Decisione n. 6554 del 19 luglio 2016 – Mutuo – Estinzione del rapporto – Irricevibilità

Decisione n. 6554 del 19 luglio 2016

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO .................................. Presidente
(NA) PARROTTA .................................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA .......................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SAMPAGNARO ............................ Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI ........................ Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 15/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di luglio 2011 i ricorrenti stipulavano con l’odierno convenuto un contratto di mutuo ipotecario per l’importo di 250 milioni di Lire (pari ad € 129.114,00) . Il finanziamento, da rimborsare in 240 rate comprensive di interessi al tasso fissato nella “misura iniziale” (cfr. contratto) del 4,99% annuali, prevedeva un complesso meccanismo di indicizzazione al cambio Euro/Franco svizzero e all’indice Libor CHF 6 mesi, rilevati semestralmente, al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno. Il mutuo, inoltre, prevedeva la creazione di un deposito fruttifero alimentato unicamente dalle rivalutazioni periodiche relative alle quote capitali ed interessi restituite.
I mutuatari, a seguito delle richieste informative formulate nel corso del 2015 e relative all’estinzione del finanziamento, ricevevano un conteggio analitico “il cui importo era eccessivo e di gran lunga superiore a quello dovuto, alla luce di quanto stabilito dall’art. 7 del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti”. In particolare contestavano la metodologia di calcolo applicata dall’intermediario che, mediante la rivalutazione del capitale residuo per euro 25.986,86 (dovuta all’apprezzamento del franco svizzero sull’euro), addiveniva ad una richiesta restitutoria “sproporzionata”.
Pertanto, con lettera di reclamo inviata per il tramite di un legale di fiducia, avanzavano formale contestazione del conteggio ed i metodi di calcolo utilizzati per la determinazione della quota residua da restituire; riscontrato negativamente il reclamo, i ricorrenti adivano questo Arbitro per reiterare le proprie contestazioni; in particolare, rilevavano che la clausola contrattuale sull’estinzione anticipata non esponesse in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera. Proponevano dunque una metodologia alternativa, attraverso la detrazione dal capitale residuo dell’ammontare del conto deposito fruttifero e successivamente mediante la rivalutazione del capitale così calcolato sulla base di un tasso di cambio inverso rispetto a quello applicato dall’intermediario.
Chiedevano pertanto al Collegio di determinare nella misura di euro 21.457,20 l’importo dovuto per la completa estinzione del mutuo alla data del maggio 2015 “applicando il criterio di calcolo secondo l’interpretazione letterale dell’art.7 del contratto di mutuo”. In via subordinata, “previa declaratoria di nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo”, di dichiarare che l’importo per l’estinzione anticipata del mutuo sia pari alla differenza tra la somma
mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitali già restituite (calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), al netto della “somma accantonata sul deposito fruttifero”.
Chiedevano altresì il risarcimento del danno per euro 10.000,00.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto rilevava preliminarmente che – non essendosi ancora perfezionata l’estinzione – non fosse neppure stata concretamente applicata la clausola oggetto di controversia, ravvisando così l’irricevibilità ratione temporis del ricorso.
Illustrate le peculiari caratteristiche del prodotto sottoscritto dal ricorrente e le regole per l’indicizzazione ai due parametri di riferimento, con specifico riguardo al meccanismo contemplato dal contratto per l’estinzione anticipata del finanziamento, sottolineava la correttezza della metodologia applicata affermando che non vi fosse alcun equivoco circa la procedura logica da seguire, coerentemente con la tipologia del mutuo ampiamente illustrata nelle sue peculiarità dall’informativa fornita ai clienti sia nella fase precontrattuale che nel corso del rapporto, né tantomeno alcun profilo di vessatorietà della clausola de qua (peraltro relativa solo allo squilibrio normativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto).
L’intermediario convenuto, quindi, rimarcava la legittimità del proprio operato e la mancanza di prova di asseriti danni subiti dai ricorrenti.
Chiedeva, pertanto, di dichiararsi l’irricevibilità del ricorso ovvero il suo rigetto.
DIRITTO
La domanda principale dei ricorrenti è relativa all’accertamento da parte del Collegio della validità della metodologia di calcolo proposta ai fini della determinazione della quota da restituire al fine dell’estinzione di un finanziamento in via anticipata rispetto a quanto contrattualmente convenuto. Rispetto a essa l’intermediario convenuto ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, atteso che la fattispecie riguarda il caso di anticipata estinzione, relativa ad un contratto stipulato antecedentemente al periodo di cognizione di questo Arbitro, oltre al fatto che detta estinzione anticipata non è ancora effettivamente intervenuta. Avuto presente il perimetro delle questioni sottoposte al Collegio di coordinamento in ordine a rapporti della specie con specifico riguardo alla validità della clausola in rassegna
(risolte con la decisione n. 5866/2015), l’eccezione si rivela infondata. Non può, per contro, questo giudicante omettere di considerare come la specificità della domanda proposta, di carattere dichiaratamente consulenziale, conduca alla conseguente irricevibilità del ricorso, rientrando nelle competenze dell’adito organismo le sole domande tese all’accertamento di diritti o al ristoro dei danni. Rilievo che, evidentemente, vale con
riguardo alla stessa domanda subordinata, nella quale il rilievo della nullità si lega, di nuovo, alla richiesta di valutazione dei criteri di calcolo proposti.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE

Giuseppe Leonardo Carriero

dec-20160719-6554