Decisione n. 5373 del 23 ottobre 2013 - COLLEGATO a Decisione n. 1925 del 6 giugno 2012
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO...................................................... Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA................................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI........................................................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO....................................................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ............................................................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) SANTORO
Nella seduta del 05/09/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, con reclamo del 13/9/2012, aveva evidenziato che con la surroga si prefiggeva di ottenere un altro contratto di mutuo, a condizioni più favorevoli, che avrebbe permesso “a termine” un risparmio di circa 7.000,00 Euro e di ridurre l’esborso, in relazione alla “caduta” del tasso di cambio FVS/€, dei “periodici conguagli di
indicizzazione” previsti dal contratto. In relazione alle “condizioni monetarie esistenti” a livello europeo, la citata operazione “avrebbe dovuto essere condotta in maniera precisa e rapida”, mentre la stessa era stata “vanificata” da “ripetuti errori, negligenze ed omissioni“.
Infine, per “porre fine al contenzioso”, avrebbe preteso, a titolo di risarcimento del danno, €12.000,00.
L’intermediario, con riscontro del 15 ottobre 2012, dopo aver riepilogato la controversia, aveva rigettato l’istanza, precisando anche che non erano state rilevate “ulteriori anomalie nella gestione della pratica” di mutuo in essere. Tuttavia, si rendeva nuovamente disponibile a “rinnovare” la proposta transattiva e, pertanto, a corrispondergli la somma di € 5.000,00 “a titolo di riparazione dei disagi eventualmente” patiti, previa “rinuncia ad
ulteriori pretese rinvenienti dalla mancata surroga”.
Il ricorrente, in relazione al riscontro ricevuto, con lettera del 20/11/2012 non aveva accettato la somma proposta, facendo presente che: contrariamente a quanto asserito, i conteggi prodotti sia a gennaio che a marzo 2010 risultavano errati; “la rinuncia a proseguire nella stipula” sarebbe stata dettata dal “tentativo” di far valere i propri diritti; l’estinzione del mutuo non si era perfezionata in quanto, come detto, i conteggi prodotti sia a gennaio che a marzo 2010 non risultavano corretti. L’intermediario, con la presentazione delle controdeduzioni, ha ripercorso preliminarmente la vicenda, sintetizzando le informazioni già rassegnate con le precedenti controdeduzioni.
In sintesi, ha fatto presente che: la contestazione, in origine, era sorta sui conteggi forniti dalla convenuta in data 18/1/2010, in relazione alla richiesta di surroga del mutuo in essere; conteggi che erano stati successivamente corretti, al fine di consentire il perfezionamento dell’atto di surroga previsto per il successivo 19 marzo 2010; nonostante ciò, il ricorrente aveva formulato istanza di rinuncia in data 1/3/2010; il Collegio ABF, con decisione n. 1378/10, si era espresso in relazione al ricorso presentato, statuendo che alcuni oneri indicati nel conteggio “non risultavano rispettosi della disciplina di riferimento” e specificando, infine, che sarebbe spettato "alle parti discutere e concordare gli specifici importi che risulteranno dovuti”; dopo la pronuncia, era seguito un “fitto scambio di corrispondenza”, in relazione alla richiesta del ricorrente volta ad ottenere la predisposizione di un nuovo conteggio, con l’applicazione del tasso di cambio Franco/svizzero alla data del 12/10/2010 (ovvero in occasione del primo conteggio richiesto dal ricorrente), da utilizzarsi per il calcolo del capitale residuo da rimborsare all’atto della surroga; pur non accogliendo la citata richiesta, ritenuta “in contrasto” delle previsioni contrattuali, parte resistente si era resa "disponibile a corrispondere la somma di euro 5.000 a titolo di riparazione di eventuali danni cagionati e peraltro non provati; tale proposta era stata rifiutata dal ricorrente, che in seguito aveva avanzato il secondo ricorso all’ABF, che era respinto con la decisione n. 1925/12; “nonostante tale ultima pronuncia sul merito” e “pur declinando la richiesta di risarcimento del danno, quantificato in Euro 12.000,00”, aveva rinnovato la proposta risarcitoria di € 5.000,00, nuovamente rifiutata dall’esponente; con nota del 18/12/2012 – nel prendere atto “dell’ennesimo rifiuto” del ricorrente e dopo aver richiamato la suindicata decisione – ha respinto l’istanza risarcitoria. Nel merito, ha fatto presente che il Collegio ha “già avuto modo di pronunciarsi sulla domanda di cui al presente ricorso”, con la richiamata decisione n. 1925/12, e, pertanto, ha chiesto l’inammissibilità dello stesso.
DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettato dalla resistente. Infatti, questo ABF, già in altre occasioni, ha rilevato che iI principio del ne bis in idem esprime la fondamentale regola che sta alla base del fenomeno della cosa giudicata, ossia il divieto per qualsiasi altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto di una pronuncia passata in giudicato, mentre la
decisione emessa nell'ambito del procedimento avanti l' ABF non è – per sua natura – idonea a determinare un giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c., atteso che la medesima questione sottoposta all'ABF ben può essere oggetto di successivo esame da parte del giudice ordinario.
Vero è, tuttavia, che questo Collegio si è già pronunciato sulla vicenda e che, in particolare nella decisione n. 1925 del 6/6/2012, ha affermato che: “Il ricorrente ha certamente ricevuto una informazione errata quando ha chiesto il calcolo del debito residuo in vista di una surroga del mutuo. Tale errata informazione può dare origine ad una responsabilità contrattuale, qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’inadempimento contrattuale. Ma anche in questa prospettiva il danno risarcibile è quello direttamente derivante, mediante congruo nesso causale, dallo specifico inadempimento riscontrato.
Grosso modo si può immaginare che il danno risarcibile corrisponda alla perdita della chance di concludere altro contratto di mutuo a condizioni più favorevoli. Del resto l’intermediario convenuto ha ben inteso tale profilo offrendo una somma di danaro per risarcire a titolo transattivo simile tipologia di danno. Ma la proposta non è stata accettata dal ricorrente”.
Richiamate e ribadite tali considerazioni, a questo Collegio non rimane che valutare se, a fondamento della propria pretesa risarcitoria (per un importo pari a Euro 12.000,00), il ricorrente abbia fornito, ora, circostanziati elementi probatori. Al quesito si deve dare risposta negativa, posto che nella documentazione dell’attore si riscontra che questi con la presentazione del ricorso ha fatto rimando alla documentazione in precedenza prodotta, in particolare (si deve presumere) alla comunicazione del 29/1/2013 e ai relativi allegati che recano alcuni prospetti di rendicontazione e la proposta di mutuo ricevuta dalla banca surrogante. Con ciò, il ricorrente ha inteso evidenziare il maggiore esborso conseguente alla mancata surroga prevista a suo tempo per il mese di gennaio 2010. Tali allegati, tuttavia, non costituiscono affatto elementi probatori che possono essere presi in considerazione in tale sede, ma ancora una volta testimoniano che, a seguito del comportamento non corretto della convenuta, il ricorrente ha subìto un danno patrimoniale, non esattamente quantificato, che corrisponde alla perdita della chance di concludere altro contratto di mutuo a condizioni più favorevoli.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto, pur restando pacifico che la banca convenuta è consapevole delle proprie responsabilità e che ha dichiarato in più occasioni di essere disposta a risarcire il ricorrente per una somma pari a Euro 5.000,00.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato e proposto dall’intermediario resistente, non accoglie la parte residua del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro