Decisione N. 4147 del 14 aprile 2017 – Mutuo – In valuta

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………………. Presidente

(MI) ORLANDI …………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI …………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI …………………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA …………………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI
Nella seduta del 01/12/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso pervenuto in data 16/12/2015, il ricorrente ha esposto di aver richiesto all’intermediario resistente il conteggio dell’importo dovuto a titolo di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato al Franco Svizzero stipulato, insieme all’aderente al ricorso, il 31/07/2008 e che il conteggio predisposto dall’intermediario aveva quantificato tale importo in € 50.301,27, dovuto dal medesimo ricorrente anche a titolo di “rivalutazione”, ai sensi dell’art. 7 del medesimo contratto.
Il ricorrente ha quindi lamentato che né il predetto art. 7, né le comunicazioni periodiche ricevute menzionavano il rischio di cambio cui era esposto il mutuatario e che essi non esponevano in modo chiaro il meccanismo di doppia conversione dell’importo dovuto dal Franco Svizzero all’Euro e viceversa.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto “che il calcolo per l’eventuale estinzione anticipata/surroga [del mutuo fosse] fatto tenendo presente la Decisione ABF n. 5874 del 29 luglio 2015”.
L’intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni in data 18/02/2016 ed ha eccepito in via preliminare l’incompetenza temporale dell’ABF, causata, a suo dire, dal fatto che il vizio di nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo contestato dalla ricorrente, in quanto attinente alla genesi del contratto, era riconducibile ad un’epoca coeva alla sua stipulazione (31/07/2008) e, quindi, anteriore al 01/01/2009.
Nel merito, l’intermediario ha sostenuto che il citato art. 7 del contratto di mutuo illustra in modo esaustivo e comprensibile il meccanismo di duplice conversione valutaria del capitale residuo da rimborsare alla banca in caso di estinzione anticipata.

La resistente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo nel merito in quanto infondato.

DIRITTO 

Questo Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza ratione temporis formulata dal resistente.
Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che tale eccezione sia infondata, poiché la domanda del ricorrente non è volta all’accertamento di un vizio del contratto di mutuo risalente al momento della sua stipulazione e, quindi, ad un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro.

La domanda del ricorrente, infatti, è volta ad ottenere che l’intermediario resistente calcoli la somma che dovrà essere restituita dal medesimo ricorrente al momento dell’eventuale estinzione anticipata o della surroga del mutuo in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite dal predetto, senza applicare il meccanismo di doppia conversione valutaria previsto dal contratto, in conformità con la costante giurisprudenza dell’ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015; si vedano anche, Collegio di Roma, decisioni n. 901/10, n. 1276/10, n. 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, n. 520/11, n. 719/11; Collegio di Napoli, decisioni n. 766/11 e n. 810/11).

Passando quindi all’esame del merito del ricorso, deve questo Collegio osservare che la domanda del ricorrente non può essere decisa senza valutare gli effetti dell’applicazione del citato art. 7 del contratto di mutuo e, prima ancora, la legittimità e l’efficacia della clausola medesima, dato che essa costituisce la base giuridica della pretesa dell’intermediario di operare la sopra menzionata doppia conversione valutaria nel momento dell’eventuale estinzione anticipata o della surroga del finanziamento (v., in questo senso, la già citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali analoghe a quella di cui al ricorso).

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l’art. 7 in esame “esponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché ‘il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo’, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza [del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13], sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro [l’]orientamento della Corte di Cassazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351).

Infatti, - prosegue il Collegio di Coordinamento – la clausola in questione si limita a prevedere che gli importi da restituire siano dapprima convertiti in Franchi Svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che, l’importo così ottenuto, sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, senza tuttavia esporre le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.

Occorre a questo proposito ricordare che, secondo il già ricordato consolidato indirizzo della Corte di legittimità, le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ancora, tra le molte, Cass. 8 agosto 2011, n. 17351).

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dal Collegio di Coordinamento afferma, inoltre, che la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui trattasi debba essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove “malgrado il requisito della buona fede, [si determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Da quanto precede, discende che, in applicazione dell’art. 36 del Codice del Consumo (che recepisce nel nostro ordinamento l’art. 6, paragrafo 1, della citata direttiva 93/12/CEE) e nel solco del menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità e questo di Arbitro, deve disporsi la disapplicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo di cui al ricorso e, per l’effetto, che l’intermediario effettui il conteggio dell’importo dovuto dal ricorrente in sede di anticipata estinzione o di surroga del mutuo stesso determinandolo sulla base della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già da quest’ultimo restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero), senza applicare la duplice conversione prevista dal citato art. 7 del contratto.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la parte ricorrente ha diritto al conteggio estintivo secondo i criteri indicati in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170414-4147