Decisione N. 3360 del 08 febbraio 2018
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA ……… Presidente
(RM) RECINTO ……… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI ………Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI ………Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO ……… Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO
Seduta del 25/01/2018
FATTO
1 - In data 14/9/2007, il ricorrente stipulava un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero per complessivi euro 136.000,00, per la durata di anni 30. Successivamente, in data 12/4/2016, chiedeva al resistente l’emissione del conteggio per l’estinzione anticipata. Il 19/4/2016, l’intermediario rispondeva che l’estinzione anticipata sarebbe potuta avvenire mediante il versamento di euro 114.262,72, per capitale residuo e di un’ulteriore somma a titolo di rivalutazione, pari ad euro 61.681,09. In proposito deduce che la clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo è da considerarsi nulla in quanto abusiva ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo.
Parte ricorrente chiede, pertanto, che il Collegio dichiari la nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo, con conseguente condanna dell’intermediario al ricalcolo della somma dovuta per l’estinzione anticipata senza praticare la duplice conversione.
2 - In data 14/9/2007, il ricorrente sottoscriveva il contratto di mutuo n. 18252, indicizzato al franco svizzero, per l’importo capitale di euro 136.000,00 e per la durata originariamente prevista di anni 30. Su richiesta degli istanti, il 14/4/2016, la banca emetteva un conteggio per l’ipotesi di eventuale surroga del mutuo. Il ricorrente presentava reclamo in data 5/5/2016, contestandone le modalità di elaborazione e, in particolare, il calcolo della rivalutazione del capitale da restituire. La banca rispondeva con nota del 27/5/2016, illustrando il funzionamento del meccanismo della rivalutazione, proprio di un mutuo indicizzato in valuta estera.
Come attestato dal piano di ammortamento aggiornato, l’istante non dava luogo alla estinzione anticipata del prestito per surroga né alla conversione in euro.
La banca ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza temporale dell’ABF, in quanto il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato anteriormente al 1°/1/2009.
Nel merito, deduce che il contratto è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero; si tratta, cioè, di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.
Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR/FRANCO SVIZZERO A SEI MESI) anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Pertanto, nell’alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro.
Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo; alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo rilevato (“positivo” o “negativo”) genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto.
La banca sostiene, quindi, la piena legittimità della relativa clausola, ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire. In particolare, afferma che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce. L’intermediario evidenzia come parte ricorrente sia stata correttamente informata circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata, non solo nella fase precontrattuale (foglio informativo) ma, persino, nella fase di esecuzione mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione.
La banca ritiene non applicabili gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti. Ritiene, inoltre, che il giudizio di vessatorietà debba avere ad oggetto, non già una sola clausola, ma l’intero contratto e che debba essere effettuato con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del negozio.
L’intermediario chiede, pertanto, che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, che esso venga respinto in quanto infondato.
DIRITTO
1 - Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità ratione temporis del ricorso formulata dalla parte ricorrente, in quanto il contratto sarebbe stato concluso anteriormente al 1° gennaio 2009. Invero, in tali casi, al fine di verificare la propria competenza, il Collegio tiene conto del momento della redazione del conteggio estintivo, che, nel caso di specie, è intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio 2009, considerato che ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18/6/2009 (Sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) e, in particolare, della Sez. I, 4: “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (cfr., in tal senso, Coll. Roma, dec. n. 11336/2016).
2 - Con riferimento al merito della controversia si rileva che attiene all’ormai noto tema della legittimità di clausole contrattuali che, nell’ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevedono una duplice conversione del capitale residuo – prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo – in ipotesi di estinzione anticipata.
Il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe, come detto, discostarsi dalle fattispecie già esaminate.
Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.
Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.
Pertanto, tenuto conto che il contratto in esame non è stato ancora estinto e che, inoltre, non è stata ancora perfezionata alcuna operazione di surrogazione, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Maurizio Massera