Decisione n. 3895 del 23 novembre 2012 – Mutuo fondiario – Estinzione del rapporto

Decisione n. 3895 del 23 novembre 2012

IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro................................................... Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi........................ Membro designato dalla Banca d’Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla ....................Membro designato dalla Banca d’Italia (Estensore)
- Dott. Mario Blandin ................................................................Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina ............................................................Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta dell’11 ottobre 2012, dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO


In data 30.03.2009 la ricorrente otteneva dall’odierna convenuta un mutuo fondiario indicizzato in franchi svizzeri dell’importo di Euro 120.000,00, con durata trentennale.
Intendendo vendere l’immobile concesso in garanzia, in data 30.09.2011 la cliente inoltrava all’intermediario una richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del mutuo, con acclusa dichiarazione del notaio incaricato della stipulazione della compravendita. In data 28.11.2011 provvedeva, quindi, ai pagamenti comunicati dalla convenuta a tale fine. Con reclamo del 30.01.2012, recapitato il giorno successivo, la ricorrente ha contestato il conteggio applicato dall’intermediario ai fini dell’estinzione anticipata del prestito.
Più precisamente, in sede di reclamo la ricorrente ha chiesto all’intermediario:
i) “la restituzione della somma di € 24.945,89”;
ii) “la documentazione inerente la ... estinzione d[el] mutuo nonché la contabile degli interessi passivi dell’ultimo semestre 2011” a fini fiscali.
Non consta agli atti che l’intermediario vi abbia fornito riscontro.
Con ricorso protocollato il 16.03.2012 la ricorrente ha chiesto all’ABF:
1) la “tutela dei ... [suoi] diritti a seguito estinzione anticipata mutuo”;
2) il “risarcimento della somma di €.24.945,89 richiesta in più al momento dell’estinzione anticipata” suddetta.
Ha, quindi, contestato il conteggio estintivo effettuato dalla convenuta, in particolare affermando nel reclamo (allegato al ricorso) l’illegittimità dei seguenti importi “oltre al capitale residuo ... [di] € 113.578,90; rateo interessi € 272,58; indicizzazione valutaria € 263,59; indicizzazione finanziaria € -1.092,59; rivalutazione € 28.653,95”, concludendo di essere stata costretta a versare l’ulteriore somma di “€ 24.945,89, mai indicata nemmeno in parte nella voce «simulazione di compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata» riportata nelle ... missive di riepilogo dei versamenti”.
L’istante asserisce che l’indicato importo di Euro 24.945,89 è in “palese contrasto” con quanto sancito dall’art. 7 del D.L. 7/2007 (cd. decreto Bersani bis), soggiungendo nel reclamo che “a causa della ... distorta e poco chiara informazione [da parte dell’intermediario], è stata comunicata la penale dell’estinzione solo quando avev[a] già
sottoscritto il contratto preliminare di vendita dell’immobile sul quale gravava l’ipoteca del mutuo” e di aver, quindi, dovuto pagare quanto richiesto “al fine di non risultare inadempiente nei confronti del promissario acquirente”.
L’intermediario ha trasmesso le controdeduzioni, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, con PEC del 04.05.2012.
Parte resistente asserisce in via preliminare che “non risulta espletata la fase del reclamo, relativamente alla problematica contestata nel ricorso”;
Nel merito, ricordando di aver predisposto dapprima un conteggio provvisorio (all. 3 delle controdeduzioni) e, quindi, un conteggio definitivo (all. 4 delle controdeduzioni) per l’estinzione del debito della ricorrente, ha evidenziato la “specificità” del mutuo in questione, consistente nella “previsione di un meccanismo di indicizzazione che consente alle parti di ottenere un’esposizione finanziaria sulle divise per effetto delle oscillazioni dei parametri valutari presi a riferimento”, precisando che:
i) “l’art. 4 del contratto chiarisce espressamente la circostanza per cui, una volta fissato convenzionalmente il valore del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, lo stesso dovrà essere confrontato con la rilevazione del medesimo parametro a date prestabilite ... [e l’]eventuale differenza di valori tra i due indici viene computata sull’equivalente in Franchi Svizzeri dell’importo rimborsato in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi antecedenti”;
ii) “[u]n analogo meccanismo di rivalutazione viene poi contemplato dall’art. 7 del contratto per l’ipotesi di estinzione anticipata, che dispone che il capitale restituito (da intendersi più propriamente come il capitale da rimborsare ai fini dell’integrale estinzione del mutuo) dovrà essere convertito in Franchi Svizzeri al tasso convenzionalmente pattuito ... e successivamente ricalcolato in Euro al tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato nel giorno di esecuzione dell’operazione di rimborso”.
Quanto alle missive di riepilogo dei versamenti menzionate dalla ricorrente, l’intermediario ha “precisa[to] che la voce «simulazione compenso» rappresenta la simulazione della penale (e non della rivalutazione) da corrispondere in caso di anticipata estinzione” del mutuo, contestando l’asserita violazione del decreto Bersani e richiamando, a tale fine, la pronuncia del Collegio ABF di Napoli n. 2374/2011.
La convenuta ha quindi chiesto all’ABF “di voler dichiarare il ricorso irricevibile” per l’asserita mancanza del preventivo reclamo, “o in subordine, di rigettarlo perché infondato”.
La ricorrente ha presentato una replica alle controdeduzioni con messaggio di posta elettronica del 04.06.2012 (cui ha fatto seguito l’invio delle stesse osservazioni per posta ordinaria).
La ricorrente ha lamentato di non riuscire a comprendere, dall’esame del “documento definitivo (all. 4)” dell’intermediario, la somma risultante di Euro 138.524,79 richiesta per l’estinzione del prestito, a fronte di un capitale residuo di Euro 113.578,90; ha affermato, quindi, che intende apportare una “correzione alla formulazione del ... ricorso, dove h[a] citato l’inosservanza al decreto Bersani ... [dovuta al] fatto che non potev[a] considerare
questa aggiunta al capitale residuo, se non come penalizzazione al mutuo”, e che tale correzione consegue “anche ai nuovi elementi che ... permettono di motivare meglio le ... [sue] richieste”; ha, infatti, riferito che non le era “stata sottoposta la metodologia di calcolo utilizzat[a dall’intermediario] ... per determinare la cifra indicata da bonificare pari a euro 28.635,95” di cui alla voce “Rivalutazione”, che ha dichiarato essere “identica” alla somma domandata nel ricorso; ha esposto, quindi, un differente calcolo della rivalutazione da applicare al capitale residuo del mutuo, sulla scorta della pronuncia del Collegio di Milano n. 707 del 09.03.2012, con un conseguente minor importo che ritiene avrebbe dovuto versare ai fini dell’estinzione del debito.
Nella replica alle controdeduzioni, l’istante ha concluso che, secondo il conteggio estintivo dalla stessa ricorrente ivi effettuato, “risulterebbe errata la ...[sua] richiesta di rimborso iniziale di euro 28.653,95, ma rettificata nel nuovo calcolo pari a euro 51.604,61”. Ha chiesto pertanto all’ABF di “integrare” il suo ricorso “con le richieste ... specificate” in sede di replica, soggiungendo che “se avess[e] ricevuto queste controdeduzioni direttamente ... [dall’intermediario] e nei tempi stabiliti ... avre[bbe] inoltrato subito l’intero ricorso”.
L’intermediario non ha formulato osservazioni alla replica della ricorrente.
DIRITTO
La questione preliminare che questo Collegio è chiamato a risolvere in prima battuta riguarda l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’intermediario sulla circostanza della presunta mancanza del preventivo reclamo. L’eccezione non coglie nel segno. Dalla documentazione in atti, infatti, risulta una missiva del 30.01.2012 (indicata come reclamo nella pag. 4/4 del modulo del ricorso) correttamente indirizzata all’intermediario, nonché le evidenze di invio e di ricezione della raccomandata suddetta.
Ciò premesso – e prima di esaminare nel merito la controversia – sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Il ricorso ha ad oggetto il conteggio per l’estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, stipulato il 30.03.2009 per l’importo di Euro 120.000,00.
Si riportano di seguito le clausole contrattuali di interesse per la controversia in esame:
[...] - Vedi Allegato -
La ricorrente ha chiesto inizialmente il “risarcimento” di Euro 24.945,89, quale somma versata “in più al momento dell’estinzione anticipata del mutuo”, in violazione del D.L.Bersani. Non sono peraltro chiare le modalità con cui la ricorrente è pervenuta a tale quantificazione: nel ricorso non si rinvengono indicazioni; dal reclamo, invece, risulta solo la contestazione delle “seguenti ulteriori somme oltre al capitale residuo... [di] €113.578,90; rateo interessi € 272,58; indicizzazione valutaria € 263,59; indicizzazione finanziaria € -1.092,59; rivalutazione € 28.653,95”.
In sede di replica alle controdeduzioni la ricorrente ha dichiarato di essere venuta in possesso della documentazione concernente il conteggio estintivo del mutuo solo con la ricezione delle controdeduzioni. Ha, quindi, evidenziato come non le fosse stata sottoposta la metodologia di calcolo della voce “Rivalutazione” applicata dalla convenuta ed al contempo ha predisposto un proprio conteggio di tale voce, utilizzando il procedimento sottoposto da altra ricorrente, intestataria di mutuo della stessa tipologia di quello in esame, al vaglio del Collegio di Milano, che ne ha accertato la correttezza in applicazione dell’art. 1370 C.C. (decisione n. 707/2012, allegata alla replica).
Il contratto di mutuo contiene indicazioni sulle modalità di calcolo della “Rivalutazione”, seppure non chiarissime (cfr. art. 7 sopra riportato), ma non riporta alcun esempio numerico esplicativo. Non specifica, inoltre, cosa si intenda per “capitale restituito”, che secondo la banca deve essere interpretato quale importo residuo del mutuo.
Anche nelle controdeduzioni non è illustrato il procedimento di calcolo dell’importo addebitato alla ricorrente a titolo di “Rivalutazione”.
Detto importo, pari ad Euro 28.653,95, sarebbe stato determinato con la seguente formula:
[(capitale residuo x cambio storico): cambio periodo] – capitale residuo:
[(113.578,90 x 1,5363 : 1,2268] – 113.578,90 = 28.653,95.
Il meccanismo di calcolo applicato dall’istante nella replica alle controdeduzioni per ottenere il capitale residuo del mutuo sarebbe il seguente:
(capitale residuo : cambio storico) x cambio periodo
(113.578,90 : 1,5363) x 1,2268 = € 90.697,52.
Secondo quanto riferito dalla ricorrente, al suddetto importo di Euro 90.697,52 sarebbe stato aggiunto l’importo risultante dalla somma algebrica delle altre voci del conteggio estintivo dell’intermediario, con il conseguente importo di Euro 86.994,62. Si segnala peraltro che tale ultimo importo sarebbe, più esattamente, pari ad Euro 86.989,46 e che, di conseguenza, l’importo “rettificato” oggetto della domanda sarebbe di Euro 51.559,77. Si
evidenzia, in ogni caso, che la somma richiesta dalla ricorrente in sede di replica, prospettata quale risultante della differenza tra l’importo effettivamente versato di Euro 138.549,23 e l’importo asseritamente spettante all’intermediario di Euro 86.994,62, sarebbe pari ad Euro 51.554,61.
Da notare, infine, che nei conteggi che precedono il “cambio storico” utilizzato per la rivalutazione del capitale residuo, che dovrebbe coincidere con quello convenzionalmente stabilito (cfr. art. 7 del contratto), è pari a 1,5363, mentre il tasso di cambio indicato nell’art.4 del mutuo è 1,55840.
Ciò chiarito, deve anzitutto sottolinearsi che le domande che questo Collegio può prendere in esame nel presente procedimento sono quello oggetto del reclamo e del successivo ricorso e non quelle, diverse, formulate in sede di replica alle controdeduzioni.
L’orientamento dell’ABF in materia di repliche successive alle controdeduzioni è, infatti, nel senso di riconoscerne l’ammissibilità qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio. Al contrario, bisogna concludere per l’inammissibilità di tali memorie
quando siano finalizzate ad introdurre domande nuove, non articolate nel ricorso e nel reclamo come, del resto, questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 2203/11 del Collegio di Milano, secondo la quale “[...] va anzitutto accertata e dichiarata la inammissibilità delle ulteriori memorie depositate dalle parti. Il procedimento avanti l'ABF è infatti caratterizzato da particolare snellezza a salvaguardia della celerità della procedura. Il fatto che attualmente la mole dei ricorsi abbia creato qualche difficoltà al rispetto della tempistica ordinatoriamente prevista non abilita le parti a creare ulteriore intasamento proseguendo nello scambio di memorie e documenti dopo il primo [...]”.
Nel caso di specie, la ricorrente, sulla base degli elementi dedotti dalle controdeduzioni e asseritamente non conosciuti prima, ha diversamente quantificato la sua richiesta di “risarcimento”, invocando non più la violazione del D.L. Bersani, bensì l’interpretazione a sé più favorevole delle previsioni contrattuali in materia di estinzione anticipata del mutuo avallata dal Collegio di Milano con la pronuncia n. 707 del 09.03.2012.
Ne deriva necessariamente l’impossibilità di accogliere le istanze avanzate nel ricorso all’origine del presente procedimento.
A ciò si aggiunga che il Collegio – pur dovendo rilevare, come già in altre occasioni, la poca chiarezza del dettato contrattuale e l’ambiguità delle espressioni utilizzate – ritiene che l’art. 7 debba necessariamente trovare applicazione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento e che, nel caso di specie, emerga una sostanziale coincidenza tra il metodo di calcolo concretamente utilizzato dall’intermediario resistente e quello previsto
dal regolamento contrattuale.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

dec-20121123-3895