Decisione N. 7156 del 04 aprile 2018
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) SANTONI ……. Presidente
(MI) MINNECI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ……. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA …………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) MINNECI
Nella seduta del 31/08/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in Euro indicizzato in franchi svizzeri, stipulato con l’intermediario resistente nel 2010, riferisce che, in seguito all’inoltro nel corso del 2015 di una richiesta di un conteggio di estinzione anticipata, la banca avrebbe richiesto, oltre al capitale residuo pari a Euro 98.605,13, l’ulteriore ammontare di Euro 27.420,42 a titolo di rivalutazione della somma dovuta, invocando a sostegno dell’importo preteso la lettera delle clausole 7 e 7 bis del contratto. Contestando la formulazione opaca delle suddette condizioni, come pure l’inidoneità della documentazione precontrattuale ricevuta a segnalare il rischio collegato al tipo di strumento contrattuale adottato, si rivolge a questo Collegio per vedere accertato il diritto ad estinguere il mutuo senza subire il c.d. meccanismo della doppia conversione.
In sede di controdeduzioni, la banca convenuta premette che parte ricorrente non ha dato corso alla estinzione anticipata del prestito. Con riferimento al merito delle contestazioni attoree, fermando l’attenzione sul meccanismo di funzionamento del prodotto in esame e sulla clausola che prevede l’estinzione anticipata del mutuo, la banca precisa che l’operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo risulta consistere nella conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione secondo il meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero. Asserisce la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, secondo cui non vi sarebbe alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Segnala inoltre il pieno adempimento agli obblighi informativi nella fase precontrattuale e contrattuale, richiamando fra l’altro le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento (cfr. note del 01/03/2013), con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.
DIRITTO
Come desumibile dalla narrativa, l’oggetto della presente controversia attiene alla legittimità della metodologia di calcolo utilizzata dall’intermediario resistente per determinare l’ammontare della somma dovuta dal mutuatario nell’ipotesi di estinzione anticipata del prestito.
Al riguardo, occorre premettere che l’art. 7 del contratto di mutuo in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.
Ciò posto, in conformità con l’insegnamento del Collegio di Coordinamento (pronuncia n. 5874 del 29 luglio 2015), deve escludersi che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo».
Nel porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), essa è da considerare nulla.
Ne discende che, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.
In particolare, il capitale residuo da restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Santoni
Anteprima Abf – Decisone n. 7156/18 del 04.04.18 – Collegio di Milano