Decisione N. 24854 del 26 novembre 2018_Collegio di Milano

Decisione N. 24854 del 26 novembre 2018 

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA.... Presidente
(MI) BONGINI... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI ......Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) BARGELLI .... Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI 

Seduta del 25/09/2018 

FATTO 

Il cliente asserisce di avere stipulato, in data 09/07/2007, un contratto di mutuo indicizzato con rivalutazione/indicizzazione cambio storico e attuale CHF/EUR per l’importo di € 90.000,00 e per la durata di anni trenta. Su richiesta del cliente, in data 16/03/2017 la banca trasmette il conteggio relativo all’eventuale estinzione anticipata del mutuo in questione ai fini della sua surroga, cui seguiva l’estinzione in data 29/03/2017. Successivamente, con reclamo del 12/06/2017, il cliente contesta l’asserita opacità del contratto di mutuo nell’esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione dovuta in caso di estinzione. 

Il cliente chiede all’ABF “di decidere affinché l’intermediario ricalcoli il debito residuo senza applicare la clausola di cui appunto si richiede l’annullamento, disponendo l’accredito della differenza al consumatore che la utilizzerà per estinguere parzialmente il contratto attualmente in essere con la surrogante”. 

La banca, nel riscontrare il reclamo, fornisce chiarimenti volti a dimostrare la correttezza del conteggio relativo all’importo da rimborsare per l’estinzione anticipata del mutuo. Essa rappresenta che il cliente “non apprendeva affatto dal suddetto conteggio la natura di mutuo indicizzato a valuta estera del proprio contratto ma... riceveva la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con note del 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015”. La banca fa presente che il cliente non dava luogo all’estinzione del prestito e “non essendosi perfezionata l’estinzione non è stata concretamente neppure applicata la clausola controversa”. La banca, nell’illustrare il meccanismo di funzionamento del contratto, sostiene che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare; che il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; che il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato; che nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell’1/03/2013; che non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola; che, in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio; la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015 richiama la decisione della CGCE in maniera non pertinente. 

L’intermediario eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’incompetenza temporale dell’ABF.
In subordine, chiede il rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, in sede di richiesta del conteggio estintivo, al fine di dare corso alla surroga del mutuo con altro intermediario, l’intermediario ha richiesto l’importo di € 42.092,30 a titolo di rivalutazione monetaria, in aggiunta al debito residuo. 

DIRITTO 

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’ABF, ritenendola infondata. Infatti, pur rilevandosi che il contratto di mutuo è stato sottoscritto nel 2007, il Collegio richiama, ai fini della decisione sul punto, la pronuncia del Collegio di Milano, n. 15563/17 del 28/11/2017, che, a proposito di un caso analogo, enuncia il seguente principio: “è necessario prendere in considerazione il petitum del ricorso, ovvero si deve appurare se la contestazione abbia ad oggetto vizi genetici del contratto o se riguardi un comportamento dell’intermediario che, benchè sorto in un periodo antecedente al 2009, abbia continuato a produrre i suoi effetti in un periodo in cui vige la competenza dell’Arbitro. Nel caso in esame, la richiesta della parte ricorrente riguarda il metodo di conteggio utilizzato al momento dell’estinzione anticipata del mutuo, estinzione avvenuta dopo il 2009 e, di conseguenza, in un periodo in cui vi è la competenza del Collegio. L’eccezione è, pertanto, infondata e il ricorso viene ammesso per un giudizio sul merito.” 

Nel merito, il Collegio ricorda che la controversia attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Il Collegio prende in esame, in particolare, gli art. 7 e 7-bis del contratto, il quale prevede che il capitale da restituire debba essere calcolato in franchi svizzeri al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente, deve essere convertito in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il sole 24 ore” nel giorno dell’operazione di rimborso. 

Il Collegio ricorda che la legittimità di tale clausola è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento, che ne ha statuito la nullità e previsto che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito (v. decisioni n. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15). Il Collegio richiama altresì le decisioni dello stesso Collegio di Milano, rese a proposito della clausola in questione (n. 15563/17 del 28/11/2017 e n. 7301 del 23/06/2017): “...Tale clausola è contraria ai principi di trasparenza e correttezza che devono ispirare il comportamento delle parti del contratto, nonchè gli elementi del contratto stesso; infatti, essa si limita a prospettare come gli importi vengano convertiti, ma non espone chiaramente il meccanismo di conversione indicando le operazione aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare la doppia conversione da una valuta all’altra. Di conseguenza, la clausola del contratto, contrariamente a quanto stabilito dalle regole di trasparenza, non risulta essere di agevole comprensione; pertanto, il Collegio dichiara nulla la clausola contestata. Ora, il Collegio osserva che si devono considerare quali effetti abbia la nullità della clausola sull’intero rapporto contrattuale in essere; in relazione a ciò, il Collegio di Coordinamento facendo proprio l’orientamento della Corte di Giustizia europea (sentenza n. 3995/2014) ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 6, par. 1, Direttiva 93/13, qualora un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore non possa sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, il giudice può ovviare alla nullità della clausola in questione applicando una disposizione della legislazione nazionale avente natura suppletiva. Pertanto, l’accertata nullità della clausola contrattuale non travolge l’intero contratto di mutuo, ma impone un nuovo calcolo degli interessi in seguito all’anticipata estinzione. In relazione a ciò, il Collegio stabilisce che, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1227, co. 1, c.c., l’intermediario dovrà effettuare nuovamente il conteggio di anticipata estinzione del mutuo e il capitale da restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione di cui alla clausola dichiarata nulla.” Il Collegio, in conclusione, dispone che l’intermediario ricalcoli il debito residuo senza applicare la clausola. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20181126-24854