Decisione N. 4583 del 27 febbraio 2018
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) BERTI ARNOALDI VELI …….Presidente
(BO) DI STASO ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI ……. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO ……. Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore NICOLA DI STASO
Seduta del 30/01/2018
FATTO
Parte ricorrente, a mezzo di legale di fiducia, riferisce che in data 21.7.2003 stipulava con l’intermediario un contratto di mutuo ipotecario, in forza del quale veniva erogata la somma di euro 140.000,00 mediante indicizzazione, in euro/franco svizzero “con tasso di cambio determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,5765 per Euro” (art. 3), secondo il principio del doppio tasso di conversione (art. 9 del contratto). Tale modalità di corresponsione del capitale non veniva adeguatamente spiegata ai ricorrenti il quali - complice la non chiarezza delle clausole contrattuali - sottoscrivevano un atto ignari della presenza nello stesso di clausole fortemente penalizzanti dal punto di vista economico. Nelle more, a seguito di uno scambio di lettere con l’intermediario, i ricorrenti venivano a sapere che, se avessero estinto anticipatamente mutuo nell’anno 2015, “avrebbero dovuto corrispondere ... la somma di € 90.000,00 contro i 140.000,00 richiesti nell’anno 2003 e in parte corrisposti (con i dovuti interessi) con ratei mensili come da piano di ammortamento”. Presa contezza delle violazioni subite, i ricorrenti si attivavano immediatamente, richiedendo all’intermediario interessato, a far data del 12/5/2015, chiarimenti sulla sottoscrizione delle predette clausole, ovvero, in un’ottica conciliativa, modalità di restituzione del capitale dovuto, alternative rispetto a quella prevista nel citato contratto, nonché modalità di restituzione basate su un piano di ammortamento non determinante aggravio economico. Conseguentemente i ricorrenti, in data 21.12.2016, proponevano reclamo - avente ad oggetto:
1) la nullità della clausola n. 9 poiché violatrice dell’art. 35 C. del Consumatore;
2) nuove modalità di calcolo relative al rimborso del residuo mutuo con acclarata esclusione della predetta clausola - a fronte del quale l’intermediario non accoglieva le istanze avversarie. Il ricorrente chiede, quindi, con il ricorso di accertare l'invalidità della clausola in vertenza e di calcolare il quantum dovuto in seguito all'eliminazione della clausola contestata (con conseguente istanza di rimborso delle somme sovrabbondanti pagate in seguito), oltre alle spese di procedura e a euro 729 di spese di assistenza legale.
Parte ricorrente precisa che il contratto di mutuo di che trattasi deve essere dichiarato nullo nella parte in cui prevede una clausola (art. 9), relativa al rimborso anticipato, poco chiara e comprensibile, nonché lesiva dei principi di correttezza, buona fede e di protezione del consumatore, così come chiarito a più riprese dallo stesso ABF.
L’intermediario, confermati i fatti, precisa che i ricorrenti, a parte le illustrazioni che hanno preceduto la stipula e le clausole del contratto stesso, hanno altresì ricevuto la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con le note datate 1.3.2013 e 26.3.2015. Le istanze avversarie non possono trovare peraltro accoglimento per queste ragioni:
- in via preliminare, in quanto il ricorso è inammissibile ratione temporis del Collegio ABF, atteso che il contratto è stato stipulato nel 2003 e, come riferisce la controparte e come attestato dal piano di ammortamento aggiornato, i ricorrenti non hanno mai dato luogo all’estinzione del prestito (in effetti non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa), non configurandosi o concretandosi così quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito ed afferendo la domanda dei ricorrente esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2003 (cfr. Collegio di Napoli, dec. Del 23.9.2015);
- nel merito, rivendica la perfetta determinatezza e comprensibilità del mutuo in vertenza, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, essendo perfettamente descritto nel contratto impugnato il meccanismo di conversione e gli elementi aritmetici per addivenire al calcolo del quantum necessario per estinguere il finanziamento.
Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in rito ed eventualmente rigettato nel merito.
In sede di repliche, parte ricorrente, ha puntualizzato, tra l’altro, che deve essere respinta l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario, atteso che, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti ha ad oggetto la correttezza e l’ammissibilità della clausola n. 9 del contratto, sulla quale i conteggi di estinzione anticipata del mutuo, tutti ben successivi al 2009, si fondano (cfr. Collegio di Napoli, n. 6470/2016; Collegio di Coordinamento, n. 7727/2014). Nel merito ribadisce che la clausola di cui al n. 9 del contratto risulta inadeguata a rendere edotto un qualsiasi soggetto di media intelligenza sul concreto funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché sul rapporto esistente tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, pertanto, nel sottolineare nuovamente la scarsa comprensibilità e chiarezza della clausola, chiede che la stessa venga censurata dal Collegio (artt. 33, 34 e 36 cod. cons.).
DIRITTO
In via preliminare, si rileva che l'eccezione preliminare di incompetenza temporale del ricorso, sollevata dall'intermediario, non coglie nel segno. Vero è che il contratto in vertenza è stato stipulato in data anteriore al 2009, tuttavia agli atti sono presenti, e ciò deve essere tenuto fermo quando anche trattasi di meri documenti potenziali che non hanno sortito effetti concreti, taluni conteggi o note illustrative, volti a definire la posizione delle parti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Dunque, si può affermare che l'intento del ricorrente non sia tanto e non sia solo l'impugnazione del vizio genetico della clausola (nullità per contrasto con normativa consumeristica) – fattispecie questa sicuramente sottratta alla competenza del Collegio per motivi di incompetenza temporale – quanto la contestazione del momento esecutivo (anche potenziale, come ricordato) della stessa. Detta ultima fase si colloca in epoca sicuramente posteriore al 2009 e dunque questo Collegio ritiene di poter procedere con l'esame nel merito della vertenza, anche con accertamento incidentale della clausola di cui è causa (cfr. Collegio di Roma n. 12706/17).
Nel merito, si deve far presente che la vertenza attiene al ben noto meccanismo di (doppia) conversione del mutuo indicizzato a moneta straniera (franco svizzero), in sede di estinzione anticipata.
Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, e in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo (fra le altre, cfr. decisioni n. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015).
Nelle citate decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame perché con esse l’intermediario ha violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della comprensibilità obiettivamente agevole.
In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF – richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. Civ. n. 17351/2011) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.
Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto, in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ABF ha disposto che, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata” dalla disposizione contrattuale “di cui è stata dichiarata la nullità” (cfr. per questo Collegio la decisione n. 13022/17)
Agli orientamenti sopra riportati del Collegio di Coordinamento ABF questo Collegio dichiara di aderire, conseguentemente si dispone che l'intermediario, a correzione e sostituzione del conteggio estintivo già rilasciato, comunichi un nuovo conteggio estintivo, attenendosi alle regole e ai principi esposti nella decisione del Coordinamento sopra ricordata.
Le rimanenti domande esposte dal ricorrente vanno respinte, da un lato non si ha contezza di somme versate a titolo di estinzione anticipata secondo il meccanismo di doppia conversione, dall'altro lato la domanda di rimborso delle spese legali non può essere accolta, ai sensi di quanto statuito dal Collegio di Coordinamento n. 4618/16.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giovanni Berti Arnoaldi Veli