Decisione n. 2134 del 9 aprile 2014 – Collegio Nord – Mutuo fondiario – Garanzie

Decisione n. 2134 del 9 aprile 2014 - Collegio Nord

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:
(MI) GAMBARO ....................... Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA ............ Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI ....................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO ....................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore SANTORO

Nella seduta del 20/03/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente, titolare di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero dell’importo di €60.000,00, con durata decennale, rappresentava alla banca mutuante odierna convenuta quanto segue: poiché il mese precedente aveva ricevuto una comunicazione dell’intermediario stesso riepilogativa delle condizioni del mutuo in essere, aveva effettuato alcune ricerche avvedendosi di essere, come recitava un articolo de Il Sole 24 Ore, “tra le vittime di questo prodotto finanziario, che ha visto le rate di conguaglio degli ultimi due anni arrivare fino ad oltre il doppio della rata ordinaria”; tali ricerche l’avevano portato a reperire la pronuncia dell’ABF n. 707/2012 che, “ritenendo ambiguo l’articolo 7 del contratto in quanto non viene specificato a chi va in capo il rischio di cambio”, aveva accolto il ricorso in applicazione dell’art. 1370 del Codice Civile ed apprendendo altresì che era stata avviata una class action su “questa vicenda”; sulla scorta di quanto sopra era giunto alla conclusione che la comunicazione ricevuta rappresentava “niente più che un tentativo di difendere un contratto ambiguo”, avendo comunque tentato invano di avere spiegazioni per il tramite del servizio clienti. Tanto premesso, l’istante concludeva di essere in attesa di comunicazioni da parte della banca, “tra le quali […] una proposta di modifica del mutuo in essere che parta comunque dal capitale residuo effettivo”, pari ad €30.807,07 al 7.12.2012. Insoddisfatto della risposta al reclamo, ove l’intermediario riferiva di aver fornito un’ulteriore informativa sugli effetti dell’indicizzazione in caso di estinzione anticipata o conversione del mutuo in essere ed allegava un conteggio preventivo di indicizzazione del capitale residuo al franco svizzero per il caso di conversione del mutuo, il ricorrente si è rivolto all’ABF esponendo: le caratteristiche del finanziamento contratto, con particolare riguardo alla rata mensile, fissata in € 625,10, nonché alla costituzione di un deposito per regolare le differenze sui valori del tasso LIBOR e del cambio Euro/Franco svizzero; di aver riscontrato, a partire dal gennaio 2012, un forte ed improvviso incremento della rata di conguaglio, chiedendo pertanto sin dal mese di febbraio 2012 spiegazioni su detto aumento al call center, ma invano e quindi domandando con e-mail dell’11.7.2012 un conteggio per l’eventuale estinzione anticipata del mutuo; che tale ultima richiesta era riscontrata con nota del 31.8.2012, ove, in virtù del criterio di calcolo “quota da rimborsare diviso cambio periodo moltiplicato cambio storico”, a fronte di un debito residuo di €31.813,71 l’importo per l’estinzione ammontava ad € 44.640,92 (con una maggiorazione del 40,32%); che a seguito delle informazioni reperite su internet, tra le quali la decisione ABF n. 707/2012, con ulteriore e-mail del 7.5.2013 chiedeva nuovamente un conteggio illustrando l’esito delle sue ricerche; che tuttavia la risposta della banca indicava, quale importo per l’estinzione del mutuo, la somma di € 37.682,01 a fronte di un debito residuo di € 27.224,67, con un incremento del 38,41%, “mentre invertendo l’onere del rischio di cambio, cioè: quota da rimborsare diviso cambio storico moltiplicato cambio periodo si otterebbe: 27.224,67 : 1,6851 X 1,2456 = 20.124,06”.
Nelle controdeduzioni, parte resistente ha affermato che la rappresentazione dei fatti fornita dall’istante non è del tutto aderente a quanto accaduto, riferendo che: su richiesta del ricorrente, il 31.8.2012 gli ha trasmesso il conteggio per l’estinzione anticipata del mutuo, effettuato secondo la formula qui controversa, senza ricevere alcuna lamentela al riguardo; il ricorrente ha infatti contestato i conteggi di estinzione soltanto nel mese di maggio dell’anno successivo, dopo la ricezione della missiva dell’intermediario stesso del 1.3.2013 ove, “in perfetta buona fede ed a conferma della trasparenza intrattenuta con la propria clientela, [richiamava] l’attenzione dei mutuatari sugli andamenti più recenti dei due parametri di indicizzazione previsti nel contratto – ossia il tasso di interesse Libor CHF ed il tasso di cambio CHF / EUR – al fine di consentire loro di effettuare le opportune valutazioni”; “[q]uanto sopra risulta chiaramente dal reclamo”, ove si legge che le ricerche sul mutuo sono state effettuate a seguito della richiamata missiva portando il ricorrente ad imbattersi nella pronuncia ABF n. 707/2012, che l’avrebbe indotto a sporgere reclamo e quindi a proporre il presente ricorso al solo fine di “poter strumentalmente evitare l’aggravio dovuto dall’intervenuta svalutazione dell’Euro sul Franco Svizzero, pretendendo di estinguere il mutuo in essere mediante il versamento di una somma (in Euro) finanche inferiore al capitale originariamente preso a prestito”. Tanto premesso sui fatti all’origine della controversia, richiamato che la questione sottoposta all’ABF concerne la determinazione della formula di indicizzazione da utilizzare per calcolare l’importo dovuto nel caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario ha osservato che: la caratteristica del mutuo oggetto di controversia è quella di essere indicizzato al franco svizzero, trattandosi di mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco svizzero, con meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 4 del contratto che disciplina i conguagli semestrali in relazione, da un lato, al tasso di interesse LIBOR applicato al Franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale e, dall’altro lato, al tasso di cambio Franco svizzero/Euro; “si può quindi affermare che nell’alea del Contratto di Mutuo rientra, oltre al rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo), anche il rischio connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, con l’importante precisazione, però, che tale rischio grava […] su entrambe le parti […] a seconda che la valuta elvetica si apprezzi ovvero si svaluti nei confronti dell’Euro, rispetto al tasso di cambio convenzionalmente pattuito al momento della stipulazione del contratto”; il caso di estinzione anticipata del mutuo è espressamente regolato all’art. 7 del contratto, con un procedimento articolato in 2 fasi: nella prima fase si converte il capitale residuo in Franchi svizzeri applicando il tasso di cambio convenzionalmente adottato al momento della stipula, tramite una moltiplicazione del capitale residuo per il menzionato tasso; nella seconda fase si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (il cd. tasso di periodo), dividendo quindi l’importo ottenuto per il tasso di periodo; la formula di indicizzazione proposta dal ricorrente è pertanto errata, fondandosi su “una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione del capitale residuo (art. 7 del Contratto di Mutuo) nonché su un equivoco di fondo relativo al tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell’indicizzazione, che è il rapporto Franco Svizzero/Euro (come espressamente previsto nel contratto) e non, invece, il reciproco rapporto Euro/Franco Svizzero”; l’art. 7 del contratto non si presta ad alcuna ambiguità, mentre la formula del ricorrente, oltre a non rispecchiare il percorso logico della clausola contrattuale richiamata né ad avere alcun significato matematico e finanziario, gli consentirebbe addirittura di giovarsi dell’apprezzamento del Franco svizzero rispetto all’Euro intervenuto negli ultimi anni quando invece in tale evenienza le rate di ammortamento, così come il capitale residuo per l’estinzione anticipata, non possono che aumentare per definizione; la pronuncia dell’ABF posta a fondamento delle argomentazioni del ricorrente (la n. 707 del 2012 – cfr.all. 2 delle controdeduzioni) non è condivisibile in quanto “scaturisce […] da una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione del capitale residuo (art. 7) contenuta nel contratto di mutuo”, richiamando al riguardo il parere di un docente ed esperto di finanza aziendale (cfr. all. 3 delle controdeduzioni) che conferma la correttezza della formula utilizzata dalla banca stessa per i conteggi estintivi del mutuo ed evidenzia che l’operazione di rimborso è soggetta al solo rischio di cambio, conseguendo che “il capitale «restituito» (cioè quello da detrarre dal capitale residuo nel piano di ammortamento del mutuo) [è] diverso dall’importo effettivamente «corrisposto» dal mutuatario alla banca”; in ogni caso, il criterio interpretativo cui fa riferimento la pronuncia ABF n. 707/2012 “contrasta, altresì, con il noto e consolidato principio, anche giurisprudenziale, secondo il quale la disciplina prevista per i contratti di cui agli art. 1341 e 1342 (richiamati appunto dall’art. 1370) non trova applicazione nel caso di contratti che siano stati stipulati nella forma dell’atto pubblico” . il ricorrente ha replicato che: “il livello di conoscenza finanziaria necessario per comprendere fino in fondo i rischi connessi in questo tipo di strumento non erano certo alla portata di chiunque”, nemmeno del ricorrente medesimo, tant’è vero che “la Banca è attualmente oggetto di una azione legale collettiva che riunisce decine e decine di clienti, tutti quanti caduti nella stessa trappola”; non ha potuto aderire alla class action in quanto era necessario il versamento di un contributo di € 2.500,00 per le spese legali, ritenuto troppo elevato rispetto alle sue disponibilità economiche.
Il ricorrente ha chiesto all’ABF che, “a causa dell’assoluta ambiguità della formulazione contrattuale dell’Art. 7 del mutuo, la Banca provveda a riconoscere l’importo di € 20.124,06 quale importo dovuto alla data del 7/6/2013 a titolo di estinzione totale del mutuo, ricalcolando tale importo con il medesimo criterio al momento del conteggio effettivo finale e ricalcolando allo stesso modo le rate di conguaglio del 2012 e del 2013 sopra citate”.
DIRITTO
Il Collegio rileva che la controversia concerne l’interpretazione della clausola contrattuale relativa alla determinazione della formula di indicizzazione (contenuta nell’art. 7) da utilizzare per calcolare l’importo dovuto nel caso di estinzione anticipata del mutuo. Orbene l’art. 7 del contratto di mutuo prevede che «Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in
Franchi Svizzeri in base al <tasso di cambio convenzionale>, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulle pagine FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso». Tale clausola si coordina con quella dell’art. 4, in cui si prevede: «Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero… il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,6851… per un euro… - - Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà … l’eventuale differenza tra il <tasso di cambio convenzionale> Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulle pagine FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il Sole 24 Ore”… La differenza così determinata sarà applicata all’equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre…».
Dunque, quanto ancora dovuto per capitale per estinguere anticipatamente il finanziamento richiede che l’importo in Euro sia prima convertito in Franchi Svizzeri al tasso di cambio dell’1,6851 e poi di nuovo in Euro al tasso del giorno del pagamento.
Similmente, nell’ammortamento del mutuo, quanto effettivamente dovuto per capitale ed interessi di semestre in semestre richiede di essere prima convertito in Franchi al «tasso convenzionale» e poi in Euro al tasso della scadenza delle rate. Questo meccanismo risulta chiaramente previsto con riguardo all’estinzione anticipata (art. 7). Dunque, l’interpretazione del contratto quale risultante dai conteggi della banca è corretta, mentre non corrispondono alla clausola dell’art. 7 del contratto le modalità di calcolo prospettate dal ricorrente.
Sotto il profilo della trasparenza delle clausole e della correttezza del comportamento della banca, questo ABF nota che proprio la banca si è premurata di avvertire il cliente del rischio inerente agli andamenti più recenti dei due parametri di indicizzazione previsti nel contratto – ossia il tasso di interesse Libor CHF ed il tasso di cambio CHF / EUR - invitandolo a valutare i rischi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

dec-20140409-2134