Decisione n. 507 del 17 febbraio 2012 – Contratti bancari in genere – Normativa di trasparenza – Mutuo – Rata

Decisione n. 507 del 17 febbraio 2012

IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .......................... Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....................Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta........Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone ...... ....... ...Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario - per le controversie
in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio............Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 13.01.2012 dopo aver esaminato

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In relazione a un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero (CHF), il ricorrente, per il tramite di un avvocato, chiede all’ABF di:
1) accertare la sussistenza, in capo alla banca mutuante, dell’obbligo contrattuale e legale di informare la parte mutuataria (ricorrente e cointestatario del ricorso):
- sulle condizioni della conversione del contratto di mutuo fondiario da “CHF” a “in Euro a tasso fisso” e, precisamente, di conoscere la data della conversione e gli effetti di quest’ultima sul contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti, in termini di tasso di cambio applicato, capitale finanziato residuo, quota capitale e interessi,
sorti del deposito fruttifero e sorti delle rate di conguaglio scadute;
- sulle condizioni della “conversione del contratto di mutuo ripristinando dalla rata in scadenza il prossimo 1° luglio le condizioni originarie del mutuo in Franchi Svizzeri da Voi sottoscritto”, di cui alla missiva della banca del 30/06/2010 e, precisamente, di conoscere la data del ripristino della conversione, gli effetti del ripristino sul contratto di mutuo fondiario in termini di tasso di cambio applicato e relativa data di decorrenza, capitale residuo, quota capitale e interessi, deposito fruttifero e rate di conguaglio scadute;
- sulle sorti dei due contratti a seguito della conversione e susseguente riconversione e cioè da giugno 2009 alla data del ricorso;
2) accertare l’arbitrarietà e contrarietà alla buona fede contrattuale della condotta posta in essere dalla banca, in violazione delle pattuizione contrattuali e degli obblighi di legge, nella conversione del contratto di mutuo da CHF in euro a tasso fisso e della susseguente riconversione;
2) ordinare alla banca di fornirgli le informazioni richieste.
Il ricorrente precisa che tali richieste rinvengono la propria ratio giustificatrice nella modalità di gestione della vicenda da parte della banca mutuante, che prima ha convertito il mutuo da “indicizzato in CHF” a “in Euro a tasso fisso” e poi lo ha riconvertito senza dare loro alcuna delle informazioni previste dall’art. 7 bis, del contratto e in mancanza di sottoscrizione della prescritta documentazione e/o di una manifestazione di volontà in tal senso, così precludendo ai clienti il diritto di valutare le conseguenze scaturenti dalla conversione del mutuo e/o dalla riconversione e, per l’effetto, precludendo loro il diritto di poter effettuare una scelta consapevole, nonostante le reiterate richieste e i reclami inoltrati alla banca e acclusi al ricorso.
In sede di controdeduzioni, la banca eccepisce che sono stati il ricorrente e il cointestatario, con nota del 12 marzo 2009, a comunicare inequivocabilmente di volere procedere alla conversione del mutuo e quindi, come previsto dall’art. 7-bis del relativo contratto, essa non ha fatto altro che eseguire l’ordine ricevuto.
A seguito dei ripetuti reclami del ricorrente, miranti ad ottenere la riconversione del mutuo alle condizioni originarie, la banca fa presente di aver proceduto secondo le nuove istruzioni del cliente, senza alcun aggravio per il medesimo, al quale ha anche rimborsato il contributo di 20 euro pagato per la presentazione del ricorso ABF.
La banca chiede dunque il rigetto del ricorso, perché infondato.
Diritto
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che i ricorrenti, con lettera del 12 marzo 2009, hanno chiesto di avvalersi della clausola di cui all’art.7 bis) del contratto di mutuo, che prevede la facoltà di commutare il tasso originariamente previsto, calcolato sulla base del franco svizzero, in tasso riferito all’euro. La banca ha proceduto in conformità della richiesta formulata dai ricorrenti, i quali tuttavia contestano che l’attuazione di tale richiesta
avrebbe dovuto, a loro avviso, essere preceduta da più dettagliate informazioni sulla reale portata della variazione domandata, in modo da consentire una più consapevole scelta da parte dei ricorrenti stessi.
Tale assunto non appare fondato. Infatti, dal testo del contratto risulta un’ampia esposizione delle modalità e degli effetti che caratterizzano l’eventuale domanda di conversione del tasso, dalla valuta originaria all’euro, per cui deve presumersi che i ricorrenti, quando hanno esercitato la facoltà prevista dalla citata clausola del contratto, non potevano non avere una piena consapevolezza delle conseguenze che avrebbe comportato la scelta operata.
La lamentata circostanza della mancata sottoscrizione degli “atti e documenti necessari allo scopo”, prevista nella clausola stessa, non può di per sé giustificare una censura del comportamento tenuto dalla banca, la quale nel dare esecuzione alla disposizione dei clienti ha ottemperato con doverosa tempestività agli obblighi assunti per contratto, non rilevando l’eventuale omissione di attività burocratiche che nulla aggiungono alla chiara volontà manifestata dagli interessanti con la citata lettera.
Per di più, la banca, su ulteriore e diversa richiesta dei clienti, ha provveduto a ripristinare la situazione anteatta, facendo in modo che nessun pregiudizio di ordine patrimoniale si determinasse nei loro confronti, circostanza che non è stata contestata dai ricorrenti.
Resta il fatto che le richieste dei ricorrenti hanno ricevuto completo e positivo riscontro solo con le cotrodeduzioni e, quindi, dopo la comunicazione del ricorso.
E’ innegabile che, a partire da quel momento, deve ritenersi venuto meno ogni motivo di contesa fra le parti e che ricorrano le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Appare opportuno, tuttavia, rappresentare all’intermediario la necessità che i rapporti con la clientela siano improntati alla piena cooperazione, onde consentire che le scelte negoziali possano essere effettuate dal cliente con piena consapevolezza anche delle loro implicazioni economiche.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale

dec-20120217-507