Decisione n. 2493 del 6 maggio 2013 – Mutuo – Obblighi del mutuatario – Estinzione del rapporto

Decisione n. 2493 del 6 maggio 2013

IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla...............Presidente
- Prof. Avv. Mauro Orlandi...................................................Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Santoni ..............................................Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof. Vittorio Santoro........................................................ Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Pericu................................................... Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 14 marzo 2013, dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell’Intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO


Con ricorso protocollato il 30 luglio 2012, il ricorrente esponeva che in data 23 ottobre 2008 aveva stipulato, unitamente a sua moglie, il contratto di mutuo con l’intermediario convenuto, oggetto della controversia (€110.000,00 per 20 anni garantito da ipoteca immobiliare).
Tra le altre clausole il contratto così disponeva, all’art. 4: “Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO (...)”. L’art. 7, rubricato “estinzione anticipata” prevedeva inoltre: “E’ facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali e estinguere anticipatamente il mutuo, (...). 3. La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al «tasso di cambio convenzionale» e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su «Il Sole 24 Ore» nel giorno dell’operazione di rimborso. Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata. 4. Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l’estinzione, in caso di rimborso totale. 5. In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito infruttifero. 6. La somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto sopra e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo”.
In data 05.08.2011 il ricorrente inviava alla Convenuta una e-mail di reclamo, articolato in due quesiti, il primo riguardante il metodo di calcolo degli interessi ed il secondo sul costo per l’estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento. La Banca forniva risposta al reclamo, con lettera raccomandata pervenuta in data 02.09.2011. Con riferimento al primo quesito, la lettera riportava un prospetto, poi reputato dal ricorrente di difficile comprensione; con riferimento al secondo quesito, la Banca così rispondeva: “Per qual che concerne l’estinzione del contratto di mutuo, Vi informiamo che il capitale residuo è soggetto a rivalutazione, così come previsto dall’art. 9 del contratto di
mutuo sottoscritto; nel dettaglio Vi informiamo che il capitale residuo che deve essere rimborsato, “capitale residuo”, verrà calcolato in franchi svizzeri, in base al tasso di cambio contrattualmente previsto (cambio storico = 1,5952)” [cambio che peraltro – nota il ricorrente - era superiore a quello di 1,5588 indicato nell’art. 4 del contratto].
Ottenuta la copia integrale del contratto, il ricorrente, assistito da un legale, si rivolgeva a questo Collegio per sentir dichiarare “che in caso di estinzione anticipata del mutuo,(...), la rivalutazione al franco svizzero (fosse) applicata sul ‘capitale restituito’ e non sul ‘capitale residuo ’”.
Chiedeva in subordine, la nullità “della clausola di rivalutazione del capitale da restituire in funzione della rivalutazione valutaria del franco svizzero rispetto all’euro perché in contrasto con le condizioni di contratto pubblicizzate secondo le norme della trasparenza”.
In alternativa, chiedeva di dichiarare la nullità dell’art. 7 del contratto per “contrarietà alla norma che vieta penali o indennizzi o compensi qualsivoglia in caso di estinzione anticipata dei mutui del genere di cui si tratta, dichiarando che la somma in euro ancora da restituire non (andasse) rivalutata in funzione della rivalutazione del cambio FSV/€ rispetto al tasso originario”.
Da ultimo chiedeva di dichiarare che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, “la somma accumulata sul deposito fruttifero previsto dall’art. 4-bis del contratto di mutuo (fosse) restituita alla parte mutuataria, aumentata della parte di capitale rivalutata ... via via addebitata a carico del cliente nell’estratto conto”.
Nelle controdeduzioni, l’intermediario, dopo aver descritto il meccanismo di calcolo delle rate, di cui agli artt. 4 e 7 del contratto di mutuo, del conguaglio semestrale e del debito residuo per l’estinzione anticipata, evidenziava come nella fase precontrattuale i mutuatari avessero ricevuto “adeguata e sufficiente informativa ... con specifico riferimento all’incidenza delle variazioni del cambio sull’ammontare delle rate ed alla conseguente natura aleatoria di tale pattuizione.
In relazione alla nullità dell’art. 7 per contrarietà ai principi oggi enucleati dall’art. 120 ter del TUB, la resistente evidenziava come tale clausola non determinasse a carico del cliente alcuna penale e/o compenso e/o altra prestazione a favore della banca per l’estinzione anticipata del mutuo, limitandosi a disciplinare le modalità di calcolo del capitale da restituire.
L’intermediario si opponeva perciò alla domanda del ricorrente, chiedendo all’ABF in via pregiudiziale di dichiarare il ricorso irricevibile/inammissibile e nel merito di rigettarlo, in quanto infondato.
Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 14 marzo 2013.
DIRITTO
La vicenda sottoposta all’esame di questo Collegio impone di individuare, in primo luogo, la corretta interpretazione dell’espressione “capitale restituito”, di cui all’art.7 del contratto di mutuo ipotecario ed inoltre di verificare se la clausola di rivalutazione sia nulla, come richiesto dal ricorrente.
Il contratto di mutuo, all’origine della presente controversia, presenta una formulazione molto ambigua, che in passato ha dato luogo a diverse pronunce dei vari Collegi dell’ABF tra lo stesso intermediario ed altri suoi clienti.
In particolare, l’art. 7 del contratto, rubricato “Estinzione anticipata”, è stato diffusamente esaminato da questo Collegio in altra pronuncia, relativa ad un caso analogo al presente, che così si è espressa: (Pronuncia n. 2974/12 del 12.09.2012) “Il problema consiste nello stabilire se l’espressione “capitale restituito”, di cui il terzo comma della norma in questione, dispone la rivalutazione ai fini del rimborso anticipato, vada riferita al capitale già rimborsato o a quello restituito all’atto dell’estinzione anticipata. E’ evidente come la disposizione in esame si presenti di non facile interpretazione, ciò che costituisce circostanza di per sé censurabile a maggior ragione ove si consideri che il mutuatario è un consumatore. Non essendo il testo letterale della disposizione in esame sufficiente ad individuare la comune intenzione delle parti, dovrà farsi pertanto ricorso ai criteri di interpretazione sussidiari stabiliti dal legislatore, tenendo ovviamente sempre presente il canone ermeneutico fondamentale della buona fede, che, se da un lato mira a tutelare il ragionevole affidamento che, in base alle circostanze, le parti potevano riporre in un
determinato significato della norma oggetto di valutazione, dall’altro impedisce di ricorrere abusivamente al dato testuale per pervenire ad interpretazioni cavillose”.
Occorre perciò in primis procedere all’interpretazione del contratto, avvalendosi dei criteri posti dagli art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), 1366 c.c. (interpretazioni di buona fede), 1367 c.c. (conservazione del contratto), 1369 c.c. (espressioni con più sensi): si tratterà di valutare le disposizioni che prevedono l’indicizzazione al franco svizzero del mutuo ipotecario. L’art. 4, in tema di “Interessi”, fissa i tassi di interesse e di cambio convenzionali di riferimento e precisa le conseguenze che la natura di contratto indicizzato comporta ai fini della determinazione delle somme mutuate da rimborsare. Essa precisa: “Le parti convengono che il presente mutuo è in
EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO”: quindi il mutuo è legato ai flussi di cambio tra questa e l’euro”. Precisa inoltre che il capitale oggetto di rimborso viene semestralmente attualizzato ed adeguato al saggio di interesse del franco svizzero e al tasso di cambio franco svizzero/euro effettivi alla data di scadenza del semestre precedente rispetto ai tassi convenzionali fissati dal contratto. Se quanto rimborsato è oggetto di un adeguamento periodico, non avrebbe senso sottoporlo ad ulteriore rivalutazione. Oggetto di adeguamento non potrà quindi che essere il capitale residuo, in relazione al quale appunto si dovrà procedere ad attualizzazione alla data di rimborso. La corretta interpretazione della controversa espressione “capitale restituito” di cui al terzo comma dell’art. 7 del contratto deve necessariamente riferirsi al capitale residuo, e cioè al capitale che verrà restituito all’atto dell’estinzione anticipata del mutuo.
Nello stesso senso, oltre alle pronunce ancora del Collegio di Milano n. 707/2012 e 2606/11, si è espresso il Collegio di Napoli con Pronuncia n. 2374/11 “Considerando che la previsione dell’art. 7 è funzionalmente destinata a disciplinare l’operazione di eventuale estinzione anticipata del mutuo, acquistano rilevanza decisiva, nel senso dell’applicabilità del previsto meccanismo di conversione (anche) al capitale residuo da rimborsare, l’esplicito riferimento alla finalità del “rimborso anticipato” ed alla relativa operatività del meccanismo di conversione, secondo i contemplati indici, “nel giorno dell’operazione di rimborso”. Appare, infatti, chiaro come simili indicazioni non avrebbero alcun senso, ove il capitale residuo da rimborsare non fosse assoggettato al previsto meccanismo
contrattuale di conversione (come risulta esplicitato, del resto, pure relativamente a quanto ancora eventualmente dovuto per “arretrati”, destinati, proprio in quanto tali, ad incrementare, appunto, il capitale da restituire).”
Al caso di specie non pare applicabile l’art. 120 ter T.u.b. per il quale è “nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento. La clausola contrattuale controversa, infatti, non prevede alcun compenso o penale per l’estinzione anticipata, bensì si limita a fornire i criteri per computare l’importo del capitale residuo alla data di estinzione, peraltro analoghi a quelli individuati dallo stesso contratto per calcolare gli interessi: in altri termini, si tratta pur sempre del medesimo criterio contrattuale di computo per determinare gli importi dovuti dal mutuatario.
Le considerazioni sopra formulate portano conseguentemente al rigetto della domanda di parte ricorrente. Tuttavia, la particolare ambiguità del testo contrattuale, e la stessa interpretazione della clausola controversa che qui nuovamente si accoglie, in coerenza con le precedenti decisioni del collegio e per dare un senso alle clausole volute dalle parti, per la quale alle parole “capitale restituito” deve assegnarsi un significato esattamente contrario a quello letterale (“capitale da restituire”) , induce il Collegio a ribadire con particolare forza, le raccomandazioni già formulate allo stesso intermediario di non adottare criteri di eccessiva complessità di computo degli importi dovuti dalla propria clientela attraverso il riferimento a parametri riportati nel contratto in maniera non sempre univoca e immediatamente comprensibile. Tali rilievi appaiono importanti e significativi, alla luce delle Istruzioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in vigore dal 31 dicembre 2009, dove (§ 1.4.) si enuncia il principio che i documenti informativi inerenti alle operazioni e servizi suddetti devono essere redatti secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, di confrontare con facilità i prodotti, di adottare decisioni ponderate e consapevoli. Poiché, come si è detto, non sembra che i documenti contrattuali in questione rispondano perfettamente a questi principi, il Collegio ritiene opportuno, nell’esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, ribadire all’intermediario la necessità di una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali, allo scopo di assicurare la consapevolezza
dell’utente dei servizi bancari.
P.Q.M
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

dec-20130506-2493