Decisione N. 19808 del 26 settembre 2018
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) LUCCHINI GUASTALLA ……. Presidente
(TO) GRAZIADEI ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI ……. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA ……. Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA
Seduta del 20/03/2018
FATTO
Parte ricorrente, in data 5/6/2008, stipulava un mutuo fondiario con indicizzazione al franco svizzero. Il 7/3/2017 chiedeva ed otteneva un conteggio di estinzione anticipata, in cui l’intermediario domandava la restituzione di una somma “palesemente abnorme”; il prodotto in questione conteneva clausole (in particolare, l’art. 7) relative alla determinazione degli importi dovuti in ipotesi d’estinzione anticipata dichiarati illegittimi sotto plurimi profili dall’ABF e dalla giurisprudenza. Ha chiesto “la produzione di un nuovo conteggio estintivo ... senza l’applicazione dell’art. 7 nullo”.
Si è costituito l’intermediario, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda ratione temporis, poiché inerente a vizi genetici del rapporto (nullità di una clausola contrattuale); inoltre, non essendosi perfezionata l’estinzione, mancherebbero in concreto le “operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009” da sottoporre all’attenzione dell’ABF. Nel merito, ha osservato che il meccanismo di funzionamento del mutuo sarebbe comunque legittimo; la clausola impugnata dal ricorrente sarebbe chiara, non affetta da opacità e non vessatoria. A suo avviso, infine, le conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 4135/2015 non sarebbero condivisibili.
Il ricorrente, nelle note di replica, ha contestato le affermazioni dell’intermediario, con particolare riguardo all’eccezione d’incompetenza temporale.
DIRITTO
Il ricorso verte sul diritto del consumatore a estinguere anticipatamente un rapporto di finanziamento, indicizzato a valuta estera (franco svizzero), senza l’applicazione di clausole opache e comportanti un significativo aumento dei costi. Occorre preliminarmente concentrarsi sull’eccezione d’improcedibilità del ricorso formulata dall’intermediario, per mancanza in concreto di operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 sottoponibili all’attenzione dell’ABF.
Così non è. Il ricorrente, nel 2017, ha richiesto all’intermediario un conteggio di anticipata estinzione senza applicazione del meccanismo contenuto nell’art. 7, già censurato da più Collegi dell’ABF e dalla giurisprudenza (ex multis, v. decisioni n. 1141 del 20 settembre 2017, n. 8471 del 14 luglio 2017; n. 8866 del 24 luglio 2017; n. 17697/2017 del 21 dicembre 2017; n. 9338 del 27 luglio 2017; n. 9430 del 28 luglio 2017; n. 9430 del 28 luglio 2017; n. 7546 del 28 giugno 2017; n. 7546 del 28 giugno 2017; n. 7754 del 30 giugno 2017; n. 7690 del 29 giugno 2017; n. 16434/2017 del 07.12.2017; n. 8065 del 06 luglio 2017). E ora reitera innanzi all’ABF la medesima richiesta, sostanzialmente demandando a un decisore terzo (appunto, l’ABF) l’accertamento del corretto metodo di calcolo (sul punto si richiama Coll. coord. n. 5874/15 del 29/07/2015).
Poiché è certo che la domanda principale proposta dal ricorrente attiene alla correttezza del conteggio “informativo” di anticipata estinzione del finanziamento predisposto dall’intermediario in vista di un’ipotetica estinzione fissata al 7/3/2017, si può affermare che la domanda si riferisce a fatti successivi al 1° gennaio 2009, su cui va proclamata la competenza del Collegio arbitrale.
Nel merito.
Il ricorrente contesta le modalità di calcolo dell’importo richiesto dall’intermediario per l’estinzione anticipata del mutuo in ragione dell’asserita illegittimità dell’art. 7 del contratto di mutuo nella parte in cui prevede, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, che «ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base “al tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero–euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso».
Tale clausola espone il mutuatario alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, perché prescrive che l’importo del capitale residuo sia convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Essa, tuttavia, non rappresenta in modo chiaro e agevolmente comprensibile il meccanismo di calcolo applicabile in caso di estinzione anticipata, ponendosi in palese conflitto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, comma 2, cod. cons.). La clausola, infatti, per come è scritta, è affetta da insanabile opacità, segnatamente nella parte in cui si riferisce al “capitale restituito” anziché, come sarebbe stato più logico, al capitale “da restituire” (cfr. Corte di Giustizia, 30/04/2014, n. 26, causa 26/13).
Il Collegio di Coordinamento (dec nn. 7727/14 e 5866/15) ha reputato nullo l’opaco meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto di mutuo. In particolare, nelle decisioni nn. 5855 e 5866/2015, è stata rilevata l’assenza di indicazioni in ordine alle «operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)». Del pari, non è stato espresso in modo chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in euro ma riferite ai tassi legati al franco svizzero. Particolarmente illustrativa la motivazione addotta dal Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza n. 375/2017 (pubblicata in data 10/03/2017), dove si legge: «Il Ctu ha infine analiticamente analizzato l’art. 7 del contratto relativo all’estinzione anticipata del mutuo nel cui ambito non è prevista alcuna formula o metodologia di calcolo, dovendosi condividere l’esito della CTU per il quale il debito in linea capitale da restituire in caso di estinzione anticipata è l’importo residuo indicato nel piano di ammortamento in euro, in corrispondenza dell’ultima rata pagata dal mutuatario. Né può ritenersi fondata l’interpretazione della convenuta che fa riferimento a formule alternative, fondate tuttavia sull’art. 7 bis, che risulta del tutto avulso dalla disciplina dell’art. 7 citato».
Questo Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dal riferito orientamento e condivide la scelta di disapplicare la clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo relativa alle modalità di determinazione dell’importo dovuto in caso di estinzione anticipata. L’intermediario resistente è perciò tenuto a riformulare il conteggio di anticipata estinzione del finanziamento e, in particolare, dovrà determinare il capitale residuo in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e quella già corrisposta, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 del contratto (ex multis, v. ABF Roma, dec. n. 12308 del 05/10/2017, ABF Milano, dec. n. 7716 del 09/04/2018).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Emanuele Cesare Lucchini Guastalla