».