Decisione n. 4649 del 19 maggio 2016 – Collegio Sud – Mutuo – Estinzione del rapporto

Decisione n. 4649 del 19 maggio 2016

Collegio Sud - Mutuo - Estinzione del rapporto - Contratti bancari in genere - Contratti con il consumatore

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI ..................................... Presidente
(NA) MAIMERI  ...................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI ...................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA ................................................ Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI ........................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore SICA SALVATORE

Nella seduta del 21/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente afferma di aver sottoscritto in data 28.06.05, un contratto di mutuo garantito da ipoteca immobiliare per euro 100.000,00, indicizzato al franco svizzero, con durata ventennale. Nel gennaio 2015, a seguito di richiesta di estinzione anticipata, la resistente comunicava al ricorrente l’esito dei conteggi effettuati a fronte dei quali residuava da versare un capitale di euro 59.812,09, un’indicizzazione valutaria pari ad euro 31.582,09, spese per euro 176,64 ed una penale per estinzione anticipata di euro 299,06 per un totale di euro 91.869,88. Il ricorrente, si rivolge all’Arbitro, contestando la validità e l’efficacia della clausola di cui all’art.9 del contratto, secondo cui, in caso di estinzione anticipata, l’importo del capitale residuo deve essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e, successivamente, riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato al momento del rimborso, effettuando in tal modo una duplice conversione del capitale residuo, in contrasto con quanto stabilito in materia di correttezza e trasparenza delle clausole contrattuali. Pertanto, il ricorrente chiede una rielaborazione del piano di ammortamento del finanziamento, sostituendo al tasso di interesse contrattuale quello risultante dall’applicazione dell’art.117 comma 7 del TUB.
L’intermediario, in via preliminare eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’ABF in quanto relativo ad un contratto di mutuo stipulato nel 2005. Nel merito, illustrando le caratteristiche del contratto di mutuo in questione, e ritiene insussistenti i profili di vessatori età denunciati dal ricorrente. La banca, inoltre, precisa che, non essendosi perfezionata alcuna estinzione anticipata, la clausola controversa non è stata concretamente applicata.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, circa l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario, questa va rigettata. Secondo espressa previsione regolamentare, infatti, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009. Nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dalla banca in data 01.02.15; il Collegio, pertanto, nel ritenere di poter valutare la legittimità della clausola contrattuale, non può che fare applicazione della decisione del Collegio di Coordinamento n. 5866/2015. La questione sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo effettuato dalla Banca, in risposta alla richiesta di estinzione anticipata del contratto, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 dello stesso. La norma contrattuale in esame prevede, in casi di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Espressamente: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. Quindi, ai fini del suddetto calcolo, sono previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Sulla base delle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale, risulta evidente che tale art.9 non espone in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo).
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art.3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Conseguentemente, in quanto abusiva, la clausola contrattuale è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod.cons. Anche la stessa Corte Suprema ha affermato che la violazione della fondamentale regola della trasparenza, comporta la nullità della clausola ( Cass. Sez. III, 8agosto 2011, n.17351). Alla luce dei predetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, nazionale e comunitari, il Collegio di Coordinamento, con decisone n. 5866/15 ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva “si applica la norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un
nuovo calcolo degli interessi. Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto di
finanziamento e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art 1277,1 comma c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento sulla base dei principi sopra enunciati. Conseguentemente, il capitale da restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale di cui è stata sancita la nullità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara la nullità della clausola nei sensi e ai fini di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Marcello Marinari

dec-20160519-4649