Decisione n. 3380 del 21 giugno 2013 – Mutuo – Centrale rischi finanziari private – Segnalazioni illegittime 

Decisione n. 3380 del 21 giugno 2013

IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Dott. Giuseppe Marziale......................................Presidente
Avv. Alessandro Leproux......................................Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Massimiliano Silvetti...................................Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone.......................................Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Avv. Chiara Petrillo.........................................Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 12/04/2013, dopo aver esaminato

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
Fatto


Con ricorso pervenuto in data 16/11/12, la ricorrente, premesso di avere contratto in data 09/07/04 con l’odierno resistente un mutuo indicizzato al franco svizzero, di durata ventennale, con connesso deposito fruttifero sul quale accreditare o addebitare gli importi reciprocamente dovuti in ragione dei conguagli dipendenti dall’andamento della valuta di riferimento, lamenta di essere stata segnalata in varie centrali dei rischi private in difetto di alcuna comunicazione di preavviso e ne chiede perciò la cancellazione.
A tal fine deduce di non avere mai ricevuto documentazione contabile relativa al deposito fruttifero, di aver sempre comunicato i propri cambi di residenza, di non aver ricevuto alcun preavviso di segnalazione nelle centrali rischi private e di avere incontrato ripetuti problemi nell’effettuare i pagamenti delle rate di mutuo a mezzo RID in seguito all’apertura di un rapporto di c/c presso altro intermediario, tanto da aver effettuato i pagamenti mediante bonifici, anche perché gli importi indicati dall’intermediario nei RID le risultavano difformi da quanto pattuito e, infine, di aver sanato la morosità in cui era incorsa.
Con le proprie controdeduzioni in data 10/01/13, l’intermediario, premesso che il pagamento delle rate di mutuo successive alle prime due era stato contrattualmente pattuito a mezzo RID (v. art. 6 contratto) e che i ritardi conseguenti alle diverse modalità adottate dalla odierna ricorrente devono imputarsi alla sua condotta, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che la controparte si è resa morosa nel giugno del 2011, avendo disposto un bonifico di
€ 398,14 a fronte di una rata complessiva di € 467,74, cui facevano seguito due comunicazioni, relative alle rate di luglio e agosto 2011, contenenti anche il preavviso di segnalazione in CRIF, poi effettuata in data 31/08/11.
La ricorrente, deduce ancora l’intermediario, si è resa ulteriormente morosa in successive occasioni e, da ultimo, nel maggio 2012, tutte rese oggetto di comunicazioni di sollecito e di preavviso di segnalazione presso le banche dati dei
S.I.C. Il resistente deduce anche di aver ricevuto una sola comunicazione di cambio di residenza in data 24/07/12 e di aver sempre inviato le proprie precedenti comunicazioni presso il domicilio contrattualmente indicato dalla controparte. L’intermediario rileva infine che l’importo della rata mensile del mutuo può variare in ragione del conguaglio dovuto al cambio della valuta di riferimento, e che tale eventualità, contrattualmente convenuta, esclude la scusabilità di ogni eventuale errore della mutuataria in ordine a quanto effettivamente dovuto per ciascuna rata.
Da ultimo è utile rilevare che dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento risulta che la ricorrente è segnalata in CRIF per avere pagato solo parzialmente le rate di mutuo relative ai mesi dall’agosto 2011 al maggio 2012 e che tutta la corrispondenza inviatale dall’intermediario è stata inoltrata a mezzo posta ordinaria, prima della comunicazione 24/07/12 di variazione del domicilio della stessa ricorrente, a un indirizzo errato (otto volte su dieci) quanto a numero civico.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in:
Diritto
Da quanto acquisito agli atti del procedimento risulta che la ricorrente ha provveduto a pagare le rate del mutuo secondo quanto risultante dal relativo piano di ammortamento, senza tenere conto dei conguagli relativi all’andamento della valuta di riferimento.
Tale circostanza, indubbiamente addebitabile alla stessa ricorrente in quanto in violazione a specifica pattuizione contrattuale (art. 6 contratto di mutuo), non impedisce però di rilevare che il creditore della prestazione è tenuto, per il generale principio di esecuzione del contratto secondo buona fede, ad assumere tutte le condotte idonee a tutelare gli interessi della controparte, ove ciò non implichi l’apprezzabile sacrificio dei propri.
La Suprema Corte si è infatti più volte pronunciata nel senso che in generale: “il principio della correttezza o buona fede in senso oggettivo ... costituisce un fondamentale dovere di comportamento del debitore e del creditore (art. 1175 c.c.) )(Cass. n. 14726 del 2002). In tema di esecuzione del contratto in buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà, il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, ... siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte (Cass. 12093 del 2001). La parte è dunque tenuta ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l’utilità della controparte .... (Cass. 15150 del 2003, n. 12310 del 1999; n. 888 del 1995)” (Cass. 28/09/05 n. 18947; v. anche: Cass.11/01/06 n. 264 e Cass. 4/05/09 n. 10182; cfr. anche, Cass. 24/09/209 n.
20543). A maggior ragione, considerato lo specifico grado di professionalità richiesto al c.d. bonus argentarius
(Cass. 12/06/2007 n. 13777) tale obbligo di cooperazione è ravvisabile nei confronti degli intermediari bancari e finanziari.
Nella specie, rilevato che la condotta solo parzialmente adempiente della mutuataria era verosimilmente da imputarsi ad una non corretta lettura del contratto di mutuo, l’intermediario ben avrebbe potuto, a suo tempo, chiarire all’interessata le ragioni della divergenza tra rate indicate nel piano di ammortamento e l’entità degli importi a tale titolo di volta in volta richiesti, evidenziando gli incrementi dovuti ai conguagli pattuiti e avendo ovviamente
cura di sincerarsi che le relative comunicazioni pervenissero alla destinataria.. A maggior ragione tale verifica deve essere svolta nella presente sede in relazione all’effettivo ricevimento delle comunicazioni contenenti il preavviso di
segnalazione nelle centrali rischi private imposto dall’art. 4, VII° comma del c.d. Codice di deontologia e buona condotta per i Sistemi di Informazione Creditizia. Al riguardo il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che, pur non essendo necessario l’inoltro del preavviso di segnalazione a mezzo raccomandata a.r. o in forma equipollente, per l’efficacia di tale comunicazione è comunque indispensabile, ai fini dell’art. 1334 cod. civ., la prova, ricavabile da “tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono” (Coll. Coord. ABF dec. 24/09/12 n. 3089), del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, da ciò dipendendo la legittimità della segnalazione stessa e restando a carico dell’intermediario l’eventuale mancato assolvimento del relativo onere probatorio (v. ABF dec. n. 898 del 15/02/13).
Nella specie, peraltro, non solo gli elementi di conoscenza acquisiti non consentono di ritenere raggiunta la dimostrazione, neppure in via presuntiva, dell’effettivo ricevimento delle comunicazioni di preavviso di segnalazione da parte della odierna ricorrente, ma è in atti la prova che la maggior parte delle stesse venivano inviato ad un indirizzo errato, sia pure parzialmente.
Ne segue l’accoglimento del ricorso, con conseguente obbligo dell’intermediario di attivarsi al fine di ottenere la richiesta cancellazione.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale

dec-20130621-3380