Decisione n. 809 del 28 gennaio 2016 - Collegio Sud
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI .................................... Presidente
(NA) BLANDINI ..................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI ..................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA .............................................. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI ......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore SICA SALVATORE
Nella seduta del 24/11/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, in relazione a un contratto di mutuo ipotecario di euro 130.000,00 stipulato con l’odierna resistente nel novembre del 2006, lamenta il calcolo dell’importo risultante dai conteggi estintivi al momento dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Infatti, all’art.7 di tale contratto è prevista, per il calcolo del debito
residuo in seguito ad estinzione anticipata, una voce definita “rivalutazione” basata su un complesso meccanismo di conversione Franco svizzero/Euro. In seguito alla richiesta di conteggio estintivo, inoltrata alla banca via email in data 10.12.14, venivano inviati dalla resistente due documenti riferiti al 21.1.15, discordanti nell’indicazione
dell’importo da bonificare. Il primo, datato 12.1.15 indicava una somma complessiva di euro 117.190,98 con euro 31.450,43 di “rivalutazione”; mentre il secondo documento, con conteggio datato 19.01.15 richiedeva la somma di euro 140.099,65 con “rivalutazione” di euro 54.099,93 ed interessi giornalieri a decorrere dal 21.01.15 di euro
16,43. Il ricorrente, provvedeva ad estinguere il finanziamento sulla base del conteggio estintivo del 19.01.15, versando quindi il maggior importo richiesto. Con ricorso presentato in data 22.05.15, si rivolge all’Arbitro contestando la legittimità di tale calcolo e chiedendo contestualmente la restituzione della differenza tra quanto versato, euro 140.231,09 e quanto previsto dal conteggio provvisorio, 117.190,98, ovvero euro 23.040,11.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario, per essere la questione in esame riferita a un contratto stipulato nell’anno 2006. Nel merito, si sofferma sull’adeguatezza informativa fornita ai clienti in sede di stipulazione del
contratto, nonché precedentemente. Circa l’invio dei due conteggi estintivi riferiti al 21.01.15, fa riferimento alla provvisorietà del primo conteggio e alla necessità di un conteggio definitivo calcolato sulla base del criterio previsto nel contratto firmato all’articolo 7. La convenuta chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato inammissibile
o, in subordine, rigettato.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, circa l’eccezione sollevata dalla resistente di incompetenza ratione temporis del Collegio, essa va rigettata. Secondo espressa previsione regolamentare, infatti, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta
dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dall’intermediario in data 12.01.15 e 19.01.15, sussistendo, conseguentemente la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario.
L’oggetto del ricorso riguarda l’accertamento della legittimità del metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto predisposto dall’intermediario e, conseguentemente la validità e l’efficacia della clausola stessa che rappresenta la base normativa del suddetto calcolo. La norma contrattuale in esame prevede, in casi di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Espressamente: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di
rimborso”. Quindi, ai fini del suddetto calcolo, sono previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Sulla base delle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale, risulta evidente che tale art.7 non espone in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo).
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art.3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Conseguentemente, in quanto abusiva, la clausola contrattuale è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod.cons. Anche la stessa Corte Suprema ha affermato che la violazione della fondamentale regola della trasparenza, comporta la nullità della
clausola ( Cass. Sez. III, 8agosto 2011, n.17351). Alla luce dei predetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, nazionale e comunitari, il Collegio di Coordinamento, con decisone n. 5866/15 ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva “si applica la norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi. A questo punto, è bene sottolineare, che dai fatti esposti in sede di ricorso, e in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che regola questo procedimento, si evidenzia che il petitum ha ad oggetto la retrocessione di una somma 23.040,11, inferiore all’importo calcolato nel conteggio estintivo di euro 54.099,93,93 come “rivalutazione”.
Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art.7 del contratto oggetto del giudizio, e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1 comma,c.c. si dichiara l’intermediario tenuto al ricalcolo del capitale residuo, sulla base dei principi sopra enunciati, e alla restituzione di euro 23.040,11, così come richiesto nel ricorso.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 23.040,11.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Marcello Marinari