Decisione n. 7026 del 11 settembre 2015 – Collegio Centro – Mutuo – Trasparenza

Decisione n. 7026 del 11 settembre 2015

COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA...................... Presidente
(RM) DE CAROLIS .................Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA.......................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO .......................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO ......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 12/06/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti hanno affermato che:
- il 16 giugno 2003, avrebbero stipulato un mutuo fondiario di € 180.000,00 indicizzato al franco svizzero, obbligandosi al pagamento di 180 rate dell’importo di € 1.272,00 ciascuna;
- si sarebbero obbligati inoltre a pagare semestralmente l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati in base al tasso franco svizzero/euro pattuito contrattualmente e quelli effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR franco svizzero sei mesi, aumentato dell’1,5%;
- il 21 dicembre 2013, sul loro conto corrente sarebbe stato addebitato a favore della banca resistente l’importo di € 2.549,00, comprensivo della rata mensile di mutuo e del suddetto conguaglio semestrale;
- di tale addebito i ricorrenti non avrebbe ricevuto dalla banca resistente alcun preavviso, ma soltanto una comunicazione successiva, datata 23 dicembre 2013; -trattandosi di un importo all’incirca doppio di quello della rata mensile di mutuo, i ricorrenti si sarebbero trovati improvvisamente sprovvisti di liquidità (tra l’altro, nei giorni delle festività natalizie);
- il conguaglio semestrale degli interessi sarebbe stato peraltro dovuto (non a dicembre del 2013, ma) a gennaio del 2014, posto che quello precedente era stato pagato nel luglio del 2013.
Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto che: -la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in € 1.500,00.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:
-mediante la comunicazione del 23 dicembre 2013, avrebbe informato i ricorrenti che l’eventuale conguaglio semestrale degli interessati sarebbe stato addebitato sul loro conto corrente unitamente alla rata di mutuo scaduta il 21 dicembre 2013;
-a causa di un disguido organizzativo, tale informazione non sarebbe stata ricevuta dai ricorrenti prima dell’addebito che costituisce oggetto del presente giudizio.
Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia rigettato, poiché infondato in fatto e in diritto.
DIRITTO
Per quanto riguarda il termine di pagamento del conguaglio semestrale dovuto dai ricorrenti, si deve rilevare che esso è espressamente stabilito dal contratto che hanno stipulato con la banca resistente, il quale, per quanto qui rileva, così prevede: «in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l’importo sarà addebitato sullo stesso rapporto e con le stesse valute […], sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre e il 1° giugno che, di regola e salvo impedimenti, sarà quella del 1° gennaio e 1° luglio rispettivamente» (all. 1 alle controdeduzioni).
Nel caso di specie, la «prima rata utile dopo il 1° dicembre» era appunto quella scaduta il 21 dicembre 2013, cosicché il conguaglio semestrale di cui si tratta era dovuto alla medesima data.
La contestazione dei ricorrenti a tale proposito è pertanto infondata in fatto e in diritto e deve essere respinta.
Ai sensi dell’art. 1375 c.c., è invece indubbio che la banca resistente fosse obbligata a comunicare preventivamente ai ricorrenti l’importo del conguaglio semestrale da loro dovuto, a maggior ragione se si considera che la sua
liquidazione costituiva il risultato di un calcolo aritmetico posteriore al semestre di riferimento e rimesso alla medesima banca.
È viceversa pacifico ai fini del presente giudizio che la banca resistente non abbia dato ai ricorrenti alcun preavviso dell’importo del conguaglio semestrale di cui si tratta, né del suo imminente addebito sul loro conto corrente.
Questo Arbitro accerta pertanto l’illegittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente.
***
Venendo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, si deve premettere che questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma n. 1027 del 2013 e ancor prima in quella del Collegio di coordinamento n. 3500 del 2012) ha fatto dichiaratamente proprio l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183).
Secondo la regola generale che è dettata dall’art. 2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l’onere di dare la prova dell’esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l’esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Per quanto riguarda specificamente, il danno non patrimoniale, esso è presunto, fino a prova contraria, laddove sia stata provata la violazione di un diritto della personalità del danneggiato che sia costituzionalmente garantito (Cass. civ., 10 maggio 2001, n. 6507; Cass., 30 agosto 2007, n. 18136).
Nel caso di specie, non è stato provato dai ricorrenti che il comportamento della banca abbia violato un loro diritto della personalità costituzionalmente garantito, non sussistendo pertanto neppure i presupposti affinché il danno non patrimoniale sia liquidato equitativamente da questo Arbitro.
Secondo quanto deciso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008, non sono peraltro generalmente risarcibili i «pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale».
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è pertanto infondata in fatto e in diritto e deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’illegittimità del comportamento della banca per non aver preventivamente informato i clienti degli addebiti effettuati. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00
(venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Maurizio Massera

dec-20150911-7026