Decisione N. 3717 del 14 febbraio 2018
COLLEGIO DI BARI
composto dai signori:
(BA) DE CAROLIS ………… Presidente
(BA) TUCCI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO ………… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO ………… Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ANDREA TUCCI
Seduta del 24/01/2018
FATTO
Il ricorrente rappresenta di essere titolare di un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero, stipulato con l’intermediario in data 20/07/2003, di € 56.000,00, rimborsabili in 240 rate mensili, regolarmente corrisposte. A seguito di propria richiesta di estinzione anticipata, avrebbe ricevuto un conteggio estintivo recante, oltre all’indicazione del capitale residuo, un gravosa rivalutazione per € 10.273,58.
Il ricorrente deduce la nullità delle disposizioni contrattuali che disciplinano l’indicizzazione del tasso e le modalità di estinzione del rapporto. Argomenta che il surrettizio meccanismo di conversione (franchi svizzeri – euro – franchi svizzeri), attraverso cui il capitale da rimborsare risulta vincolato alle oscillazioni di un parametro esterno, è frutto di condizioni contrattuali, non negoziate tra le parti, manifestamente contra legem, vessatorie, inintelligibili e, pertanto, del tutto invalide e inefficaci, alla stregua dell’univoco orientamento maturato nella giurisprudenza arbitrale e ordinaria (richiama, per tutte, la decisione del Coll. Roma, n. 89/17).
Tanto premesso, il ricorrente chiede che il Collegio voglia:
- accertare e dichiarare la nullità del complesso delle clausole di mutuo recepite negli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 e/o di quelle altre che sanciscono un significativo squilibrio nelle obbligazioni a carico della parte debole;
- accertare e dichiarare l’indeterminatezza del tasso d’interesse contrattuale con conseguente applicazione dell’art. 1284 c.c. e, per l’effetto, disporre la ricontabilizzazione dell’intero rapporto al saggio d’interesse legale sostitutivo. Il tutto con gli effetti restitutori in favore del mutuatario per le somme versate in eccesso;
- accertare e dichiarare che il “prospetto per estinzione totale anticipata” è travolto dagli stessi profili di nullità della clausola che lo ha ispirato;
- accertare e dichiarare che, ai fini della estinzione anticipata del rapporto, il mutuatario è tenuto a rimborsare il capitale residuo in misura pari alla differenza tra la somma mutuata (al saggio d’interesse legale sostitutivo) e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. In subordine calcolare queste ultime secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero e senza praticare la duplice conversione di cui all’invalido art. 9 del contratto;
- il tutto con ristoro delle spese del presente procedimento nonché di consulenza e assistenza legale (ex DM 5/2014), pari a € 607,50 oltre accessori di legge.
L’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza temporale dell’Arbitro, sia in relazione alla asserita “usurarietà” [sic] della clausola determinativa della rivalutazione, in quanto trattasi di vizio genetico di un contratto stipulato anteriormente al 01/01/2009, sia in relazione alla pretesa illegittimità della disciplina contrattuale sulla estinzione anticipata, poiché il ricorrente non ha ancora proceduto a estinguere il prestito, di modo che nessun fatto lesivo si è concretizzato nel caso di specie (richiama Coll. Torino, n. 7546/17).
Nel merito, precisa, anzitutto, che il finanziamento de quo è un mutuo indicizzato al franco svizzero, nel quale l’erogazione e le rate di rimborso sono regolate in euro, ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero. La natura di mutuo indicizzato a valuta estera era chiaramente espressa nella documentazione contrattuale (cfr. in particolare art. 3) e conosciuta dal cliente già in sede precontrattuale, a seguito della consegna del foglio informativo, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rapporto, inclusi i rischi specifici. Deduce la piena legittimità del finanziamento, che si caratterizza per l’inserimento del rischio derivante dalla indicizzazione all’interno del rapporto giuridico, il quale diventa pertanto, per scelta di entrambe le parti, aleatorio (richiama Cass. civ. decc. nn. 8548/2012 e 11200/2003).
Quanto, in particolare, all’estinzione anticipata, osserva l’intermediario che l’art. 9 del contratto specifica le modalità per il calcolo del capitale da rimborsare, le quali non sono complesse, né di difficile comprensione (in particolare: deve riportarsi il capitale residuo al valore in franchi svizzeri espresso dal tasso di cambio convenzionale e, successivamente, convertire tale importo al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione), dovendosi pertanto escludere l’opacità della relativa clausola.
A riprova della piena trasparenza del proprio operato, l’intermediario sottolinea che i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di estinzione anticipata erano stati riepilogati al ricorrente con le comunicazioni del 01.03.13 e del 26.03.15, in linea con i principi che sarebbero stati poi espressi dal Collegio di Coordinamento (decc. nn. 7727/2014 e 4135/2015).
Del pari, dovrebbe escludersi l’ammissibilità di una valutazione del carattere vessatorio delle clausole in esame, dal momento che esse attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo (art. 34 c. cons.); sottolinea, ad ogni buon conto, che siffatta valutazione dovrebbe essere condotta anche con riferimento al complesso delle altre clausole contrattuali (art. 34 cit.) e che, nel caso di specie, il duplice gioco dell’indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall’altra, ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse, sensibilmente più bassi, applicati alla moneta elvetica (LIBOR CHF).
Infine, ritiene, in ogni caso, non dovute le spese legali, poiché nel procedimento ABF l’avvalersi del supporto di un professionista è frutto di una libera scelta del ricorrente.
Tanto premesso, l’intermediario chiede che il ricorso sia, in via preliminare, dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto nel merito in quanto infondato.
In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ribadisce le proprie richieste, in particolare richiamandosi all’ordinanza decisoria del Trib. di Roma del 3/01/2017, di conferma della decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 4135/15.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la pretesa nullità delle disposizioni contrattuali che disciplinano l’indicizzazione del tasso e le modalità di estinzione di un rapporto di mutuo.
Il ricorrente lamenta la nullità parziale del regolamento negoziale, in relazione, in primo luogo, alla disciplina dell’indicizzazione del mutuo al franco svizzero e, in secondo luogo, alla disciplina dell’estinzione anticipata del finanziamento, sotto il profilo della duplice conversione euro-franco svizzero del debito residuo.
Preliminarmente, mette conto esaminare l’eccezione di incompetenza temporale, sollevata dall’intermediario. Al riguardo, osserva il Collegio che l’eccezione è fondata, limitatamente alla domanda di accertamento della nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso d’interesse e alla indicizzazione a valuta estera (e alla conseguente richiesta di ricontabilizzazione dell’intero rapporto al saggio d’interesse legale sostitutivo), in quanto trattasi di un domanda riguardante un vizio genetico di un contratto stipulato antecedentemente il 1° gennaio 2009 (Disp. ABF, sez. I, par. 4).
In merito alla contestazione della disciplina dell’estinzione anticipata, per contro, sia il Collegio di Coordinamento (nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015) sia i Collegi territoriali (cfr., ex multis, Coll. Milano, n. 2578/17, Coll. Roma, n. 6558/17, Coll. Napoli, n. 6625/17 e, da ultimo, Coll. Bari, n. 14310/17) hanno costantemente affermato la propria competenza, qualora il conteggio di estinzione contestato sia stato emesso successivamente al 1° gennaio 2009, indipendentemente dall’avvenuta effettiva estinzione del mutuo.
Venendo all’esame nel merito della fattispecie concreta e, dunque, alla valutazione della clausola contestata, osserva il Collegio che una clausola di formulazione sostanzialmente identica è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF (decisioni nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015), il quale, richiamandosi ai principi espressi, tra l’altro, dalla Corte di Giustizia UE (decisione n. 26 del 30 aprile 2014), ne ha statuito la nullità, rendendo inapplicabile il meccanismo di duplice conversione e prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito (in senso conforme, ex multis, Coll. Milano, n. 2578/17, Coll. Roma, n. 89/17 e 6558/17, Coll. Napoli, n. 6625/17 e, da ultimo, Coll. Bari, n. 14310/17; per la giurisprudenza ordinaria, v. Trib. Roma, ord. del 27/12/2016-3/01/2017; Trib. Milano, ord. del 16/11/2015). A supporto di questa condivisibile conclusione, il Collegio ha osservato che la clausola non espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera e il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Per questa ragione – come già ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione – la clausola si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE e con gli artt. 33 e 34, 2° comma, cod. cons. La clausola contrattuale, in effetti, si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza, tuttavia, illustrare le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). In ragione della sua natura abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla ex officio, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE).
Accertata la nullità della clausola, in applicazione dei princìpi enunciati dal Collegio di Coordinamento, il capitale residuo che il ricorrente sarà tenuto a restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e il capitale già restituito, senza procedere all’illegittima duplice conversione. L’intermediario dovrà procedere al relativo ricalcolo.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, in quanto non presente nel reclamo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Bruno De Carolis