Gentile Sig.ra Meneghetti,
abbiamo ricevuto la Sua lettera del 9 agosto 2016 riguardante il mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con Barclays Bank Plc. In essa Lei - a titolo personale e quale Vicepresidente dell’associazione TUCONFIN - formula considerazioni critiche sulla condotta della banca e chiede alla Banca d’Italia di intervenire a tutela dell’interesse collettivo dei sottoscrittori di questa tipologia di mutuo.
Come Lei stessa mostra di sapere, le problematiche di trasparenza informativa emerse in relazione ai prodotti in questione sono da tempo all’attenzione di questo Istituto.
Possiamo assicurarLe che l’impegno della Banca d’Italia per garantire relazioni tra intermediari e clienti trasparenti e corrette è costante e si articola su più livelli: verifichiamo l’osservanza della disciplina di trasparenza chiedendo informazioni e chiarimenti agli intermediari e svolgendo ispezioni presso sportelli e direzioni generali; indirizziamo gli intermediari al rispetto della normativa attraverso interventi di sensibilizzazione e richiami. Se nell’attività di controllo accertiamo irregolarità, anomalie, comportamenti scorretti, interveniamo in base alla loro rilevanza, attivando i poteri amministrativi propri della Banca d'Italia. Possiamo chiedere agli intermediari di adottare misure correttive e, nella misura in cui ricorrono i presupposti previsti dalla legge, possiamo irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli esponenti aziendali1 e adottare altre misure.
Ricordiamo anche che alle norme sulla trasparenza e correttezza dei servizi bancari e finanziari si affiancano quelle sulle pratiche commerciali scorrette e sulle clausole vessatorie, poste a tutela dei consumatori in genere. Secondo il Codice del consumo, il controllo amministrativo su questi aspetti è demandato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Nella Sua lettera ha sottolineato i possibili profili di invalidità di alcune clausole contenute nei contratti che regolano i mutui indicizzati al franco svizzero stipulati con Barclays, facendo riferimento da un lato agli esiti di un’azione inibitoria collettiva avviata nei confronti della banca, dall’altro alle decisioni assunte dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in senso favorevole alla clientela alle quali Barclays non ha dato esecuzione.
Con riferimento alla tutela offerta dall’ABF, precisiamo che l’ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie, di tipo decisorio; sebbene supportato nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia, è un organismo indipendente nei compiti e nelle decisioni.
La pronuncia dell’Arbitro sulla controversia, assunta secondo diritto sulla base dei documenti presentati dalle parti, non è una sentenza: non vincola giuridicamente né il cliente né l’intermediario, lasciando ferma per entrambi la possibilità di rimettere la controversia all’esame del giudice civile.
Se l’intermediario non rispetta la decisione dell’Arbitro, il suo inadempimento è reso pubblico2. Qualora sia stata comunicata la sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione della notizia dell’inadempimento3.
Nel ringraziarLa per la segnalazione, Le assicuriamo che essa è stata esaminata con la massima attenzione. In casi come questo la Banca d’Italia pone in essere tutte le iniziative consentite dall’ordinamento valutando nel continuo le informazioni disponibili, comprese quelle contenute negli esposti della clientela.
Le precisiamo infine che, coerentemente con i nostri criteri di trattazione degli esposti https://www.bancaditalia.it/servizi- cittadino/servizi/esposti/index.html potrà considerare questa nota come conclusiva e che pertanto, a meno che non intervengano novità sostanziali, non potremo prendere in considerazione ulteriori Sue segnalazioni sulla questione sottoposta.
Distinti saluti.
- IL DIRETTORE
1 A proposito del provvedimento sanzionatorio assunto nei confronti di Barclays nel 2013 a seguito dell’accertamento di irregolarità nella materia, tra le altre, della trasparenza cfr. www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2013_06/Barclays Bank Plc provv. N. 321 del 18.06.13.pdf.
2 La notizia del mancato adempimento di Barclays alle pronunce dell’Arbitro che hanno dichiarato la nullità delle clausole contenenti il meccanismo della duplice conversione è stata pubblicata sul sito dell’ABF (cfr., da ultimo, la decisione del Collegio di Milano n. 4501 del 17 maggio 2016).
3Cfr. Disposizioni ABF, sezione VI, paragrafo 4, consultabili all’indirizzo
www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni/disp_mod_ABF_021116.pdf
Scarica qui la Risposta di Banca ITALIA in versione PDF.