Decisione n. 2287 del 23 aprile 2013 – Mutuo – Estinzione del rapporto – Obblighi del mutuatario – Rata

Decisione n. 2287 del 23 aprile 2013

IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
– Prof. Avv. Antonio Gambaro..................................Presidente
– Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla...............Membro designato dalla Banca d’Italia (Estensore)
– Prof. Avv. Mauro Orlandi....................................Membro designato dalla Banca d’Italia
– Prof. Avv. Nicola Rondinone.................................Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
– Prof. Vito Velluzzi.........................................Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 19 marzo 2013 dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO

La controversia verte sul calcolo dell’importo richiesto per l’estinzione anticipata di un mutuo indicizzato al franco svizzero e, in particolare, sulla voce denominata “rivalutazione”. Più precisamente, il ricorrente ha sottoscritto un mutuo in franchi svizzeri; dopo alcuni anni, resosi conto dello “svantaggio” maturato rispetto alla predetta valuta, si è recato presso la dipendenza della banca convenuta per ottenere un consiglio su come limitare la perdita, senza ottenere un valido supporto.
Poiché alla fine del 2011 la situazione peggiorava ulteriormente si è rivolto ad un altro istituto per la surroga del finanziamento. Pochi giorni prima della data di stipula dell’atto presso il notaio veniva comunicato al cliente l’importo del debito residuo, aumentato nel frattempo di 16.000,00/17.000,00 euro; il ricorrente annullava la procedura di surroga; il capitale residuo veniva già rivalutato con cadenza semestrale per cui il ricalcolo sarebbe stato effettuato due volte.
Con reclamo presentato, tramite un’associazione dei consumatori, il 5.4.2012 veniva richiesto “l’esatto conteggio della conversione franco svizzero\euro ed un dettaglio comprensibile di quanto dovuto per l’estinzione anticipata” di un mutuo stipulato nel 2003. In precedenza il ricorrente aveva già interessato la convenuta con nota del 19.8.2011 cui era stato fornito riscontro con lettera del 17.10.2011.
Con ricorso protocollato il 21.8.2012 il ricorrente ha chiesto:
1. un parere dell’ABF sulla correttezza del calcolo effettuato dalla banca convenuta considerato che l’effetto cambio “per questa rivalutazione semestrale ... è stato ricalcolato due volte”;
2. la rinegoziazione del mutuo tenuto conto che ha dovuto annullare la procedura di surrogazione e che ha subito dei “danni economici” per non essere stato consigliato dai dipendenti della banca.
Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 24/10/2012, l’intermediario resistente ha così ricostruito la vicenda all’origine della presente vertenza:
- in data 21.11.2003 il ricorrente ha stipulato un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri per un importo capitale di € 100.000,00 e per la durata di 15 anni;
- con nota del 17.10.2011 l’intermediario rispondeva al reclamo pervenuto il 19.9.2011, fornendo i chiarimenti richiesti; veniva trasmesso un conteggio estintivo provvisorio calcolato sul debito residuo ed un conteggio di estinzione parziale calcolato sulla base di un versamento di € 20.000,00, come richiesto dal ricorrente;
- l’art. 9 del contratto prevede le modalità di determinazione del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata che tengono conto del tasso di cambio convenzionale e di quello rilevato del Franco svizzero;
- successivamente il cliente richiedeva un nuovo conteggio al fine di valutare i potenziali benefici
derivanti dalla conversione in euro del finanziamento; la banca forniva riscontro in data 4.1.2012;
- ha richiamato gli artt. 8 e 9 del contratto di mutuo che disciplinano la facoltà del mutuatario di chiedere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all’euro;
- i conteggi forniti al ricorrente rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali;
- l’operazione presenta carattere aleatorio; in proposito, ha richiamato la decisione del Collegio di Napoli n. 2374/11.
L’intermediario ha, inoltre, eccepito l’irricevibilità del ricorso nella parte relativa alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, sia perché non formulata nelle precedenti istanze, sia perché afferisce alla valutazione del merito creditizio.
Ha eccepito altresì l’inammissibilità della richiesta di un parere sul conteggio estintivo in quanto è estranea all’ABF qualsiasi funzione di tipo consulenziale, come stabilito dal Collegio di Milano in più occasioni (ha citato le decisioni n. 110/12 e n. 1491/12).
La convenuta ha chiesto al Collegio:
DIRITTO
La controversia verte sostanzialmente sui conteggi effettuati dalla convenuta in occasione della richiesta di estinzione anticipata del mutuo indicizzato in franchi svizzeri a suo tempo stipulato dal ricorrente e, in particolare, sull’importo richiesto dalla banca a titolo di rivalutazione cambio storico-cambio periodo (pari a € 15.832,78 alla data del 21.12.2011).
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Il contratto, sottoscritto dal ricorrente e dalla cointestataria del ricorso con altro istituto poi incorporato dall’odierna resistente, concerne un mutuo ipotecario in euro, indicizzato in Franchi svizzeri, stipulato il 21/11/2003 per l’importo di € 100.000,00, durata quindici anni.
Si riportano di seguito le clausole contrattuali di interesse per la controversia in questione:
art. 4 (...) _ vedi allegato _
Art. 5 (...) _ vedi allegato _
Art. 8 (...) _ vedi allegato _
Art. 9 (...) _ vedi allegato _
Con nota del 4.1.2012 la convenuta ha comunicato alla controparte il seguente “Conteggio preventivo di conversione per cambio piano CHF/EURO”:
Nella mail in pari data la banca ha chiarito che la voce “rivalutazione” è determinata nel seguente modo:
capitale residuo x cambio storico : cambio attuale – capitale residuo.
Ciò premesso in fatto, va anzitutto rilevato che la convenuta ha eccepito l’irricevibilità del ricorso nella parte che attiene alla richiesta di rinegoziazione del mutuo in quanto:
- non formulata nelle precedenti istanze;
- non rientrante nella competenza dell’ABF perché relativa alla valutazione del merito creditizio.
Ora, a prescindere dalla fondatezza in rito dell’eccezione ora illustrata, la domanda andrebbe comunque respinta nel merito, posto che questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare in diverse occasioni che, in generale, non sussiste – al di fuori delle specifiche previsioni di legge (che, tuttavia, nella fattispecie in questione non appaiono ricorrere) – un generale obbligo di rinegoziazione del contratto di finanziamento in funzione perequativa, né un obbligo di rinegoziazione alle condizioni proposte dal soggetto finanziato. Infatti, la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali – salvi i limiti posti dall’ordinamento – rientra nella più ampia autonomia delle parti, le quali possono ridefinire i propri interessi in una fase successiva alla genesi del contratto, ma ogni modifica delle condizioni del contratto di finanziamento in essere, non può prescindere dal consenso di entrambe le parti, che deve formarsi in piena libertà.
L’intermediario resistente ha eccepito altresì che la richiesta volta ad ottenere un parere dell’ABF è inammissibile in quanto è estranea alle funzioni dell’Arbitro “qualsiasi funzione di tipo consulenziale”.
L’eccezione coglie nel segno; deve, infatti, ricordarsi – come questo Collegio ha più volte avuto occasione di sottolineare (si vedano, ad esempio, le Decisioni n. 207/12, n. 644/2010 e n. 385/2011) – che è estranea alle funzioni dell’ABF qualsiasi attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni dell’ABF.
La relativa domanda, pertanto, non può essere accolta.
Ad abundantiam, osserva questo Collegio che vi sono numerosi precedenti dell’ABF relativi a casi analoghi a quello all’origine del presente procedimento dai quali il ricorrente potrebbe trarre sufficienti indici per valutare la correttezza dei conteggi effettuati dall’intermediario.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

dec-20130423-2287