Decisione n. 2379 del 10 luglio 2012 – Mutuo – Rata

Decisione n. 2379 del 10 luglio 2012

IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri................................ Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ....................... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ........ membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ................. membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione ........................ membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (C.N.C.U.)
Nella seduta del 12.06.2012, dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è beneficiario di un mutuo ipotecario di € 61.974,83 - rimborsabili in 240 rate mensili a tasso variabile indicizzato al franco svizzero - erogato il 29.12.2000 da un intermediario poi incorporato nell’odierna resistente.
Esercitando una facoltà prevista in contratto, il ricorrente assume aver richiesto alla banca incorporata, con nota del 26.9.2003, la conversione del tasso di interesse da variabile in fisso, senza peraltro alcun seguito. In data 9.9.2011 reiterava quindi la richiesta all’odierna resistente, lamentando il mancato riscontro alla precedente istanza.
Con nota del 10.10.2011 la convenuta riscontrava la più recente richiesta del mutuatario, trasmettendo una scrittura privata recante una modifica non novativa delle condizioni del mutuo (in particolare, la conversione al tasso fisso del 4,40%). Detta scrittura veniva quindi firmata dal ricorrente per accettazione delle modifiche proposte e produceva effetti a far data dal 29.11.2011 con conseguente rielaborazione del piano di ammortamento.
Il ricorrente adiva poi l’ABF, chiedendo l’applicazione “come tasso di interesse il tasso fisso previsto al momento della domanda fino all’anno 2011, con la successiva restituzione degli importi pagati in più ... oltre interessi e rivalutazione monetaria.” Con nota del 4.4.2012, l’intermediario inviava le proprie controdeduzioni, con le quali
precisava di non aver mai ricevuto (“salvo errore”) alcuna precedente richiesta da parte del ricorrente sino alla data del 14.9.2011, quando, ricevuta l’istanza, aveva provveduto ad evaderla puntualmente. Rappresentava comunque che, con la sottoscrizione della scrittura privata, era stata accettata l’operatività delle nuove condizioni a far data dal 29.11.2011 e che nessun reclamo era mai stato proposto sulla questione, neppure a seguito della revisione delle condizioni.
Soggiungeva infine che la lite era relativa alla mancata evasione di una richiesta risalente al 2003, e pertanto anteriore al limite di competenza temporale dell’ABF.
Chiedeva pertanto al Collegio di “dichiarare il ricorso irricevibile” per “assenza di precedente reclamo” e perché l’“evento [era] antecedente al termine temporale previsto dalla normativa in vigore”.
DIRITTO
Il ricorso non va accolto, e però accedendo al merito della questione anziché arrestarsi in limine, come invece richiede l’intermediario eccipiente.
Invero, la condictio indebiti adesso domandata dal cliente trova ragione nei pagamenti eseguiti dal mutuatario ancora (e già) nel vigore della disciplina che consente la cognizione dell’affare da parte dell’Arbitro, né fa difetto sopra la questione ultima donde muove la pretesa restitutoria, specificamente e fermamente negata dall’intermediario, una manifestazione di doglianza adeguata alla funzione di reclamo: reclamo che, di seguito alla
negazione recisa del preteso diritto altrui, del resto nemmeno sarebbe, come invece sempre dev’essere, ulteriormente funzionale alla composizione della crisi cooperativa tra le parti (in un tale contesto, valendo il ricorso virtualmente improcedibile almeno quale reclamo, la dichiarazione di irricevibilità che intervenisse a sanzionare il deficit
di un più risalente reclamo finirebbe soltanto per procurare una dilazione nella pronuncia dell’Arbitro, che rimarrebbe possibile sollecitare nuovamente mediante un identico ricorso).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha diritto di conseguire la “restituzione degli importi” (che deriverebbero dalla ri-determinazione del tasso di interesse applicabile al rapporto in corso) siccome, a prescindere dalla sufficienza dell’intervenuta comunicazione nell’anno 2003 nell’ambito della fattispecie modificativa delle condizioni contrattuali applicabili per la restituzione del capitale mutuato, poiché la successiva e univoca manifestazione di volontà
del ricorrente, che risulta intesa a promuovere la specifica modifica soltanto a far data dal (ed evidentemente non prima del) 29 novembre 2011, appare di per sé idonea a rimuovere ogni possibile effetto, fosse pure semplicemente preliminare, della eventuale fattispecie in formazione a far tempo dal 2003: e tutto ciò volendo far grazia di considerazioni ulteriori che investono il dovere di svolgimento delle relazioni contrattuali secondo buona fede altresì da parte del consumatore dei prodotti bancari (la cui protratta acquiescenza non potrebbe andare immune da considerazioni) e di malsicuri riferimenti documentali a proposito dell’attestazione di ricevimento della “richiesta [di] conversione [del] tasso d’interesse [del] mutuo”.
Sulla base dei documenti acquisiti, se ne deve concludere che non spetta al cliente alcuna delle utilità dipendenti dalla reclamata disciplina convenzionale, sì attuale e però da ritenersi non cogente anteriormente al 29 novembre 2011.
P. Q. M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE

Enrico Quadri

dec-20120710-2379