Decisione N. 4654 del 28 febbraio 2018 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 4654 del 28 febbraio 2018

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA …….Presidente 

(MI) ORLANDI …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) SANTONI …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FERRETTI …….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(MI) TINA …….Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore FERRETTI ROBERTO 

Seduta del 19/12/2017 

FATTO 

Con ricorso pervenuto in data 10/09/2016, il ricorrente ha esposto: 

-  di aver stipulato in data 22/10/2002 con l’intermediario resistente un contratto di mutuo ipotecario denominato in Franchi svizzeri;
-  di aver richiesto al resistente il conteggio di quanto dovuto in caso di estinzione anticipata del mutuo;
-  che, una volta ricevutolo, aveva constatato che in esso si esponeva un capitale residuo pari a € 95.079,75 e un ulteriore importo di € 35.042,35 a titolo di rivalutazione;
-  di aver contestato il conteggio estintivo, rilevando che la clausola che prevedeva la rivalutazione dell’importo mutuato aveva natura vessatoria.

Insoddisfatto del riscontro al reclamo, il ricorrente ha proposto ricorso all’ABF e chiesto che il Collegio accertasse il suo diritto ad ottenere un nuovo conteggio di estinzione anticipata del mutuo nel quale “l’importo relativo alla rivalutazione, conseguente alla differenza cambio Euro / CHF (Franco Svizzero) sul mutuo/capitale residuo, [fosse] cancellato”.
L’intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni ed ha preliminarmente rilevato: 

-  che il mutuo in questione era ancora in ammortamento e che, quindi, la clausola contrattuale contestata dal resistente non era mai stata applicata;
-  che la domanda del ricorrente era inammissibile poiché comportava l’accertamento dell’invalidità di una clausola contrattuale contenuta in un contratto stipulato in un’epoca anteriore al 01/01/2009 e, quindi, all’avvio della competenza temporale dell’ABF.
Nel merito, l’intermediario ha contestato la fondatezza delle doglianze del ricorrente e affermato che il contratto mutuo illustrava in modo esaustivo e comprensibile il meccanismo di duplice conversione valutaria del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata.
Il resistente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo nel merito. 

DIRITTO 

Questo Collegio deve preliminarmente verificare la propria competenza ratione temporis in merito alle domande proposte con il ricorso.
Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente non sia fondata, poiché il ricorrente ha limitato la propria domanda al “ricalcolo” dell’importo dovuto in caso di estinzione anticipata del mutuo senza applicare il meccanismo di doppia conversione valutaria previsto dall’art. 9 dal contratto di mutuo (cfr. in questo senso, tra le altre, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015; si vedano anche, Collegio di Roma, decisioni ne. 901/10, n. 1276/10, n. 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, n. 520/11, n. 719/11; Collegio di Napoli, decisioni n. 766/11 e n. 810/11). 

Ciò rilevato, deve questo Collegio osservare che la domanda di cui si è detto non può essere decisa senza valutare gli effetti dell’applicazione del citato art. 9 e, prima ancora, la legittimità e l’efficacia della clausola medesima, dato che essa costituisce la base giuridica della pretesa dell’intermediario di operare la sopra menzionata doppia conversione valutaria nel momento dell’estinzione anticipata (v., in questo senso, la già citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali del tutto analoghe a quella di cui al ricorso). 

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l’art. 9 in esame “esponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché ‘il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo’, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza [del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13], sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro [l’]orientamento della Corte di Cassazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351). 

Infatti, - prosegue il Collegio di Coordinamento – la clausola in questione si limita a prevedere che gli importi da restituire siano dapprima convertiti in Franchi Svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che, l’importo così ottenuto, sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, senza tuttavia esporre le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

Occorre a questo proposito ricordare che, secondo il già ricordato consolidato indirizzo della Corte di legittimità, le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ancora, tra le molte, Cass. 8 agosto 2011, n. 17351). 

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dal Collegio di Coordinamento afferma, inoltre, che la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui trattasi debba essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove “malgrado il requisito della buona fede, [si determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. 

Da quanto precede discende che, in applicazione dell’art. 36 del Codice del Consumo (che attua l’art. 6, paragrafo 1, della citata direttiva 93/12/CEE) e nel solco del menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità e questo Arbitro, ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, deve disporsi la disapplicazione dell’art. 9 del contratto di mutuo e, in conseguenza di ciò, che l’intermediario effettui il conteggio dell’importo dovuto dal cliente in sede di anticipata estinzione del finanziamento determinandolo sulla base della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9 del contratto. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20180228-4654