Decisione N. 9337 del 20 ottobre 2016 – Mutuo – In valuta – Incompetenza – Ratione temporis

Decisione N. 9337 del 20 ottobre 2016 

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori:

(NA) MARINARI ……….…….. Presidente

(NA) BLANDINI …………...…..Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORTA      ………………..Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) ROSAPEPE  ……………..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(NA) QUARTA …………………..Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BLANDINI ANTONIO
Nella seduta del 21/06/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente espone di aver stipulato, insieme alla propria moglie, in data 12 maggio 2007, un contratto di mutuo a tasso variabile di € 125.000,00 indicizzato al franco svizzero, da rimborsare in 300 rate mensili, di cui la prima in scadenza al 14 agosto 2007.
Riferisce che, in data 29 gennaio 2014, la resistente comunicava al cliente un conteggio informativo per estinzione totale anticipata, nel quale erano riportate solo le voci inerenti il capitale residuo ed il conguaglio derivante dalla rivalutazione Franco/Euro, senza indicazione di alcun costo “per indicizzazioni” né del saldo attivo presente sul “conto deposito” alla data di emissione del conteggio. Afferma pertanto che “il conguaglio per la rivalutazione incide come commissione di uscita per il 37,50%”.
Riferisce altresì che in data 8 aprile 2015 l’intermediario comunicava un nuovo conteggio, nel quale erano riportate, tra le altre, le voci relative all’indicizzazione e al saldo del conto deposito; ritiene che in tale secondo conteggio “il conguaglio per rivalutazione incide come commissione di uscita per il 52,38%”.
Tanto premesso, lamenta - in primo luogo - la violazione degli obblighi di trasparenza e informazione gravanti sull’istituto di credito “sia in fase precontrattuale (soprattutto in ordine al rischio connesso all’andamento della valuta estera), sia nel corso del rapporto”.

Inoltre, nell’evidenziare che l’intermediario, con l’emissione del conteggio estintivo dell’8 aprile 2015, “ha stabilito una componente di indicizzazioni, rivalutazioni e spese [...] che determina un T.A.E.G. pari al 12,388%”, contesta la nullità delle relative clausole contrattuali ai sensi degli articoli 644 c.p. e dell’art. 1815, co. 2, c.c.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente formula le seguenti richieste all’Arbitro:
“1. la restituzione di tutti gli interessi per le rate scadute e pagate che ammontano ad euro 92.911,01 (novantaduemilanovecentoundici,01); 2. di calcolare, per le rate restanti solo il capitale residuo con esclusione degli interessi.”
L’intermediario non ha fatto tenere proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Con l’odierno ricorso parte ricorrente – pur svolgendo considerazioni in ordine alla violazione dei doveri di informazione e degli obblighi di trasparenza da parte dell’intermediario (con particolare riferimento ai rischi insiti nell’operazione e all’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del consumatore) - contesta essenzialmente l’applicazione di interessi usurari, e chiede pertanto la restituzione di tutti gli interessi pagati.

Al riguardo, si evidenzia che le doglianze sembrano fondate, da una parte, su un preteso vizio genetico del contratto - atteso il richiamo alla nullità della clausola determinativa degli interessi ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. –: in tali sensi, la domanda risulta pertanto inammissibile per incompetenza ratione temporis dell’ABF (il contratto è stato stipulato nel 2007).

Dall’altra parte, il ricorrente fa riferimento alla comunicazione dell’8 aprile 2015 con cui l’intermediario trasmetteva il conteggio estintivo, rilevando che, nel caso di specie, l’applicazione delle diverse componenti di costo ivi considerate (in particolare l’ “indicizzazione” e la “rivalutazione”) avrebbe determinato “un TAEG pari al 12,388%”, di gran lunga superiore alla soglia usura vigente (all’epoca della stipula). Richiama quindi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della verifica del superamento della soglia usura, andrebbero computate “tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Sul punto, in sede di riscontro al reclamo, l’intermediario aveva precisato che la voce “rivalutazione” contenuta nel conteggio estintivo non costituisce una “remunerazione” rilevante ai sensi dell’art. 1815 c.c. e non è pertanto inclusa nel calcolo del TEG.
Aldilà di queste considerazioni, tuttavia, non vi è alcun elemento in atti che dimostri l’intervenuta estinzione del finanziamento: di talché siffatta prospettazione del ricorrente si sostanzierebbe in una mera ipotesi teorica (in casi simili, i Collegi hanno affermato che costituisce “un errore giuridico dare rilevanza a detti fini [i.e. usurarietà del finanziamento] a vicende successive come l’estinzione anticipata” – cfr. ex multis Collegio di Milano, decisioni nn. 6731/14 e 9509/15).

Infine non può sottacersi che il ricorrente in data 19 ottobre 2015 aveva già presentato un analogo ricorso nei confronti dell’intermediario convenuto, nel quale tuttavia, in aggiunta alle richieste poi riproposte con l’odierno ricorso, era avanzata anche una domanda avente ad oggetto “il versamento, determinato in via equitativa, di una somma pari ad euro 15.000,00”. Il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile dal Presidente del Collegio di Napoli, preso atto che il ricorso aveva ad oggetto richieste di restituzione di somme di denaro di importo superiore a 100.000 euro.

Il ricorrente ha dunque ripresentato il ricorso, previa riduzione della domanda: ciò che

pone ulteriori profili dubbi circa l’ammissibilità del presente ricorso, comunque assorbiti dalle considerazioni dianzi svolte.

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. 

IL PRESIDENTE

Marcello Marinari

Dec-20161020-9337