Decisione n. 466 del 28 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO......................................Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA ..........................Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO......................................Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE ...................................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA.........................................Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore RONDINONE
Nella seduta del 14/01/2014, dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Relativamente alla vertenza in oggetto, il consumatore presentava reclamo all’intermediario il 21.1.2013, riscontrato negativamente il 21.2.2013; dopo un nuovo reclamo in data 27.4.2013 (cui la convenuta dava riscontro negativo il 22.5.2013), si rivolgeva quindi all’ABF con ricorso protocollato in data 21.5.2013. nel quale esponeva quanto segue.
La ricorrente, insegnante di scuola elementare senza alcuna formazione in materia bancaria e finanziaria, si era rivolta nel 2007 all’odierna resistente per avere informazioni sulla concessione di un mutuo finalizzato all’acquisto di un immobile. La banca le aveva proposto un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, presentandolo come un
prodotto conveniente, sicuro e adatto alle esigenze di una famiglia. In data 15.11.2007, aveva quindi stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, con un tasso di cambio determinato convenzionalmente in franchi svizzeri 1,6663 per un euro.
L’art. 7 di tale contratto prevede che, ai fini dell’estinzione anticipata del mutuo, il capitale restituito venga calcolato in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente convertito in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “II Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso.
In data 24 settembre 2012, la ricorrente chiedeva all’intermediario i conteggi informativi aventi ad oggetto la somma da versare per un’eventuale decurtazione di 60.000,00 euro dal capitale mutuato. Dopo averli sollecitati in data 4.12.2012, pervenivano con lettera 3.1.2013 i conteggi richiesti, da cui sorprendentemente risultava che per decurtare € 60.000,00 dal capitale mutuato, la mutuataria avrebbe dovuto versare l’importo di euro 82.694,79.
La ricorrente ha sostenuto che i conteggi effettuati dalla banca resistente sono del tutto errati e difformi dalle previsioni contrattuali, e in particolare da quella del citato art. 7, come peraltro sarebbe già stato riconosciuto dal Collegio di Milano dell’ABF in un caso identico, deciso con pronuncia n. 707 del 9 marzo 2012.
Già nel reclamo la ricorrente ha invece rappresentato che, ai sensi dell’art. 7 del contratto di mutuo, interpretato secondo i canoni dell’intepretazione letterale oltre che contra stipulatorem (ex art. 35, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), gli indicati €60.000,00 avrebbero dovuto essere convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio
convenzionale (tasso pari a 1,6663) e di seguito convertiti in euro al tasso di cambio del giorno di riferimento (tasso che alla data indicata dalla banca nei suoi conteggi, ossia al 31 dicembre 2012, era pari a 1,2090). A questa stregua la somma da versare sarebbe pari a € 43.533,578 e non certamente a € 82.694,79.
La ricorrente ha conseguentemente chiesto all’ABF di “accertare e dichiarare la correttezza del metodo di calcolo del rimborso per estinzione anticipata del mutuo indicato dalla ricorrente nel reclamo all’intermediario dd. 21.1.2013, ossia che ai fini del calcolo degli importi da versare per l’estinzione anticipata del mutuo ai sensi dell’art. 7 del
contratto, il capitale (nel caso di specie: euro 60.000,00) dev’essere calcolato in Franchi Svizzeri al tasso di cambio convenzionale (tasso parti a 1,6663) e di seguito convertito in Euro al tasso di cambio del giorno di riferimento; e, per l’effetto, di disporre che [la banca convenuta] riconosca la correttezza del suddetto metodo di calcolo e compia tutti gli atti conseguenti”.
L’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 20.6.2013, confermando innanzi tutto che la ricorrente aveva sottoscritto in data 15.11.2007 un contratto di mutuo trentennale indicizzato in franchi svizzeri, per l’importo capitale di € 150.000,00; che ai sensi dell’art 7 del contratto di mutuo in oggetto, è prevista la facoltà del mutuatario di effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il contratto di mutuo in oggetto; e che in data 3.1.2013 aveva inviato alla ricorrente i conteggi di estinzione anticipata parziale del mutuo. Circa la contestazione svolta dalla cliente circa tali conteggi, per la quale in particolare negli stessi, alla voce “Importo da bonificare al 21/01/2013”, avrebbe dovuto essere indicata la somma di € 43.533,578 anziché la somma indicata dalla banca di € 82.694,79, quest’ultima ha rilevato in via pregiudiziale che la domanda attorea viene a postulare “un’attività di tipo consulenziale”, estranea alle funzioni dell’ABF.
Nel merito, l’intermediario ha insistito che i propri conteggi sono corretti e sono stati effettuati conformemente alle previsioni contrattuali pertinenti, senza che possa darsi luogo a una interpretazione delle stesse contra stipulatorem
(cfr. Coll. Napoli, n. 2374/2011). In particolare, in un primo momento, si deve calcolare il capitale residuo in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale adottato al momento della stipula, essendo il mutuo indicizzato a tale valuta, ancorché pagabile in euro (in altri termini, dal momento che il capitale erogato é stato calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro sulla base del tasso allora esistente, per calcolare quanti franchi svizzeri debbono essere
restituiti, è necessario convertire in tale valuta il capitale residuo, espresso in euro, utilizzando il tasso di cambio storico adottato al momento dell’erogazione); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, non può che essere corrisposta in euro), si deve convertire in euro il capitale residuo come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione.
La convenuta ha quindi chiesto al Collegio di “dichiarare inammissibile il ricorso in relazione alla richiesta di verifica del conteggio, ovvero di dichiarare il rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate dalla ricorrente”.
Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail alla ricorrente, la quale tramite il proprio procuratore ha fatto pervenire una nota di replica protocollata il 19.8.2013. In essa ha eccepito la tardività delle stesse controdeduzioni, ribadito la correttezza dei propri conteggi e l’applicabilità anche nella vicenda de qua della c.d. “interpretazione
contra stipulatorem”, e infine proclamato l’ammissibilità del ricorso, non essendo stata con lo stesso richiesto
all’ABF lo svolgimento di alcuna attività consulenziale.
DIRITTO
Benché il modello di contratto di mutuo fondiario utilizzato dall’intermediario, e finanche l’interpretazione dell’art. 7 dello stesso abbiano formato oggetto di diverse pronunce dell’ABF, osserva il Collegio che in questo caso la controversia tra le parti non pare neppure discendere da una diversa interpretazione della disposizione appena cennata (e in specie del suo terzo comma), quanto puramente dalle differenti operazioni matematiche che ciascuna ritiene vi debbano conseguire.
Secondo la stessa ricorrente, alla stregua dell’art. 7, comma 3, del contratto di mutuo concluso inter partes, il capitale oggetto di restituzione anticipata “(nel caso di specie: euro 60.000,00) dev’essere calcolato in Franchi Svizzeri al tasso di cambio convenzionale (tasso pari a 1,6663) e di seguito convertito in Euro al tasso di cambio del giorno di
riferimento” (tasso pari a 1,2090). Sennonché, € 60.000,00 al tasso di 1,6663 corrispondono a 99.978,00 franchi svizzeri (come è del tutto logico visto che il franco svizzero era – e rimane – valuta meno forte dell’euro), che riconvertiti in Euro al tasso di 1,2090, danno come risultato ultimo € 82.694,79.
E’ evidente che il rafforzamento media tempore del franco svizzero sull’euro in questo caso ha favorito l’intermediario. Nondimeno, occorre ricordare che il meccanismo di indicizzazione valutaria viene a innestare nel contratto di finanziamento un elemento di aleatorietà per ambedue i contraenti, in quanto sul sinallagma contrattuale incide essenzialmente l’evoluzione del tasso di cambio.
Come già in altre occasioni (cfr. Coll Milano, n. 2974/2012, n. 2493/2013), nell’esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, il Collegio invita il primo a perseguire, sia nell’informativa precontrattuale che nella formulazione delle clausole contrattuali, una maggiore consapevolezza dell’utente consumatore circa il fatto che il contratto di mutuo indicizzato ad una valuta estera ha carattere aleatorio ed è soggetto al tipico rischio di cambio.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
ANTONIO GAMBARO