Decisione n. 382 del 18 gennaio 2013 – Mutuo – Estinzione del rapporto – Centrale dei rischi – Segnalazioni

Decisione n. 382 del 18 gennaio 2013

IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro ................................................... Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi.................................. Membro designato dalla Banca d’Italia (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla ................................ Membro designato dalla Banca d’Italia
- Prof. Vittorio Santoro........................................................ Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina ....................................................... Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 4 settembre 2012 dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO


Con ricorso del 28 novembre 2011 l’istante, consumatore, ha riferito quanto segue. Nel marzo 2007 ha contratto un rapporto di mutuo con l’intermediario per € 150 mila, tuttora regolarmente in corso. Nel luglio 2011 il mutuante, richiesto di comunicare l’importo del debito residuo al 4 Agosto 2011 per l’attuazione di un’operazione di surroga, l’ha indicato in € 191.999,71. A causa della somma richiesta, l’operazione di surroga non è stata attuata.
La somma in discorso comprendeva la voce «rivalutazione cambio storico cambio periodo», liquidata in € 58.437,02. Questa voce, però, non è specificata nel contratto di mutuo. «In tale atto si spiega sia il meccanismo di calcolo e gestione del differenziale di tasso di interesse che quello relativo al differenziale di tasso di cambio, ma, in breve, si descrive che il differenziale di tasso di interesse verrà gestito tramite apposito conto deposito remunerato mentre il differenziale di tasso di cambio, previo addebito sull’eventuale avanzo da tasso di interesse, verrà regolato sulla prima rata utile ogni semestre».
Inoltre, a quanto riferì l’intermediario interessato alla surroga, il mutuante segnalò in Centrale dei Rischi un debito residuo, per il mese di novembre 2010, pari a € 178 mila, per dicembre, pari a 185 mila €, riguardo ad aprile 2011, di nuovo pari a € 178 mila.
Il debito residuo indicato nella comunicazione periodica al 31 dicembre 2010, poi, era quantificato in € 140.554,04. Sempre in questa comunicazione, il «compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata», in via di «simulazione», era quantificato in € 4.216,62. E non vi si parlava della voce «rivalutazione cambio storico cambio periodo».
Posti questi fatti, con lettera del 22 agosto 2011, il cliente ha reclamato dall’intermediario «delucidazioni circa il funzionamento del ... mutuo», sulla «diversità tra i dati di debito residuo indicati da Bankitalia e dalle ... comunicazioni» dell’intermediario. «Oltre alle delucidazioni», ha reclamato «un risarcimento di euro 58.437,02, o comunque pari all’importo necessario per annullare il conguaglio da indicizzazione richiesto per estinzione
mutuo per surroga, in modo tale che ... possa procedere alla surroga già impostata».
Insoddisfatto della risposta, ha riproposto le sue richieste al vaglio di questo Arbitro.
L’intermediario ha presentato controdeduzioni il 2 aprile 2012, concludendo per il rigetto del ricorso. A tal fine ha svolto le seguenti osservazioni.
«La specificità della fattispecie di mutuo in questione risiede nella previsione di un meccanismo di indicizzazione che consente alle parti di ottenere un’esposizione finanziaria sulle divise per effetto delle oscillazioni dei parametri valutari presi a riferimento. In altre parole, l’andamento del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, tempo per tempo rilevato, può influire positivamente o negativamente nella determinazione delle somme che devono essere corrisposte periodicamente dalla parte mutuataria ovvero del capitale che deve essere dalla stessa rimborsato. - - Nello specifico, l’art. 4 del contratto chiarisce espressamente la circostanza per cui, una volta fissato convenzionalmente il valore del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, lo stesso dovrà essere confrontato con la rilevazione del medesimo parametro a date prestabilite (il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno). L’eventuale differenza di valori tra i due indici viene computata sull’equivalente in Franchi Svizzeri dell’importo rimborsato in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi antecedenti alle date del 1 giugno e del 1 dicembre rispettivamente...».
«Un analogo meccanismo di rivalutazione viene poi contemplato dall’art. 7 del contratto per l’ipotesi di estinzione anticipata, che dispone che il capitale ... da rimborsare ... dovrà essere convertito in Franchi Svizzeri al tasso convenzionalmente pattuito dalle parti e successivamente ricalcolato in Euro al tasso di cambio Franco Svizzero/Euro nel giorno di esecuzione dell’operazione di rimborso».
Al 4 agosto 2011 il capitale da restituire in Euro, prima delle conversioni, era di 138.663,51, il tasso convenzionalmente pattuito di cambio Franco Svizzero/Euro era 1,64, il tasso di cambio al 4 agosto era di 1,16.
«Non risult[a]no», poi, «le variazioni del debito residuo [segnalato in Centrale dei Rischi] indicate dal cliente relativamente ai mesi di novembre, dicembre 2010 ed aprile 2011».
«Con riferimento alla lettera del 30 aprile 2011», relativa alla situazione del rapporto al 31 dicembre 2010, infine, «la voce rappresenta la simulazione della penale (e non della rivalutazione) da corrispondere in caso di anticipata estinzione alla data del 30 dicembre 2010».
Ritenuta la controversia matura per la decisione, questo Collegio l’ha esaminata nella seduta del 4 settembre 2012.
DIRITTO
Il ricorrente, in sostanza, lamenta, da un lato, una illegittima quantificazione del debito residuo al 4 agosto 2011, riveniente dal mutuo concessogli dall’intermediario: la contestazione, precisamente, si appunta sulla voce «rivalutazione cambio storico cambio periodo», montante a € 58.437,02. Lamenta poi errate segnalazioni in Centrale dei Rischi degli importi del debito residuo.
Quest’ultima domanda non può accogliersi in quanto il ricorrente non ha dato prova degli importi del debito residuo, ritenuti errati, che sarebbero registrati in Centrale dei Rischi (com’era suo onere ai sensi dell’art. 2797 c.c.), producendo i relativi tabulati (che avrebbe potuto ottenere dall’intermediario interessato alla surroga o, comunque, mediante accesso all’archivio ex art. 7 Codice Privacy).
Neppure risulta fondata la prima doglianza. Infatti, l’art. 7 del contratto di mutuo prevede che «Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al , e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro... nel giorno dell’operazione».
La clausola si lega a quella dell’art. 4, in cui si prevede: «Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero... il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,6436 ... per un euro... - - Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà ... l’eventuale differenza tra il Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data... La differenza così determinata sarà applicata all’equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre... Il conguaglio positivo o negativo sarà regolato come segue...».
Dunque, quanto ancora dovuto per capitale per estinguere anticipatamente il finanziamento richiede che l’importo in Euro sia prima convertito in Franchi Svizzeri al tasso di cambio dell’1,64 e poi di nuovo in Euro al tasso del giorno del pagamento.
Similmente, nell’ammortamento del mutuo, quanto effettivamente dovuto per capitale ed interessi di semestre in semestre richiede di essere prima convertito in Franchi al «tasso convenzionale» e poi in Euro al tasso della scadenza delle rate. E se questo meccanismo (connesso a quello dell’indicizzazione finanziaria, pure previsto nel contratto) risulta descritto (nell’art. 4) in termini non proprio limpidi con riguardo all’ammortamento del mutuo, risulta invece espressamente, chiaramente previsto con riguardo all’estinzione anticipata (art. 7).
La «rivalutazione» pretesa dalla Banca per l’estinzione anticipata altro non era, appunto, che la differenza tra quanto ancora dovuto per capitale in Euro prima delle indicate operazioni di conversione e quanto ancora dovuto a seguito dell’applicazione dell’indicizzazione del valore del finanziamento al Franco Svizzero.
Tale «rivalutazione», poi, non ha nulla a che vedere con il compenso per estinzione anticipata, simulato nella comunicazione periodica al 31 dicembre 2010 (compenso poi non richiesto in alcuna misura dall’intermediario): la «rivalutazione» fa parte della quantificazione del capitale ancora dovuto secondo il parametro d’indicizzazione
convenuto.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

dec-20130118-382