COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA................ Presidente
(RM) SILVETTI................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO ................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO ............. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO................. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO
Nella seduta del 17/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
Fatto
La ricorrente, titolare di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2007, contesta che la somma tra tassi corrispettivi e moratori condurrebbe al superamento del tasso soglia usurario. Contesta inoltre che l’intermediario resistente le avrebbe fatto sottoscrivere un contratto derivato senza l’opportuna informativa e che tale circostanza
determinerebbe la mancata coincidenza tra il TAEG effettivo del rapporto e il TAEG indicato in contratto. Nonostante nel ricorso non vengano avanzate esplicite richieste, in base alla descrizione dei fatti presentata dalla ricorrente si può desumere che richieda la restituzione degli interessi del finanziamento con riguardo alla doglianza circa l’usura e l’accertamento della responsabilità dell’intermediario con riguardo alle doglianze relative alla sottoscrizione di un contratto derivato e alla mancata coincidenza tra TAEG effettivo e TAEG contrattuale.
L’intermediario chiede al Collegio di dichiarare irricevibile il ricorso per incompetenza temporale dell’ABF, inammissibile per la richiesta di natura consulenziale e, in subordine, di respingere il ricorso perché infondato.
Diritto
Il Collegio nota che le doglianze avanzate dalla ricorrente – usura genetica, violazione degli obblighi informativi in fase precontrattuale e mancata indicazione nel contratto del tasso di interesse corretto – si riferiscono a caratteristiche genetiche del contratto. In particolare, relativamente alla presunta usurarietà delle condizioni contrattuali, il Collegio richiama la Decisione 3381/2015 del Collegio di Roma: “L’eccezione sollevata in via
preliminare dall’intermediario è fondata e idonea a definire il presente procedimento. Come noto, infatti, la competenza dell’Arbitro bancario e finanziario deve essere negata in relazione a controversie concernenti comportamenti o operazioni dell’intermediario risalenti ad epoca antecedente la data del 1°/01/09 posta dal § 4, Sez. 1 delle Disposizioni regolamentari Banca d’Italia 12/11/11 (come modificate con delibera Banca d’Italia
13/11/12) quale termine iniziale di sua competenza temporale e ciò “a prescindere dal momento di verificazione o percepibilità” del pregiudizio che possa esserne derivato al cliente (v. ex multis ABF dec. 3530/14; 3163/13; 487/12, 1431/11, 756/11). Nella specie è dedotto dallo stesso ricorrente che il contratto di cui si tratta è stato stipulato in data
ampiamente antecedente il detto termine temporale, in relazione al quale lo stesso Collegio di coordinamento dell’ABF ha avuto modo di pronunciarsi nel senso di ribadirne l’inderogabilità in ogni caso, come quello oggetto del ricorso qui in considerazione, di denunciata nullità genetica del contratto (v. ABF Coll. Coord. n. 72/2014).”
Relativamente invece alla doglianza sulla natura del contratto indicizzato al franco svizzero, la ricorrente si limita a contestare la violazione di obblighi informativi in sede di stipula del contratto e la differenza tra TAEG effettivo e contrattuale, senza contestare specificamente il meccanismo di estinzione tipico di tali contratti, la cui validità è stata
oggetto anche di pronuncia a parte del Collegio di Coordinamento nella Decisione 5874/2015.
Il Collegio ritiene pertanto di non poter ammettere il ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
IL PRESIDENTE
Maurizio Massera