Decisione N. 9796 del 07 agosto 2017 – Mutuo

Decisione N. 9796 del 07 agosto 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ……………… Presidente
(MI) TENELLA SILLANI ……… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA ………………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE ………….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA
Nella seduta del 14/03/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso del 27.02.2016, la parte ricorrente espone quanto segue. In data 27.06.2008 - unitamente alla moglie cointestataria del ricorso - stipulava con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero per un capitale pari a € 142.500,00. Con lettera del 26.03.2015 l’intermediario avvisava la clientela che “la Banca Centrale Svizzera ha interrotto la politica di difesa del cambio e che quindi questo ha avuto effetti immediati sui rapporti di cambio fra Franco Svizzero e Euro”. Dal momento che era sua “intenzioneprocedere alla surroga del mutuo con altro Istituto di Credito” veniva così a scoprire “di dover restituire un capitale residuo nettamente superiore a quello inizialmente concesso”. Con reclamo del 20.07.2015, lamentava pertanto che avrebbe dovuto restituire un capitale superiore a quello inizialmente ricevuto, rilevando altresì che nelle comunicazioni periodiche ricevute, ad eccezione di quella del 26.03.2015, il rischio di cambio non era menzionato e che al momento della sottoscrizione non era stato in grado di rendersi conto dell’effettiva portata delle oscillazioni. Con riscontro del 05.08.2015, l’intermediario, dopo aver richiamato le caratteristiche del meccanismo di indicizzazione, dichiarava che le caratteristiche del mutuo erano state illustrate nella fase precontrattuale e che erano state poi inviate distinte comunicazioni di trasparenza. Insoddisfatto della risposta e contestando le modalità del calcolo finanziario adottato, chiede al Collegio “che il calcolo per la surroga/estinzione venga fatto tenendo presente la Decisione ABF n. 5874 del 29 luglio 2015”.
L’intermediario, con le controdeduzioni, premesso di non aver ricevuto da parte ricorrente “alcuna richiesta di surroga [...] né mai una richiesta di emissione del conteggio di anticipata estinzione”, preliminarmente eccepisce l’incompetenza temporale dell’ABF in quanto le doglianze attengono ad un contratto stipulato nel 2008, ovvero in un periodo temporale antecedente al 1° gennaio 2009. Nel merito, confermata la piena legittimità del mutuo in valuta estera, richiama l’art. 4 del contratto il quale dispone che l’erogazione e il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero; sottolinea come tale meccanismo si ritrovi nella clausola in materia di estinzione anticipata del mutuo, in cui viene descritta l’operazione da compiersi per il calcolo del debito residuo (conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione). Rileva che non vi possa essere alcun margine di incertezza sulle modalità di calcolo da adottare, modalità delle quali il cliente era stato del resto compiutamente informato sia in fase precontrattuale (il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato), sia nell’esecuzione del contratto (la banca aveva riepilogato i principali caratteri del finanziamento con note del 01.03.2013 e del 26.03.2015, nelle quali erano contenute “le operazioni aritmetiche che [avrebbero dovuto] essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Rileva inoltre come non vi sia alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero può concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per il cliente; in ogni caso, l’asserita vessatorietà, dovendo essere valutata al momento della stipula, risulta essere temporalmente fuori dalla competenza del Collegio. Ciò premesso, chiede al Collegio, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto poiché infondato.

DIRITTO 

Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza temporale dell’ABF sollevata dall’intermediario. L’eccezione è fondata. La parte ricorrente, infatti, non ha formalmente richiesto all’intermediario né la surroga del mutuo, né i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento (operazioni che, se successive al 1° gennaio 2009, determinerebbero la competenza di questo Arbitro: cfr. Collegio di coordinamento, decisioni n. 5855/15 e n. 5866/15), ma ha soltanto affermato di averne l’intenzione (non vi è invero allegazione documentale che dimostri l’effettiva richiesta di surroga/estinzione anticipata del prestito). La controversia riguarda pertanto un assunto difetto di informazione da parte dell’intermediario resistente in sede di negoziazione e di perfezionamento del contratto, che non avrebbe consentito al cliente di comprendere le caratteristiche del mutuo e, in particolare, di valutare il rischio dell’indicizzazione di cui alla clausola negoziale in materia di estinzione anticipata del mutuo. Trattandosi di vizi genetici riguardanti un rapporto instauratosi nel 2008, va esclusa la competenza temporale di questo Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170807-9796