Decisione N. 7546 del 28 giugno 2017 – Mutuo – Trasparenza – Operazioni in valuta

COLLEGIO DI TORINO 

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA ………………… Presidente

(TO) BENEDETTI ………………………………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI ………………………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMOTTO  …………………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(TO) SCARANO  ………………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Nella seduta del 19/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La parte ricorrente non ha formulato specifiche richieste al Collegio, benché abbia allegato: (i) di aver stipulato con l’intermediario resistente un mutuo fondiario con indicizzazione al franco svizzero; (ii) che il prodotto in questione è “ad alto rischio” e che i clienti, da considerare “soggetti non qualificati”, non sono stati adeguatamente informati sulle sue caratteristiche; (iii) che, a seguito della presentazione di una “istanza di rinegoziazione”, l’intermediario ha inviato ai ricorrenti un conteggio estintivo dal quale emergeva “un importo elevatissimo”; (iv) che da tale conteggio risultava come l’“abbattimento del debito residuo” fosse stato “irrisorio” nonostante la regolarità dei pagamenti; (v) che, a fronte di questa situazione, i ricorrenti sono ora “impossibilitati a rinegoziare” il mutuo.
L’intermediario ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato. Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO
Benché l’intermediario abbia inviato al cliente un conteggio estintivo, sulla base delle concordi dichiarazioni delle parti consta che il finanziamento non sia stato estinto. Ciò
presumibilmente in ragione dell’irrisorietà dell’abbattimento del debito residuo lamentata dalla parte ricorrente.
Non essendosi al momento verificato alcun fatto lesivo, né avendo la parte ricorrente chiesto l’accertamento dell’illegittimità del contratto nella parte in cui prevede il criterio che determinerebbe un conteggio estintivo recante “un importo elevatissimo” a carico del cliente, il ricorso non può essere accolto.

Si segnala peraltro che la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi.

In particolare, la questione è stata sottoposta al Collegio di coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015.
Si invita pertanto l’intermediario a prenderne visione e a conformarvisi per migliorare le proprie relazioni con la clientela.

P.Q.M. 

Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela. 

IL PRESIDENTE

Emanuele Cesare Guastalla

Dec-20170628-7546