Decisione n. 4447 del 20 agosto 2013 – Mutuo – Obblighi del mutuatario – Estinzione del rapporto

Decisione n. 4447 del 20 agosto 2013
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Dott. Giuseppe Marziale..............................................Presidente
Avv. Bruno De Carolis.................................................Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.............................................Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone..............................................Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Maddalena Rabitti.......................................Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]
nella seduta del 21/06/2013 dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
FATTO


La ricorrente riferisce di avere sottoscritto nel 2002 con l’intermediario resistente un contratto di “mutuo indicizzato in franchi svizzeri” per un importo capitale di € 52.000 e per la durata di 20 anni. Riferisce inoltre nel ricorso di avere deciso, alla fine del 2011, di estinguere anticipatamente il finanziamento e di avere, a tal fine, ripetutamente chiesto alla banca un conteggio di estinzione.
Il 19 luglio 2012 riceveva il conteggio richiesto che tuttavia, a suo avviso, riportava un debito residuo superiore “alle aspettative” per € 7.214,90 a fronte di una “rivalutazione valutaria” (cambio Franco svizzero/euro). Pertanto, la ricorrente contesta alla banca “la mancata informativa” sulle reali condizioni contrattuali e si lamenta di non essere stata informata dell’ulteriore costo di € 7.214,90 relativo alla conversione Franco/euro.
L’intermediario, in primo luogo, eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto ritiene che la questione sollevata nel reclamo “differisca significativamente” dall’istanza presentata nel ricorso.
Nel merito, si difende affermando che nel conteggio è descritta con precisione la natura della voce “rivalutazione” e riportato il calcolo riferito alla conversione Franco/euro pari ad € 7.214,90 costo che la ricorrente ritiene “non conosciuto”. Precisa altresì che detto costo era riportato nell’art. 9 del contratto, il quale prevede le modalità di determinazione del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata che tengono conto del tasso di cambio convenzionale e di quello rilevato del Franco svizzero. L’intermediario chiede pertanto il rigetto della domanda per la carenza di reclamo sulla questione specifica del ricorso e nel merito in quanto il meccanismo di rivalutazione era riportato nel contratto.
DIRITTO
Il Collegio ritiene non rilevante l’eccezione pregiudiziale formulata dalla resistente secondo la quale non vi sarebbe coincidenza tra reclamo e ricorso, dal momento che nel reclamo la ricorrente essenzialmente lamenta il ritardo nell’invio dei conteggi di estinzione mentre nel ricorso chiede il rimborso di quanto corrisposto a titolo di  rivalutazione.
Per quanto, in effetti, non vi sia perfetta coincidenza di petitum tra reclamo e ricorso, questo deve ritenersi comunque ricevibile alla luce delle previsioni del Paragrafo 1 della Sezione VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia, che così stabiliscono: “Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il
cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo”.
Secondo gli orientamenti dell’ABF, è legittimo che il reclamo e il ricorso abbiano un oggetto non perfettamente coincidente, in quanto è normale che le domande, già parzialmente avanzate in sede di reclamo, vengano successivamente precisate in sede di ricorso (Cfr. Coll. Milano. dec. n. 2156/2013).
Nel caso di specie ciò può dirsi avvenuto perché, sia nel reclamo sia nel ricorso, la ricorrente lamenta, in sostanza, il difetto di trasparenza da parte dell’intermediario nell’effettuare i conteggi e non vi è da parte della ricorrente nessuna esplicita richiesta della somma di euro 7.214,90 riferita alla conversione tra valute. Pertanto pare al Collegio che le ulteriori richieste formulate con il ricorso costituiscano una mera estensione di quelle proposte in sede di reclamo, essendo comunque incentrate sul medesimo contratto di finanziamento. Inoltre, il pronunciarsi sull’intera vicenda è coerente sia con considerazioni di economia processuale sia con quell’orientamento, più volte affermato da quest’Arbitro, secondo cui è sempre preferibile privilegiare una definizione nel merito della controversia (Coll. Napoli, dec. n. 1894/2013).
Venendo al merito della controversia, il Collegio rileva come il contratto stipulato tra le parti, all’art. 9, prevedesse con chiarezza che, “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente verranno convertiti in euro italiane in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il sole 24 ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.
Il Collegio rileva inoltre che la “rivalutazione” non deve essere confusa, come sembra fare la ricorrente, con l’indennità per estinzione anticipata, peraltro non dovuta, e ritiene pertanto che la rivalutazione sia stata  correttamente applicata dall’intermediario all’estinzione del finanziamento sulla base di quanto espressamente previsto.
In questo senso peraltro sono molteplici le decisione dell’ABF che prendono in considerazione vicende analoghe e che vedono peraltro coinvolto lo stesso intermediario in cui si afferma che: “dal testo del contratto risulta un’ampia esposizione delle modalità e degli effetti che caratterizzano l’eventuale domanda di conversione del tasso, dalla valuta originaria all’euro, per cui deve presumersi che i ricorrenti, quando hanno esercitato la facoltà prevista dalla citata clausola del contratto, non potevano non avere una piena consapevolezza delle conseguenze che avrebbe comportato la scelta operata” (Coll.Roma, dec. n. 507/2012;).
A fondamento di questa decisione si rileva che si tratta di meccanismi contrattuali leciti, che tuttavia sono caratterizzati dall’aleatorietà del meccanismo contrattuale che vale per entrambi i contraenti, come in effetti ha osservato in altra decisione Coll. Napoli dec. n.1170/2012 quando afferma:
Nel ritenere, pertanto, lecita la clausola de qua, non può “trascurarsi, poi, di sottolineare che il previsto meccanismo di indicizzazione valutaria, come qualsiasi meccanismo del genere, viene a innestare nel contratto un elemento di aleatorietà (...) per ambedue i contraenti, la stipulazione di contratti del tipo di quello qui in esame essendo reputata o meno più conveniente dai mutuatari sulla base della fiducia nell’andamento della propria valuta” (Collegio di Napoli, decisione 3 novembre 2011 n.2374).
L’operato dell’intermediario dunque non appare censurabile sotto il profilo del rispetto degli obblighi di trasparenza e la pretesa nei confronti della ricorrente non può ritenersi indebita.
Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene il ricorso infondato.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale