Decisione n. 3292 del 15 ottobre 2012 – Mutuo – Estinzione del rapporto – Trasparenza

Decisione n. 3292 del 15 ottobre 2012

IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Avv. Bruno De Carolis............................ Presidente
Avv. Massimiliano Silvetti....................... Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio................. Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Diego Corapi.......................... Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.................... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19/07/2012, dopo aver esaminato

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In data 15 ottobre 2009, la ricorrente stipulava con la banca resistente un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Il 26 maggio 2011 la ricorrente formulava richiesta, alla stessa banca, per un secondo prestito – in vista dell’acquisto di una nuova abitazione – per l’ammontare di € 136.900,00, da restituire in n. 240 mesi; la richiesta veniva approvata dall’istituto in data 14 giugno 2011.
Successivamente alla richiesta del nuovo prestito, il successivo 9 settembre 2011, la ricorrente – avendo alienato la sua casa precedente – richiedeva alla banca il conteggio di estinzione relativo al mutuo indicizzato in franchi svizzeri. La ricorrente asserisce che, in quella occasione, un consulente della banca l’aveva rassicurata sul fatto che – nonostante le previsioni di crescita del cambio franco/euro – il maggiore esborso sarebbe stato ricompreso tra gli € 1.000,00 e gli € 2.000,00. In data 12 settembre 2011, la banca inviava dapprima alla ricorrente il conteggio estintivo provvisorio e quindi, in data 26 settembre 2011, quello definitivo, calcolato sull’ammontare del debito residuo al 20 settembre 2011: tale conteggio indicava, tra gli altri, l’importo di € 22.798,05 a titolo di rivalutazione. La ricorrente dichiara di aver potuto pagare tale importo solo chiedendo un prestito ad un parente.
Con reclamo ricevuto dalla banca il 18 ottobre 2011, la ricorrente chiedeva alla banca il risarcimento per l’imprevisto esborso di € 21.920,38 – anziché di € 1.000,00/2.000,00,come le aveva preannunciato il consulente bancario – relativo all’estinzione anticipata del mutuo indicizzato ai franchi svizzeri, nonché a titolo di danno morale derivato dall’aver dovuto chiedere un prestito a un suo familiare e quantificabile in € 2.000,00. La banca riscontrava il reclamo in data 18 novembre 2011, spiegando dettagliatamente, in base alle relative norme contrattuali, le modalità di calcolo della somma oggetto di contestazione.
Con il ricorso depositato in data 24 novembre 2011, la ricorrente, contestando il comportamento del consulente della banca, reitera le richiesta già vanamente rappresentate alla banca e chiede all’Arbitro Bancario Finanziario di condannare la banca al risarcimento di € 21.920,38 per “l’ingente esborso economico non preventivato” relativo
all’estinzione anticipata del mutuo indicizzato ai franchi svizzeri, nonché a titolo di danno morale derivato dall’aver dovuto chiedere un prestito a un suo familiare e quantificabile in € 2.000,00.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l’intermediario, puntualizza, tra le altre circostanze, che il contratto di mutuo indicizzato prescriveva, all’art. 7, in caso di “rimborso anticipato”, che “il capitale da restituire (€ 25.000,00) viene calcolato in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale (1.6745) e successivamente convertito in euro, sulla base della quotazione del tasso di cambio rilevato il giorno dell’operazione di rimborso, che dovrà avvenire contestualmente alla scadenza di una rata”.
La banca precisa che – a differenza di quanto dichiarato dalla ricorrente – l’operatore le aveva fornito informazioni trasparenti e puntuali. Con e-mail del 12 agosto 2011, l’impiegato della banca comunicava infatti alla ricorrente di non avere i “sistemi” per calcolare in anticipo l’ammontare della somma dovuta a titolo di rivalutazione: tali informazioni, infatti, “vengono fornite con l’invio del conteggio preventivo che permette al mutuatario di conoscere provvisoriamente l’ammontare dell’esborso economico necessario per l’estinzione del proprio mutuo e, nel caso, chiedere alla banca di revocare l’operazione in tempi utili ed evitare la penale amministrativa per mancata estinzione”. Non essendo in grado di fornire l’informazione richiesta, l’operatore comunicava alla ricorrente
la possibilità “di aumentare la richiesta di mille/duemila euro”, riferendosi alla domanda per il secondo mutuo, presentata il 26 maggio 2011. Emesso il conteggio provvisorio il 12 settembre 2011, la banca informava la ricorrente
della possibilità di aumentare il mutuo ad € 165.000,00, “mantenendo tipologia e durata di quello precedentemente approvato”.
La banca, infine, considera infondata e priva di adeguata documentazione a supporto la richiesta risarcitoria per il danno morale subito per aver chiesto ad un familiare la liquidità necessaria per l’estinzione del mutuo. La ricorrente, infatti, avrebbe potuto aumentare ad € 165.000,00 l’importo erogato con il secondo mutuo, optare per un prestito personale, ovvero revocare l’estinzione del proprio mutuo.
La resistente chiede pertanto che l’Arbitro Bancario Finanziario rigetti il ricorso.
Diritto
1. La richiesta della ricorrente trae origine dalla asserita illegittimità dei conteggi di estinzione di un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Secondo quanto prospettato nel ricorso, mentre un operatore della banca le avrebbe preannunciato un esborso, derivante dalla predetta indicizzazione, nell’ordine di circa €1.000,00/2.000,00, nel conteggio di estinzione tale esborso si rivelava essere di € 23.259,24.
2. Dalla documentazione offerta in comunicazione al Collegio, e in particolare dal contratto di mutuo del 15 ottobre 2009, si evince che il prestito era indicizzato al franco svizzero ed era previsto anche un “tasso di cambio convenzionale” pari a 1,5166 (art. 4).
Inoltre, per il caso di estinzione anticipata, il contratto indica le modalità di calcolo del capitale restituito e degli arretrati eventualmente dovuti (art. 7). Ebbene, nel calcolo dei conteggi definitivi di estinzione, datato 26 settembre 2011, la banca appare aver applicato un tasso convenzionale addirittura più basso di quello indicato contrattualmente (ovvero 1,5132 anziché 1,5166).
Pare opportuno precisare che la voce “rivalutazione” presente nel conteggio estintivo è istituto ben diverso dalla indennità per l’estinzione anticipata (attualmente illegittima) e può essere applicata dall’intermediario sulla base della relativa previsione contrattuale (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2374 del 3 novembre 2011, che si è
soffermata sulla legittimità di una clausola identica a quella del mutuo in esame).
Nella specie, l’art. 7 del contratto dispone che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al «tasso di cambio convenzionale», e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulle pagine FXBK del circuito Reuter e pubblicato su «Il Sole 24 Ore» nel giorno
dell’operazione di rimborso”.
Nel ritenere, pertanto, lecita la clausola de qua, non può “trascurarsi, poi, di sottolineare che il previsto meccanismo di indicizzazione valutaria, come qualsiasi meccanismo del genere, viene a innestare nel contratto un elemento di aleatorietà (non a caso evidenziato in termini generali nel foglio informativo con l’allusione al c.d. rischio di
cambio) per ambedue i contraenti, la stipulazione di contratti del tipo di quello qui in esame essendo reputata o meno più conveniente dai mutuatari sulla base della fiducia nell’andamento della propria valuta” (Collegio di Napoli, decisione 3 novembre 2011 n. 2374).
3. Né, ad avviso del Collegio, appaiono individuabili specifiche violazioni delle regole di correttezza e buona fede da parte del consulente bancario.
La ricorrente si duole della scarsa professionalità di quest’ultimo che, in assenza di un’esplicita richiesta, non le avrebbe neanche anticipato il rischio di cambio e che le aveva invece comunicato che, non disponendo degli strumenti per fare delle simulazioni sui conteggi di estinzione, l’aumento sarebbe stato, al massimo, di € 1.000,00/2.000,00.
L’intermediario precisa che – a differenza di quanto dichiarato dalla ricorrente – l’operatore le aveva fornito informazioni trasparenti e puntuali.
Dalla documentazione offerta in comunicazione al Collegio, risulta che il consulente, con e-mail del 12 agosto 2011, comunicava alla ricorrente di non avere i “sistemi” per calcolare in anticipo l’ammontare della somma dovuta a titolo di rivalutazione (tali informazioni, sottolinea la banca nelle proprie difese, “vengono fornite con l’invio del
conteggio preventivo che permette al mutuatario di conoscere provvisoriamente l’ammontare dell’esborso economico necessario per l’estinzione del proprio mutuo e, nel caso, chiedere alla banca di revocare l’operazione in tempi utili ed evitare la penale amministrativa per mancata estinzione”). Pertanto il consulente, non essendo in grado di fornire l’informazione richiesta, comunicava alla ricorrente la possibilità “di aumentare la richiesta di mille/duemila euro”, con ciò riferendosi evidentemente alla domanda di mutuo presentata il 26 maggio 2011. Non pare possa farsi derivare da tale affermazione una preventiva quantificazione degli oneri direttamente derivanti dall’indicizzazione del mutuo in essere.
4. La mancanza di profili di illegittimità nella condotta della banca priva di qualsiasi fondamento anche la dipendente domanda risarcitoria dispiegata dalla ricorrente.
5. Il Collegio pertanto, in considerazione di quanto precede, rigetta il ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
Bruno De Carolis

dec-20121015-3292