Decisione N. 6594 del 22 marzo 2018
COLLEGIO DI BARI
composto dai signori:
(BA) DE CAROLIS …….. Presidente
(BA) TUCCI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO ……..Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO
Seduta del 22/02/2018
FATTO
Il cliente, titolare di un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero, stipulato in data 23.07.2007 per la somma di € 170.000,00, lamenta la nullità dell’art. 7 del contratto di finanziamento, che prevede un criterio di calcolo dell’importo dovuto per l’estinzione anticipata del finanziamento basato su di un meccanismo di doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti: in particolare, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e quindi di nuovo in euro al tasso di cambio corrente. Chiede pertanto all’Arbitro l’accertamento del corretto meccanismo di calcolo della rivalutazione in caso di estinzione anticipata del finanziamento e l’elaborazione, da parte dell’intermediario, di un conteggio di estinzione senza la rivalutazione al tasso di cambio corrente.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza temporale dell’Arbitro, atteso che il mutuo è stato stipulato nel 2007 e il corrispondente rapporto non si è ancora estinto. Nel merito, precisa che la natura di mutuo indicizzato a valuta estera è chiaramente espressa nella documentazione contrattuale e che il foglio informativo riporta le caratteristiche tipiche di tale tipologia di finanziamento, fornendo le necessarie informazioni anche sulla natura del rischio assunto dal cliente con la sua sottoscrizione. Con particolare riferimento alla estinzione anticipata, afferma poi che l’art. 7 del contratto specifica le modalità per il calcolo del capitale da rimborsare, le quali non sono complesse, né di difficile comprensione dovendosi pertanto escludere l’opacità della relativa clausola. A riprova della piena trasparenza del proprio operato, l’intermediario sottolinea che i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di estinzione anticipata sono stati riepilogati al ricorrente con le comunicazioni del 01.03.13 e del 26.03.15, in linea con i principi che sarebbero stati poi espressi dal Collegio di Coordinamento. Osserva, infine, che deve escludersi l’ammissibilità di una valutazione del carattere vessatorio delle clausole in esame, dal momento che esse attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo e che una tale valutazione dovrebbe essere fatta anche con riferimento al complesso delle altre clausole contrattuali. Che, da ultimo, il duplice gioco dell’indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall’altra, ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse, sensibilmente più bassi, applicati alla moneta elvetica.
DIRITTO
Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario indicizzato alla valuta svizzera lamenta la nullità dell’art. 7 del contratto di finanziamento, che prevede un criterio di calcolo dell’importo dovuto in caso di estinzione anticipata del finanziamento basato su di un meccanismo di doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti. Chiede pertanto che venga accertata la scorrettezza di tale meccanismo di calcolo e che venga elaborato, da parte dell’intermediario, un conteggio di estinzione, senza la rivalutazione, al tasso di cambio corrente.
In rito, l’intermediario eccepisce l’incompetenza di questo Collegio, atteso che il contratto è stato concluso prima del 2009 e che il rapporto è ancora in essere.
A tal riguardo si rileva che secondo costante giurisprudenza del Collegio di Coordinamento sussiste la competenza dell’ABF qualora il conteggio di estinzione contestato sia stato emesso successivamente al 1° gennaio 2009, indipendentemente dall’avvenuta effettiva estinzione del mutuo (Coll. Coord., decisioni nn. 4135, 5855, 5866 e 5874 del 2015). Nel caso di specie il conteggio estintivo è stato emesso in data 13.02.2017. Dunque, l’eccezione non merita di essere accolta.
Nel merito, si osserva che la questione giuridica posta all’attenzione di questo Collegio riguarda la validità di una clausola contrattuale relativa all’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento che, al fine della determinazione del quantum, preveda un meccanismo di doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti: prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi in euro al tasso di cambio corrente. Sulla validità di siffatte clausole hanno avuto modo di pronunciarsi la Corte di giustizia dell’Unione Europea, la giurisprudenza ordinaria e lo stesso Collegio di Coordinamento, poi seguito dai Collegi territoriali, tutti concordi nell’affermare la relativa inefficacia o nullità nelle ipotesi in cui esse non siano chiare e trasparenti. Ciò, laddove la chiarezza e la trasparenza non vanno riferite al tenore letterale della disposizione contrattuale, ma al significato in termini di tipologia del rischio assunto che comporta la relativa sottoscrizione (Corte Giust., 30.04.2014, n. 26; Trib. Roma, 30.01.2017; Trib. Milano, 16.11.2015; Coll. Coor., decisione n. 5866 del 2015; Coll. Milano, decisione n. 2578 del 2017; Coll. Bari, decisione n. 14310 del 2017).
Nel caso di specie, la clausola oggetto di contestazione si limita a prospettare una doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi in euro, senza tuttavia spiegare l’ulteriore rischio che per il tramite di tale meccanismo viene accollato al cliente. Vero è che con nota del 26.03.2015 l’intermediario ha chiarito le conseguenze economiche che sarebbero potute discendere dalla applicazione della clausola di indicizzazione; vero è anche, però, che tale chiarimento è sopraggiunto in corso di rapporto. Il principio di trasparenza presuppone invece che l’informazione chiara e corretta vada fornita al consumatore al momento della conclusione del contratto; ciò al fine di assicurare la maturazione di un consenso consapevole.
Una clausola di tal fatta è dunque abusiva, ponendosi in aperto contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (Corte Giust., 30.04.2014, n. 26; Coll. Coord. decisione n.5874 del 2015). Né a tale conclusione è di ostacolo quanto affermato dall’intermediario, secondo il quale dovrebbe escludersi l’ammissibilità di una sua valutazione in termini di vessatorietà, dal momento che essa attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo. Di là dalla condivisibilità di tale osservazione, v’è da osservare infatti che l’art. 34 cod. cons. dispone che il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi “purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e sensibile”.
A questa stregua, non può negarsi la nullità della previsione contrattuale in materia di estinzione anticipata nella parte in cui individua un criterio di calcolo dell’importo dovuto per l’estinzione anticipata del finanziamento basato su di un meccanismo di doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti.
Il cliente chiede a questo Collegio di accertare la correttezza del meccanismo di calcolo della rivalutazione in caso di estinzione anticipata del finanziamento e di condannare l’intermediario alla elaborazione di un conteggio di estinzione senza la rivalutazione al tasso di cambio corrente. In ragione di quanto affermato e in linea con l’orientamento del Collegio di Coordinamento, la richiesta del ricorrente merita di essere accolta. Stante la nullità della clausola oggetto di contestazione, l’intermediario sarà tenuto, nell’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, a elaborare un conteggio estintivo senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 del contratto. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità (cfr., fra le altre, Coll. Coord. decisione n. 5874 del 2015 alle cui motivazioni si fa rinvio).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Bruno De Carolis