Decisione N. 5688 del 16 giugno 2016 – Mutuo – Trasparenza

Decisione N. 5688 del 16 giugno 2016

Contratti bancari in genere - Normativa di trasparenza - Mutuo - Trasparenza

COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA  ............................ Presidente
(RM) MELI ..................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI .............................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO.............................. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore PETRILLO

Nella seduta del 14/04/2016
- dopo aver esaminato l’istanza di correzione della decisione n. 0002286/16 del 11/03/2016 presentata dall’intermediario resistente
- viste le vigenti “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”

Fatto
Con ricorso del 17.3.2015 la ricorrente narrava di aver stipulato in data 30 gennaio 2007 con l’intermediario resistente un contratto di mutuo in Euro indicizzato al Franco svizzero.
Narrava ancora che nel 2015, volendo estinguere in anticipo il finanziamento, lei ed il cointestatario chiedevano e ottenevano un conteggio estintivo sulla base del quale scoprivano di dover restituire alla resistente una cifra molto superiore a quella da essi ipotizzata.
Ritenendo, quindi, che la resistente non stia applicando loro correttamente le condizioni contrattuali la ricorrente chiedeva a questo Collegio di accertare la correttezza del conteggio effettuato dalla banca.
Chiedeva, inoltre il risarcimento del danno conseguente. Con le proprie controdeduzioni l’intermediario eccepiva innanzitutto l’incompetenza ratione temporis di questo Collegio, nonché la genericità della domanda con la quale la ricorrente ha chiesto all’Arbitro di fornire “Un parere autorevole [...] al fine di definire l'importo corretto da corrispondere per l'estinzione del contratto di mutuo", deducendo che ciò implicherebbe lo svolgimento di un'attività consulenziale, di per sé estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio. Nel merito l’intermediario sosteneva di aver calcolato correttamente l’importo dovuto in caso di estinzione anticipata, evidenziando che i ricorrenti errano nell’effettuare i conteggi ed affermando di aver dato una chiara ed esaustiva informazione ai ricorrenti circa le caratteristiche e i rischi del contratto.
Diritto
Devono essere innanzitutto esaminate le eccezioni, proposte in via pregiudiziale dall’intermediario resistente, relative alla inammissibilità.
In primo luogo l’intermediario afferma che il ricorso sarebbe inammissibile ratione temporis poiché la ricorrente deduce un vizio genetico del contratto stipulato nel 2007, mentre il Collegio può occuparsi solo di controversie
riguardanti fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009.
L’eccezione è infondata poiché ciò che la ricorrente contesta è la modalità del conteggio estintivo effettuato dall’intermediario resistente, conteggio che risale al 2015 e quindi a periodo che può costituire oggetto di esame da
parte di questo Collegio.
Anche la seconda eccezione di inammissibilità, proposta dalla convenuta per aver la ricorrente proposto doglianze generiche e richiesto a questo arbitro attività consulenziale, appare infondata.
L’orientamento dell’ABF è, infatti, nel senso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nei casi in cui il tenore estremamente generico della contestazione e l’assenza di elementi probatori non consentano di definire con certezza il petitum e/o la causa petendi; al contrario, il Collegio ritiene di dover decidere il ricorso nel merito tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la domanda del ricorrente sia sufficientemente definita e offra tutti gli elementi, anche documentali, idonei ad effettuare la verifica richiesta (Coll. Roma, decisione n. 747 del 2015).
Nel merito si osserva che la questione di diritto sottoposta dalla ricorrente all’ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.
Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta
estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata
più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione.
Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto
sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa).
[ …]
In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli
interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi”.
La clausola contrattuale è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto.
In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che la ricorrente dovrà restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: “il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata … e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento. Ne consegue che l’intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dalla ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata (€ 240.000) e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costei effettivamente dovuto.
Non risulta provata la domanda di risarcimento danni, pertanto, non merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto tra le parti e dispone che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo secondo i principi indicati in motivazione.
Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

dec-20160616-5688