Dal sito del Senato della Repubblica il testo dell’interpellanza presentato dal Movimento 5 Stelle su nostra richiesta.
Si ringrazia l'Onorevole Vilma Moronese e tutti gli altri firmatari del M5S.
Atto n. 2-00347
Pubblicato il 9 febbraio 2016, nella seduta n. 574
MORONESE , MARTELLI , DONNO , BULGARELLI , BUCCARELLA , PAGLINI , SANTANGELO , CIOFFI , CAPPELLETTI , MANGILI , PETROCELLI , BOTTICI , BERTOROTTA , LUCIDI , PUGLIA , AIROLA , MORRA , SCIBONA , NUGNES , TAVERNA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:
a partire dagli anni '90 la banca Barclays Bank Plc ha venduto un mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;
la Barclays, in particolare, consigliava alla clientela di stipulare un mutuo in euro assicurando tassi più bassi grazie al fatto che il Libor (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) era più basso dell'Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale dei tassi, che aumenta il margine di guadagno dell'istituto bancario, scarica sul cliente il rischio di cambio;
nei contratti stipulati è stata inserita una clausola che prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto di mutuo e successivamente riconvertito in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso;
il procedimento seguito dall'intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l'indicizzazione del capitale al franco svizzero, poiché in molti casi il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione era sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del franco svizzero sull'euro), l'equivalente in euro del capitale residuo da rimborsare è risultato maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento. Il calcolo si articola in 2 fasi: dapprima il capitale residuo viene convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi viene calcolata la somma (in euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione;
in tal modo, come precisato in alcune decisioni dell'arbitro bancario finanziario ABF (decisione n. 5874 del 29 luglio 2015) il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo;
considerato che:
alla fine del 2014, il franco svizzero si apprezza sull'euro e alcune famiglie scoprono di dover restituire a Barclays cifre più elevate, rispetto a quelle pattuite, per effetto della clausola di estinzione anticipata. Sembrerebbe, infatti, che fino a quel momento, le famiglie non si fossero rese conto del debito che stavano accumulando perché la banca mandava gli estratti e i piani di ammortamento solo in euro;
tutto ciò ha causato una gravosa situazione economica per migliaia di famiglie italiane che hanno stipulato contratti di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, nella convinzione di pagare un tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;
secondo le istruzioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate da Banca d'Italia il 29 giugno 2009, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. In tal senso, i documenti informativi inerenti alle operazioni e servizi devono essere redatti secondo criteri che garantiscono correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, in modo da consentire al cliente di comprendere le caratteristiche ed i costi del servizio, di adottare decisioni ponderate e consapevoli;
considerato che, ad avviso degli interpellanti:
la Barclays non avrebbe rispettato le regole basilari in materia di trasparenza bancaria, tra l'altro impedendo a chi ha sottoscritto questa tipologia di mutuo di estinguerlo in anticipo, viste le cifre spropositate che i mutuatari dovrebbero versare;
la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenza della Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano;
il consumatore, infatti, non sempre è un esperto in materia. Ai sensi dell'art. 116 del testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993): "Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"; maggiormente prima di vendere un prodotto ad "alto rischio" gli intermediari e le banche si devono prodigare nell'informare il cliente secondo le norme per la trasparenza bancaria;
la banca avrebbe, inoltre, assunto un comportamento in violazione anche dell'articolo 120-ter, secondo il quale nessuna penale può essere applicata in caso di estinzione anticipata o parziale di un mutuo; l'articolo 125-sexies, comma 1, tra l'altro, statuisce che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore";
considerato inoltre che:
con la decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, il collegio di coordinamento dell'arbitro bancario finanziario ha esaminato un caso di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato da banca Barclays e, in particolare, la clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito, anziché di quello residuo. L'ABF ha ritenuto contrario alla buona fede il comportamento dell'intermediario che non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. Conseguentemente ha condannato l'intermediario a restituire le somme relative ai conteggi di estinzione errati e ha disposto un risarcimento nei confronti del cliente determinato in via equitativa;
inoltre, con la decisione del 20 maggio 2015, il collegio di coordinamento ha esaminato la legittimità della clausola che prevede la doppia conversione (prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale pattuito nel contratto e poi in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso); tale clausola esporrebbe il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo;
il collegio ha rilevato che tale clausola, violando il principio di trasparenza, non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione che è stata valutata abusiva e, pertanto, nulla. Conclusivamente ha disposto il ricalcolo delle somme che il cliente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata;
considerato infine che in molti casi la Barclays non ha adempiuto alle relative decisioni assunte dal collegio dell'ABF di Roma e alla citata decisione del collegio di coordinamento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della pendenza di diversi procedimenti giudiziali in corso davanti ai tribunali d'Italia finalizzati ad accertare il comportamento illegittimo della Barclays BANK PLC sulla vendita del prodotto mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero;
se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versano le molte famiglie italiane coinvolte nel mutuo indicizzato al franco svizzero;
quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti della banca o di tutti gli istituti di credito in favore dei cittadini in qualità di consumatori e mutuatari;
se ritenga opportuno, assunti il mancato rispetto della trasparenza bancaria, la mancata tutela dell'utente e il mancato rispetto delle norme finanziarie, convocare urgentemente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, competente tra l'altro all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, al fine di individuare, con l'ausilio e di intesa con le autorità di vigilanza, tutte le misure ritenute più adeguate a fronteggiare al meglio la situazione;
se risulti che siano state espletate da parte degli organismi preposti alla vigilanza le attività necessarie a garantire la trasparenza, la completezza e la correttezza dell'informazione dei contratti di mutuo, così permettendo di salvaguardare, nel caso di specie, gli interessi delle famiglie coinvolte.