Decisione n. 753 del 13 marzo 2012
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro....................................... Presidente (Estensore)
- Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi.........................Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Diana V. Cerini....................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini ............................................ Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi............................................ Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 1° marzo 2012 dopo aver esaminato
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, unitamente al coniuge che si associa al ricorso, ha stipulato nel 2008, con la convenuta banca “ALFA”, un contratto di mutuo fondiario, di durata trentennale e rimborsabile mensilmente.
Il contratto prevede che:
- il tasso di interesse sia indicizzato al franco svizzero; sono convenzionalmente determinati il tasso di cambio e quello di interesse nominale annuo;
- il rimborso del mutuo avvenga attraverso rate costanti; sono dovuti anche conguagli semestrali legati alle variazioni del tasso di cambio secondo un particolare meccanismo di calcolo. In data 3 febbraio 2011, per il tramite di un legale, la ricorrente presentava all’intermediario convenuto una lettera di reclamo, lamentando la presenza in Centrale dei Rischi – con particolare riguardo alle ultime segnalazioni e con esplicito riferimento a quella al 31.10.2010 - di importi medio tempore censiti diversi dalla somma effettivamente mutuata e chiedendo la rettifica dei dati oggetto di segnalazione. Riferiva, infatti, di aver subito un pregiudizio da tali segnalazioni, costituito dal diniego posto a una richiesta di finanziamento non meglio specificata in tale sede.
La convenuta replicava il successivo 14 febbraio, evidenziando che il mutuo sottoscritto dalla ricorrente è indicizzato al franco svizzero. Riferiva, nella circostanza, che nel mese di novembre 2009 la “Direzione Finance” aveva richiesto “che venisse effettuata la rivalutazione del debito residuo dei...omissis...al cambio storico (cambio alla data della stipula del contratto più spread)” specificandone la modalità di calcolo Riconduceva, pertanto, a tali ragioni lo scostamento rilevato dalla ricorrente tra l’importo mutuato e quello di tempo in tempo evidenziato nella segnalazione.
La ricorrente, con ricorso all’ABF sottoscritto il 18 luglio 2011 – in cui delega la presentazione e i successivi adempimenti al proprio legale – richiama i fatti oggetto del reclamo, esplicitandone talune circostanze e richiedendo:
- l’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni poste in essere dalla convenuta;
- un risarcimento per “la somma complessiva di € 5.311,79 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa”;
- l’effettuazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia delle “cancellazioni e/o rettifiche che saranno ritenute opportune;
- la rifusione di spese, diritti e onorari legali.
Più in particolare:
- espone le circostanze concernenti il pregiudizio causato dalla condotta della convenuta in termini di danno economico e di perdita di chances subite dalla ricorrente; l’ l’istituto di credito “BETA” aveva apprezzato come alto il rischio di credito connesso con la posizione debitoria della ricorrente e del coniuge e, per tale ragione, negato la concessione – per pagare fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico - di un finanziamento chirografario decennale di € 24 mila a condizioni ritenute vantaggiose. Per poter finanziare la suddetta spesa, la ricorrente era quindi ricorsa ad un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato con l’intermediario finanziario “GAMMA” a condizioni più onerose;
- osserva l’illegittimità e la difformità rispetto alle previsioni normative della Banca d’Italia della condotta posta in essere dalla convenuta (come dichiarato in risposta al reclamo, “la rivalutazione del debito residuo” , valorizzata al cambio in essere alla data di stipula del contratto) in termini di modalità di rappresentazione dei rischi e di calcolo del debito residuo non allineate alla natura e all’oggetto del contratto “espressi inequivocabilmente in unità di Euro”;
- chiarisce che la richiesta di risarcimento è riconducibile:
o per € 3.311,79 al maggior costo sopportato per ottenere il finanziamento;
o per € 2.000,00 al danno subito in considerazione di “natura e frequenza delle segnalazioni, nonché della loro durata”;
o ascrive la richiesta di rifusione di spese, diritti e onorari legali per complessivi € 600,00 al “previo esperimento obbligatorio, a pena di improcedibilità, della procedura di mediazione nei casi di controversie relative a contratti bancari”.
La banca convenuta formula le proprie controdeduzioni con nota del 31 agosto 2011, inviata tramite conciliatore.
In tale sede, tra l’altro:
- riepiloga le menzionate vicende relative al reclamo;
- riferisce che, a seguito degli approfondimenti condotti in materia di mutui indicizzati in franchi svizzeri
- in conseguenza di un esposto indirizzato dalla ricorrente e dal coniuge alla Banca d’Italia nel mese di maggio 2011 – è da ritenersi corretto il proprio operato, con particolare riguardo a “l’accordato segnalato nel rispetto della
Circolare n. 139/1991”;
- nel merito del ricorso, riporta la previsione contenuta in tale circolare e riferibile al trattamento degli importi denominati in divisa estera;
- conferma, anche a seguito di verifiche approfondite, di aver utilizzato il tasso di cambio franco svizzero/euro alle date di fine mese e ascrive alla rivalutazione di tale saggio gli importi crescenti dell’accordato su base mensile;
- conclude chiedendo il rigetto del ricorso “perché infondato” e respinge la conseguente richiesta di risarcimento.
Le controdeduzioni sono state inviate alla ricorrente, come richiesto.
DIRITTO
La ricorrente pone alla base del ricorso la contestazione dell’appropriatezza delle modalità con le quali la convenuta ha applicato le previsioni normative e segnaletiche in materia di accordato in Centrale dei Rischi nell’ipotesi di “mutuo in euro indicizzato al franco svizzero”.
Entrambe le parti portano a sostegno delle proprie argomentazioni la disposizione di cui al §4 (Modalità di rappresentazione dei rischi) di cui alla sezione 1 della Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, in base alla quale: “Gli importi da segnalare nelle classi di dati sono espressi in unità di euro. Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici.”
Il ricorrente, tuttavia, fa riferimento alla prima parte della disposizione (riferita alle segnalazioni in unità di euro), mentre la resistente ritiene applicabile l’altra parte, quella relativa agli importi denominati in divisa estera.
Il contratto nella parte prodotta dalla ricorrente evidenzia che la natura e l’oggetto del contratto di mutuo fondiario sono espressi in euro, ma l’ammontare del mutuo è indicizzato al franco svizzero. Non sono state prodotte le condizioni generali di contratto, che ne fanno parte integrante.
In queste circostanze il Collegio deve limitarsi a rilevare come ai soli fini della applicazione delle disposizioni relative alla segnalazione sia preferibile la interpretazione data dall’intermediario. La funzione della segnalazione è quella di avvertire della esistenza di una esposizione debitoria. A tale fine rileva quindi non la denominazione della valuta con
la quale il debito deve essere estinto, ma la quantità di denaro che il cliente deve versare all’intermediario per estinguere il debito. Il Collegio non può pronunciarsi, in mancanza di documentazione idonea sul calcolo
concretamente effettuato dall’intermediario; che peraltro non è contestato nella sue esecuzione, ma nella sua stessa esistenza. Assunta la correttezza della scelta interpretativa effettuata dall’intermediario ne consegue la legittimità della segnalazione contestata e l’ulteriore conseguenza della non accoglibilità della richiesta risarcitoria che presuppone la illegittimità della segnalazione stessa.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro