Decisione n. 6326 del 5 dicembre 2013 – Mutuo – Estinzione del rapporto – Surrogazione – In valuta – Obblighi del mutuatario

Decisione n. 6326 del 5 dicembre 2013

COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO.......................... Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA............... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO.......................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO.......................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) SANTORO

Nella seduta del 26/09/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il 28 dicembre 2007 la ricorrente stipulava un contratto di mutuo fondiario con l’intermediario convenuto, caratterizzato dall’indicizzazione al franco svizzero. Nell’estate 2011, per ragioni di convenienza economica, ella chiedeva il conteggio dei costi per accedere alla surroga del mutuo con altro intermediario e, ricevuto lo stesso il 25 luglio 2011, riteneva ingiustificate le somme richieste a titolo di rivalutazione, indicizzazione in valuta e finanziaria. Contestava perciò tali voci, ma non riceveva riscontro dalla banca, che, invece, le addebitava “€ 154,94 per spese relative all’istanza di surroga del mutuo”. Tale spesa veniva nuovamente contestata con reclamo (unitamente alle altre voci di addebito sopra menzionate) e la banca dava risposta dichiarando, tra l’altro, la propria volontà di restituire i 154,94 euro, senza darvi attuazione. Nel presentare ricorso all’ABF in quanto insoddisfatta dei chiarimenti ricevuti dall’intermediario, la ricorrente lamentava più in dettaglio che non era stata “in alcun modo” informata della peculiarità del contratto e dei rischi portati dall’indicizzazione a valuta estera e che il calcolo dell’importo dovuto per l’estinzione anticipata non era, a suo parere, conforme al disposto contrattuale poiché (1) l’indicizzazione finanziaria doveva essere correttamente a credito della cliente, essendo “il tasso LIBOR dell’epoca […] inferiore a quello figurativo del contratto”; (2) il calcolo della rivalutazione presentava un errore nel metodo, poiché, a parere della ricorrente, essa andava eseguita tenendo il cambio del periodo al numeratore e non al denominatore come aveva fatto la banca, la quale aveva così determinato una somma maggiore a debito della cliente e, comunque, (3) in caso di dubbio sull’interpretazione delle modalità di calcolo portate dal contratto, questo andava interpretato nel senso più favorevole al “consumatore”. La ricorrente chiede, in via principale, “di accertare e dichiarare la corretta interpretazione dell’articolo 7 del contratto di mutuo (…) in particolare sancendo che il calcolo per l’estinzione deve comprendere la ‘rivalutazione’ calcolata in questo modo: Cap. Residuo * (Cambio periodo / Cambio Storico - 1) = Euro 142.906,44 * (1,1563 / 1,6884 - 1) = € -45.037,03 (a credito del cliente); inoltre, che l’importo dell’indicizzazione finanziaria (che all’epoca della mancata surroga veniva determinato dalla resistente in euro 654,14 a proprio credito) sia considerato, come invece corretto, a credito della ricorrente, dal momento che il tasso LIBOR dell’epoca è inferiore a quello figurativo del contratto. Si richiede inoltre la ripetizione di tutte le rate versate dalla ricorrente successivamente alla data del 25/7/2011 oltre alla restituzione della somma di euro 154,94 addebitata dalla resistente per l’istanza di surroga”. In subordine, “di accertare e dichiarare la corretta interpretazione dell’articolo 7 del contratto di mutuo (…) in particolare sancendo che il calcolo per l’estinzione deve comprendere la ‘rivalutazione’ calcolata in questo modo: Cap. Residuo * (Cambio periodo / Cambio Storico - 1); alla data odierna (19 dicembre 2012) ciò equivarrebbe a € 137.393,40 * (1,2096 / 1,6884 - 1) = € -38.962,31 (a credito del cliente); inoltre, che l’importo dell’indicizzazione finanziaria (che all’epoca della mancata surroga veniva determinato dalla resistente in euro 654,14 a proprio credito) sia considerato, come invece corretto, a credito della ricorrente, dal momento che il tasso LIBOR dell’epoca è inferiore a quello figurativo del contratto. Si richiede inoltre la ripetizione di tutte le rate versate dalla ricorrente successivamente alla data della domanda oltre alla restituzione della somma di euro 154,94 addebitata dalla resistente per l’istanza di surroga”. La Banca, con riferimento alla doglianza per carente informativa sul prodotto, evidenzia che nella fase precontrattuale i mutuatari hanno ricevuto adeguata e sufficiente informativa, con specifico riferimento all’incidenza delle variazioni del cambio sull’ammontare delle rate ed alla conseguente natura aleatoria di tale pattuizione. In particolare, l’informativa sarebbe frutto del (1) foglio informativo, consegnato e sottoscritto dalla ricorrente e indicante rischi e vantaggi per il cliente che contrae questo tipo di mutuo; (2) lo stesso contratto, che esplicita, a differenza di quanto sostenuto da controparte, il
meccanismo di rivalutazione e conguaglio; (3) le comunicazioni periodiche semestrali ricevute dalla ricorrente per anni senza sollevare alcuna eccezione e relative ai conguagli semestrali.
Dopo aver descritto, sulla base di quanto previsto dalle clausole del contratto (in particolare, articoli 4 e 7), il meccanismo di calcolo delle rate del mutuo, del conguaglio semestrale nonché del debito residuo per l’estinzione anticipata, la banca rileva che in più di un’occasione i Collegi ABF, con riferimento all’art. 7 della tipologia di contratto di cui è controversia, hanno interpretato l’espressione “capitale restituito” come “debito residuo” e
non come “capitale già rimborsato”. Nel criticare tale posizione, asserisce che la clausola contestata (art. 7, relativo al calcolo del debito residuo per l’estinzione anticipata) non sarebbe affatto ambigua, poiché prevede “la conversione in Franchi Svizzeri del capitale residuo adottando il tasso di cambio convenzionale; e (b) riconversione in Euro del capitale residuo come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale”, con la conseguente necessità di “moltiplicare” il primo importo per la conversione in franchi svizzeri e, in seconda battuta, dividere il risultato per la riconversione in Euro. La formula usata da controparte, invece, si basa su “una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione del capitale residuo (art. 7) nonché su un equivoco di fondo relativo al tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell’indicizzazione, che è il rapporto Franco Svizzero/Euro (come previsto nel contratto) e non il reciproco Euro / Franco Svizzero”.
DIRITTO
Rileva il Collegio che la domanda della ricorrente è, principalmente, intesa a richiedere l’accertamento della non corretta interpretazione ed esecuzione del contratto (in particolare dell’art. 7) da parte dell’intermediario, in occasione di una domanda di surroga, poi, non perfezionata.
Il Collegio rammenta che l’art. 7 del contratto di mutuo prevede che: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al <tasso di cambio convenzionale>, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro… nel giorno dell’operazione”. Tale clausola si coordina con quella dell’art. 4, in cui si prevede: “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero … il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,6436 … per un euro … - Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà … l’eventuale differenza tra il <tasso di cambio convenzionale> Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data … La differenza così determinata sarà applicata all’equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre … Il conguaglio positivo o negativo sarà regolato come segue… “.
Dunque, quanto ancora dovuto per capitale per estinguere anticipatamente il finanziamento richiede che l’importo in Euro sia prima convertito in Franchi Svizzeri al tasso di cambio dell’1,6436 e poi di nuovo in Euro al tasso del giorno del pagamento. Similmente, nell’ammortamento del mutuo, quanto effettivamente dovuto per capitale ed
interessi di semestre in semestre richiede di essere prima convertito in Franchi al «tasso convenzionale» e poi in Euro al tasso della scadenza delle rate. E se questo meccanismo (connesso a quello dell’indicizzazione finanziaria, pure previsto nel contratto) risulta descritto (nell’art. 4) in termini non proprio limpidi con riguardo all’ammortamento del mutuo, risulta invece espressamente e chiaramente previsto con riguardo all’estinzione anticipata (art. 7). La “rivalutazione” pretesa dalla Banca per l’estinzione anticipata altro non era, pertanto, che la differenza tra quanto ancora dovuto per capitale in Euro prima delle indicate operazioni di conversione e quanto ancora dovuto a seguito dell’applicazione dell’indicizzazione del valore del finanziamento al Franco Svizzero.
Dunque, l’interpretazione del contratto quale risultante dai conteggi della banca è corretta, mentre non corrispondono alla clausola dell’art. 7 del contratto le modalità di calcolo prospettate dalla ricorrente, sia quella contenuta nella domanda “principale” sia quella contenuta nella subordinata.
Tuttavia, non è chiaro dalla documentazione in atti come sia stato calcolato l’importo dell’indicizzazione finanziaria. La ricorrente sostiene che esso dovrebbe essere a proprio credito e non a debito. La banca non replica sul punto ma, dalla documentazione in atti (in particolare, dall’unico conteggio estintivo di cui è disputa), risulta che (1) nel conteggio “provvisorio”, datato 14 luglio 2011, l’importo dell’indicizzazione finanziaria è di € 659,29 a credito della cliente; (2) nel conteggio definitivo, datato 25 luglio 2011, l’indicizzazione è addebitata alla ricorrente per € 654,14. Il Collegio invita la banca a indicare quale sia il conteggio corretto, spiegandone chiaramente le ragioni e assumendo i comportamenti conseguenti.
Infine, la ricorrente chiede la restituzione di euro “154,94 addebitata dalla resistente per l’istanza di surroga”. Nel riscontrare il reclamo, l’intermediario si riferisce alla stessa come spesa di “revoca estinzione” e si impegna a riaccreditarla con la rata a scadenza il 1° novembre 2011. La cliente, in sede di ricorso, sostiene comunque di non aver ricevuto alcun accredito e la questione non è stata ripresa in sede di controdeduzioni. Osserva il Collegio che, nella fattispecie in esame, non si trattava di estinzione anticipata del mutuo, ma di surroga, per cui dette spese non sarebbero, comunque, risultate dovute e devono essere restituite alla ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda la somma di € 154,94 alla parte ricorrente.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

dec-20131205-6326