Decisione N. 7313 del 05 aprile 2018 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 7313 del 05 aprile 2018

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA …….. Presidente 
(RM) SIRENA …….. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) GRECO ……..Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) GRANATA  …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) COEN …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore GRANATA ENRICO 

Seduta del 15/03/2018 

FATTO 

Con ricorso presentato in data 3.4.2017 il ricorrente espone di aver stipulato con la banca convenuta, in data 20.5.2008, un contratto di mutuo fondiario in euro, con interessi indicizzati al franco svizzero.
Riferisce di aver fatto richiesta in data 28.6.2016 di un conteggio informativo ai fini di un’eventuale estinzione anticipata del mutuo, cui la banca rispondeva chiedendo circa € 54.278 di rivalutazione, in aggiunta al capitale residuo, senza peraltro indicare il totale del capitale da estinguere, che doveva calcolare da solo. 

Non trovando corrispondenza fra conteggio e quanto previsto nel contratto di mutuo formulava formale reclamo all’intermediario. Afferma che questi rispondeva, in data 28.6.2016, in maniera del tutto insoddisfacente, utilizzando un testo “predisposto” con cui non veniva dato riscontro a tutti i chiarimenti richiesti e nello specifico: i) dove, all’interno del contratto di mutuo, vengono usati i termini di indicizzazione valutaria, finanziaria e rivalutazione; ii) come vengono applicate le formule (esplicitando i conteggi in chiaro); iii) la posizione debitoria in franchi svizzeri della banca in relazione al contratto di mutuo. Evidenzia: i) che non vi è corrispondenza tra il conteggio e il contratto di mutuo; ii) di non aver firmato i fogli informativi, che sono generici in relazione a un contratto di mutuo così rischioso; iii) che le condizioni generali di mutuo che ha sottoscritto mancano di alcune pagine che la banca non è riuscita a fornirgli; iv) di non aver sottoscritto il modulo di adesione alla polizza collettiva (in cui, tra l’altro, si evidenzia che il mutuatario dichiara di conoscere gli obblighi in caso di sinistro); v) che l’art. 3 del contratto (“Termini e modalità di rimborso”) non riporta la dicitura mutuo in valuta o corrispettivi in franchi svizzeri; vi) che i piani di ammortamento riportano solo somme in euro. 

Richiama la sentenza del 30 aprile 2014 (causa C-26/2013) con cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta sullo specifico tema dei mutui indicizzati al franco svizzero, stabilendo importanti principi interpretativi in materia di trasparenza e nullità; richiama inoltre, ex plurimis, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351 nonché varie norme comunitarie e nazionale in tema di rapporti con i consumatori. 

Chiede che il Collegio obblighi la banca resistente: i) a rispondere alle domande formulate con il reclamo; ii) ad inviargli la documentazione precontrattuale firmata; iii) ad inviargli le condizione generali del contratto di mutuo firmate e complete di tutte le pagine; iv) ad inviargli il modulo di adesione alla polizza collettiva firmato, a garanzia di essere a conoscenza degli obblighi in essa previsti. Chiede inoltre che il Collegio verifichi: i) se vi è corrispondenza o meno tra il calcolo effettuato dalla banca convenuta ai fini dell’estinzione anticipata del mutuo e quanto previsto in sede di contratto; ii) se la clausola contrattuale in tema di estinzione anticipata è redatta in modo chiaro e comprensibile; iii) se il contratto espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione dalla valuta estera cui si riferisce la relativa clausola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, in modo da consentire al contraente di valutare in maniera inequivoca le connesse conseguenze economiche; iv) di dichiarare, come ha fatto l’ABF in casi precedenti, la nullità parziale di detto contratto nella parte relativa alla clausola di estinzione anticipata/conversione del mutuo, in conformità anche con la giurisprudenza di merito che ha ripetutamente affermato la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi ai principi di correttezza, trasparenza ed equità e la nullità delle clausole che violino tali principi. Di conseguenza il capitale residuo da restituire deve considerarsi pari alla differenza fra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero) non dovendosi invece effettuare la duplice conversione indicata nella clausola di cui sia stata accertata la nullità. Con le controdeduzioni la banca convenuta premette che, come documentato dal ricorrente, in data 20.5.2008 lo stesso ha sottoscritto, avanti a notaio, il contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri, rep. n. 146650, per l'importo capitale di € 120.000,00 e per la durata originariamente prevista di anni trenta. Su richiesta della controparte, la banca emetteva un conteggio informativo per l'ipotesi della estinzione del mutuo, in data 8.7.2016. 

Riferisce che con reclamo pervenuto il 10.11.2016, la parte ricorrente contestava l’asserita opacità del contratto di mutuo nell’esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione dovuta nel caso di estinzione. A tale reclamo rispondeva con comunicazione del 6.12.2016, fornendo al ricorrente gli opportuni chiarimenti sulle corrette modalità di richiesta dei conteggi, illustrando il funzionamento dei meccanismi di indicizzazione propri del contratto di mutuo e la conseguente incidenza degli stessi sull’elaborazione del conteggio estintivo. 

Precisa che, in aggiunta alle illustrazioni che hanno preceduto la stipula e ai contenuti delle pertinenti clausole contrattuali, parte ricorrente riceveva una comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata, con note datate 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015. 

Espone che, non essendo avvenuta l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola controversa non è stata applicata e pertanto, per la determinazione della competenza ratione temporis dell’Arbitro, deve farsi riferimento esclusivamente al momento della stipulazione del contratto, che risale al 2008. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro poiché la domanda attiene a un presunto vizio genetico di un contratto stipulato antecedentemente al 1.1.2009 (cita la decisione del Collegio di Napoli, concernente analoga contestazione, del 23.9.2015). 

Nel merito deduce che oggetto del contratto è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (come afferma risultare chiaramente dall’art. 4 del contratto). Precisa che il piano di ammortamento del mutuo (come illustrato negli artt. 3 e 4) è comprensivo di rate mensili per capitale e interessi (per la durata, nel caso di specie, di 30 anni) fatti salvi i “conguagli semestrali così come in seguito determinati”. Si tratta, cioè, di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero. Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse pattuito (LIBOR franco svizzero a sei mesi) anche dall’andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro. Quindi nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (secondo l’art. 7 e l’art. 7-bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi (di interesse e di cambio convenzionale) e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome del mutuatario. 

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto. L’art. 7 del contratto dispone infatti che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Precisa che occorre quindi procedere nella seguente maniera: i) in un primo momento si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale stabilito al momento della stipula, moltiplicando detto capitale residuo per il tasso di cambio convenzionale; ii) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere all’intermediario, si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, applicando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Sostiene la piena legittimità della clausola in questione ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire, che corrispondono a due operazioni elementari e che sono le uniche possibili; in particolare, afferma che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce. Inoltre la natura indicizzata del prestito in questione è ribadita in più punti nel corpo del contratto e del documento di sintesi. 

Evidenzia inoltre che parte ricorrente è stata correttamente informata circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata non solo nella fase precontrattuale (attraverso il foglio informativo), ma anche nella fase esecutiva mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione.
Ritiene non applicabili gli artt. 33 e 36 del Codice del consumo considerato che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti. Osserva, inoltre, che il giudizio di vessatorietà deve avere ad oggetto non già una sola clausola, ma l’intero contratto; comunque la valutazione di vessatorietà va effettuata al momento della conclusione del contratto e non ex post, circostanza che depone, nel caso di specie, per l’inammissibilità del ricorso ratione temporis. 

Infine, in merito alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15, dichiara che il meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto (“Estinzione anticipata”) risulta chiaro e semplice sotto il profilo aritmetico. Ritiene che la decisione della Corte di Giustizia UE richiamata in detta pronuncia non sia pertinente al caso concreto, giacché nella vicenda esaminata dalla Corte si poneva un problema di arbitrarietà nella fissazione dei tassi di cambio da parte della banca. 

Chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per incompetenza dell’ABF ratione temporis o che, in subordine, venga respinto in quanto infondato.
Con repliche alle controdeduzioni il ricorrente contesta che attraverso il solo vocabolo "indicizzato", che figura unicamente nel paragrafo relativo agli interessi, il cliente mutuatario potesse comprendere che l'intero mutuo era in realtà in valuta estera e che l'intero rischio ricadeva sul capitale complessivo e non solo sulla sorte interessi. Aggiunge che tale specifica non viene in alcun modo menzionata in articoli rilevanti del contratto di mutuo quali l’art. 1, rubricato "Oggetto del contratto", e l’art. 3, rubricato "Termini e modalità di rimborso”. 

Osserva che la banca insiste sull’incompetenza “ratione temporis” del Collegio non considerando il fatto che il conteggio informativo sull’estinzione anticipata (in cui è stata applicata la clausola controversa) è stato richiesto nel 2016.
Afferma che la banca ha collocato tale tipologia di finanziamento convincendo la controparte che si trattasse di un semplice mutuo in euro in cui i soli interessi sono indicizzati al franco svizzero. Precisa che, se fosse stato realmente consapevole del rischio sottostante, non avrebbe mai accettato di stipulare un mutuo del genere. Precisa inoltre di aver richiesto alla banca un mutuo fondiario, come esplicitato nella pagina iniziale dell'atto notarile e come poi riportato nell'art. 1, rubricato “Oggetto del contratto”, per l'importo capitale di € 120.000,00 e per una durata di anni trenta. Rileva che non viene mai fatta menzione di un mutuo in valuta estera . 

Sostiene che il contratto, seppur aleatorio per entrambe le parti, è stato erogato a condizioni sfavorevoli per il mutuatario fin dall'origine. Infatti, limitandosi all’effetto dovuto al tasso di cambio, se avesse voluto estinguere il mutuo nello stesso giorno di stipula si sarebbe trovato in questa situazione: 

Data stipula: 20 maggio 2008;
Capitale erogato: € 120.000,00;
Tasso di cambio convenzionale: 1,6581;
Tasso di cambio reale: 1,6294.

Aveva quindi inconsapevolmente accettato, a seguito della rivalutazione monetaria, di rimborsare un importo maggiorato, già al momento della stipula, di € 4.102 rispetto al capitale erogato.
Sostiene inoltre che il meccanismo dei conguagli semestrali ha permesso alla banca, in un periodo di andamento negativo del tasso di cambio, di falsare la percezione del mutuatario, generando conguagli positivi. La banca lo informava che il capitale residuo decresceva e l’importo del deposito fruttifero aumentava (al 21.12.2015 la situazione presentava un capitale residuo di circa € 103.475 e un deposito fruttifero pari a circa € 20.400; l'ultimo conguaglio al 1.1.2017 ha comportato un accredito di ben € 1.475). Tutto ciò dava una sensazione di andamento positivo. Afferma di non essersi mai lamentato perché convinto che il meccanismo fosse sempre e solo legato agli interessi. Ma successivamente, quando aumenta l’incidenza del capitale nelle rate di ammortamento, se l'andamento del cambio rimane sfavorevole al cliente si ha una inversione di rotta e una conseguente erosione del deposito. Fino a quando non viene richiesta l'estinzione anticipata o la surroga del mutuo o non si giunge alla fase terminale dell’ammortamento, non si realizza l’effettiva consistenza del debito residuo. 

Aggiunge che la banca, per chiarire il testo del contratto, ha dovuto scrivere una nota di 11 pagine con una premessa sul funzionamento del mutuo, definita "utile per illustrare sinteticamente le caratteristiche del contratto di mutuo in questione...". Aggiunge inoltre che a fronte di un contratto stipulato nel maggio 2008, la banca cita informative precontrattuali del 2013, senza allegare la copia firmata, che riportano formule e testi non presenti nel contratto di mutuo. 

DIRITTO 

La controversia di cui presente ricorso riguarda essenzialmente la mancanza di trasparenza della clausola contrattuale (art. 7 del contratto di mutuo) circa il funzionamento concreto del meccanismo operativo della “duplice conversione” valutaria da calcolare in caso di estinzione anticipata. 

Prima di entrare nel merito della questione occorre esaminare l’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dalla banca resistente che osserva che, non essendo avvenuta l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola controversa non è stata applicata e pertanto, per la determinazione della competenza ratione temporis, deve farsi riferimento esclusivamente al momento della stipulazione del contratto, che risale al 2008. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro poiché la domanda attiene a un presunto vizio genetico di un contratto stipulato antecedentemente al 1.1.2009. 

L’eccezione è infondata. La circostanza che il contratto di mutuo di cui trattasi sia stato stipulato nel 2008 non esclude la competenza temporale di questo Collegio a decidere sul merito del ricorso presentato, in quanto – sebbene si discuta della nullità della clausola e, dunque, di un vizio genetico del contratto – ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto dall’intermediario in un momento successivo alla conclusione del contratto. Il Collegio, infatti, è stato chiamato a valutare la clausola non in sé, ma nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell’intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza. Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, si è pronunciato in questa materia affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007 (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 12706/2017). 

Ciò premesso si osserva che contratti di mutuo analoghi a quello per cui è controversia hanno formato oggetto delle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 7727/2014, n. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015.
La decisione n. 4135/2015, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che disciplina l’estinzione anticipata, avendo ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori. 

Questo Collegio si è pienamente conformato ai principi ivi affermati (cfr. Coll. Roma, decc. n. 6165/2016; n. 9866/2016; n. 8065/2017 e n. 12039/2017).
Il contratto su cui verte l’odierna controversia è identico a quello che ha formato oggetto delle decisioni sopra richiamate. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. 

Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Nell’alea del contratto rientrano quindi sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio. 

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costantiper tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4 e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; l’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero. 

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (art. 7 del contratto). Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi e precisamente: in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto (nel caso di specie Franchi Svizzeri 1,6581 per un euro); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in euro), si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando iltasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Partendo da un capitale residuo in euro, al 21.7.2016, pari a € 101.942,08 alla data di riferimento del conteggio estintivo richiesto dal ricorrente, ne deriva, come sembra desumersi da tale conteggio, una “rivalutazione” del debito residuo, ossia un aggravio del costo per il ricorrente, pari a € 54.278,03 in funzione del tasso di cambio di periodo applicato (1,08200). 

Si aggiunge che il conteggio estintivo, di cui il ricorrente lamenta l’opacità, omette di indicare il totale residuo dovuto dal ricorrente pur esponendo le singole voci utili per il calcolo.
Nelle note informative inoltrate al ricorrente, in data 1.3.2013 e 26.3.2015, la banca riepiloga schematicamente il meccanismo operativo della clausola di rivalutazione in una formula dove si richiama il capitale “residuo”, mentre nel testo contrattuale il riferimento è al capitale “restituito”. 

Vale ricordare a riguardo quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 7727 del 20.11.2014 e cioè che, poiché l’indicizzazione prevista in contratto concerne il capitale da rimborsare, deve ritenersi “ ... che il riferimento al capitale “restituito”, anziché a quello “residuo”, contenuto nel citato art. 7 del contratto di mutuo, sia frutto di una svista e non assuma quindi rilievo ai fini della sua corretta interpretazione ... E’ tuttavia indubbio - come è confermato dalla circostanza che la clausola negoziale oggetto di esame nel presente procedimento abbia dato luogo, per la stessa ragione, a numerose controversie deferite a questo Arbitro da altri soggetti nei confronti dello stesso intermediario – che tale inesattezza abbia reso ambigua la formulazione della clausola in esame e reso conseguentemente non agevole la sua comprensione”.
In conclusione, alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che ilmeccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto leoperazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. 

La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE). Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata il ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, di cui va dichiarata la nullità. 

Parte ricorrente domanda la trasmissione dell’informativa precontrattuale firmata, delle condizioni generali del contratto di mutuo firmate e complete di tutte le pagine e del modulo di adesione alla polizza collettiva. Premesso che il ricorrente dichiara nell’atto di mutuo di aver ricevuto copia dei fogli informativi (art. 10 “Trasparenza”) e di ben conoscere e aver preso visione delle clausole contenute nelle “Condizioni generali (art. 2 “Norme applicabili”) si ritiene comunque che, trattandosi di domanda funzionale a una informazione chiara e comprensibile dei contenuti contrattuali, la stessa sia assorbita dall’accoglimento della domanda volta all’accertamento della nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo. 

La banca resistente dovrà peraltro provvedere alla trasmissione al ricorrente del modulo di adesione alla polizza da questi sottoscritto. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Dispone la trasmissione del modulo di adesione alla polizza sottoscritta dal ricorrente. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Massera

Dec-20180405-7313

Anteprima ABF: Decisione 7313/18 del 05.04.18 – Collegio di Roma