Decisione N. 8471 del 14 luglio 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 8471 del 14 luglio 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA ………… Presidente

(RM) PAGLIETTI ……… Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) NERVI …………….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) CHERTI …………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO
Nella seduta del 28/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
1. Con il ricorso la parte, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la resistente nel 2005, lamenta che in sede di estinzione anticipata il mutuante avrebbe richiesto somme calcolate in modo difforme rispetto ai criteri contrattualmente previsti. La ricorrente eccepisce inoltre la nullità della clausola che disciplina l’estinzione anticipata prevedendo l’applicazione di una doppia conversione al tasso di cambio con il franco svizzero, e chiede pertanto che tale duplice conversione non sia applicata in sede di estinzione anticipata.

2. In particolare, la parte contesta il conteggio informativo di estinzione anticipata inviato dalla banca resistente il 22.05.2015 e relativo al contratto di mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero, dalla stessa stipulato in data 6.10.2005. Infatti, in detto conteggio

l’intermediario ha richiesto un importo a titolo di “rivalutazione” calcolato sul capitale residuo, mentre l’art. 9 del contratto stabilisce che la rivalutazione si calcoli sul capitale restituito Ad ogni buon conto per la ricorrente il meccanismo di doppia conversione valutaria previsto dal suddetto art. 9 sarebbe nullo e deve essere disapplicato, per violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità di cui agli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.

3. Inoltre, il meccanismo di rivalutazione contrattualmente previsto comporta l’applicazione di pesanti penalizzazioni in caso di estinzione anticipata del mutuo, in violazione dell’art. 120-ter TUB; detta clausola potrebbe inoltre qualificare il contratto di mutuo come derivato implicito, rispetto al quale non risulta che sia stata fornita al cliente un’informativa adeguata al momento della stipula del contratto.

4. Nel merito l’intermediario resistente deduce che contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR /FRANCO SVIZZERO SEI MESI) anche dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro. Quindi nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro.

5. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (cfr. art. 9 del contratto, all. al ricorso). L’art. 9 del contratto dispone che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale' e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Occorre quindi procedere nella seguente maniera:

a) si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, moltiplicando tale capitale residuo per il tasso di cambio convenzionale.

b) per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca, si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in Euro (al cambio attuale) del capitale residuo in Franchi Svizzeri di cui al primo punto è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo.

6. Quindi, la banca sostiene la piena legittimità della clausola in questione ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire. In particolare, l’intermediario afferma che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce.

DIRITTO 

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
In via preliminare occorre rilevare che i contratti di mutuo analoghi a quelli per cui è causa hanno formato oggetto di due decisioni del Collegio di coordinamento (nn. 7727/2014 e, poi, n. 4135/2015). La seconda decisione, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale che disciplina l’estinzione anticipata, in quanto ha ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità, che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori e questo Collegio si è pienamente conformato ai princìpi ivi affermati (da ultimo, Coll. Roma, dec. n. 6165/2016). Il contratto su cui verte l’odierna controversia è del tutto identico a quello che ha formato oggetto delle decisioni sopra richiamate. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al Franco svizzero (cfr. contratto allegato), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco svizzero. Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio Franco svizzero/Euro. Nell’alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; ’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (cfr. art. 9 del contratto, all. al ricorso). Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto; in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 9 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.

La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE. Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata la ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9 di cui è stata dichiarata la nullità.

P.Q.M. 

Il Collegio accerta la nullità dell’articolo 9 del contratto e per l’effetto dichiara che il capitale residuo da restituire deve essere determinato in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’importo complessivo delle quote di capitale già restituite, calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola nulla. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 

spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20170714-8471