Decisione n. 1778 del 25 marzo 2014 – Collegio Sud – Mutuo fondiario

Decisione n. 1778 del 25 marzo 2014

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO ........................... Presidente
(NA) CONTE .................................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PATRONI GRIFFI ................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA ................ Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore PATRONI GRIFFI LEONARDO

Nella seduta del 25/02/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente riferisce di avere stipulato con l’intermediario convenuto, unitamente al padre successivamente estromesso, un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, con tasso di cambio convenzionalmente fissato in Franchi svizzeri 1,6135 per Euro.
Rappresenta di avere richiesto, nel luglio 2013, al mutuante “di procedere alla simulazione dei conteggi, riferiti all’1.8.2013, per l’estinzione totale anticipata di detto mutuo” e di aver ricevuto, in riscontro, un conteggio “informativo” che, tuttavia, ritiene non corretto.
In particolare, il ricorrente contesta l’importo richiesto dall’intermediario per rivalutazione del capitale residuo, quantificato in base alla seguente formula:
€ 25.711,32 (Capitale residuo all’1.8.2013) x 1,61350 (tasso di cambio convenzionale): 1,23350 (cambio attuale)= € 33.632,12.
Ritiene, infatti, che, in conformità con le previsioni dell’art. 7 del contratto di mutuo, la determinazione del debito residuo avrebbe, invece, dovuto essere quantificata in base alla seguente formula:
€ 25.711,32 (Capitale residuo all’1.8.2013): 1,61350 (tasso di cambio convenzionale) x 1,23350 (cambio attuale)= € 19.655,99
A sostegno della predetta tesi evidenzia l’ambiguità della citata previsione contrattuale, la quale nel dubbio dovrebbe interpretarsi a proprio favore ai sensi dell’art. 1370 c.c.
Il ricorrente conclude, quindi, chiedendo a questo ABF di dichiarare corretta la formula da egli indicata per la rivalutazione del capitale residuo, e che, conseguentemente, l’importo da versare alla data dell’1.08.2013 per l’estinzione anticipata del finanziamento ammonta ad € 19.655,99.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario resistente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto la richiesta del ricorrente di verifica della modalità di calcolo dei conteggi e della loro rielaborazione, sarebbe di tipo consulenziale estraneo agli scopi e alle funzioni dell’ABF.
L’intermediario resistente assicura, poi, nel merito, la piena correttezza del proprio operato, ricordando che, secondo quanto previsto contrattualmente, il finanziamento è associato a un meccanismo di indicizzazione rapportato all’andamento di un parametro valutario: il tasso di cambio tra Franco Svizzero ed Euro.
Per quanto attiene al meccanismo di indicizzazione, sottolinea essere rilevanti le seguenti pattuizioni contrattuali:
- l’art. 3, “illustrativo del piano di ammortamento, comprensivo di quote capitale e quote interessi, da versare alla banca in rate mensili, per la durata stabilita (nel caso di specie 10 anni) e fatti salvi i conguagli semestrali come di seguito determinati”;
- l’art. 4, il quale esplicita “chiaramente” il meccanismo dei riferiti conguagli semestrali, precisando che l’indicizzazione del finanziamento è effettuata in relazione agli andamenti di due valori di mercato: il tasso di interesse a sei mesi sull’interbancario svizzero (indice LIBOR CHF a 6 mesi), maggiorato di 1,100 punti percentuali, e il cambio Franco svizzero Euro.
- l’art. 7 che applica analoga rivalutazione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
La banca sostiene, quindi, di avere fatto corretta applicazione delle previsioni contrattuali e che non possono considerarsi fondate le doglianze di controparte, la quale propone una formula di indicizzazione “pacificamente errata” , in quanto fondata “su una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione del capitale residuo …. nonché su un equivoco di fondo relativo al tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell’indicizzazione
che è il rapporto Franco svizzero/Euro e non già il reciproco rapporto Euro/Franco svizzero”.
A sostegno della propria tesi sottolinea l’assoluta intelligibilità della clausola sull'estinzione anticipata; e che, comunque, il criterio interpretativo invocato dalla ricorrente per sostenere la propria interpretazione non può essere seguito, essendo noto che la disciplina prevista per i contratti di cui agli art. 1341 e 1342 (richiamati dall'art.1370) “non trova applicazione nel caso di contratti che siano stati stipulati nella forma dell'atto pubblico”.
La banca resistente chiede, quindi, a questo ABF di dichiarare inammissibile il ricorso in relazione alla richiesta di verifica del metodo di calcolo, ovvero di respingere tutte le domande ed eccezioni formulate dal ricorrente.
DIRITTO
L’eccezione dell’intermediario di inammissibilità del ricorso per avere la richiesta del ricorrente natura consulenziale è infondata. Infatti, non è affatto vero che questi abbia domandato all’ABF una “verifica delle modalità di calcolo dei conteggi o una loro eventuale rielaborazione” come vorrebbe far credere il resistente, ma piuttosto che il Collegio dichiari “corretta la formula da egli indicata per la rivalutazione del capitale residuo, e che, conseguentemente, l’importo da versare alla data dell’1.08.2013 per l’estinzione anticipata del finanziamento ammonta ad € 19.655,99”. È sottoposta, quindi, a questo Collegio una questione interpretativa delle disposizioni contrattuali che regolano la rivalutazione del capitale e l’esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento; questione che rientra, riguardando l’accertamento di diritti e facoltà del ricorrente, senza ombra di dubbio tra le controversie che possono essere devolute all’ABF ai sensi dell’art. 4 della sez. I delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Venendo al merito della controversia, il Collegio ritiene che il ricorso non sia fondato.
Il problema che le parti pongono è di individuare su quale di esse sia stato contrattualmente addossato il rischio della svalutazione dell’euro verso il franco svizzero. È, quindi, compito del Collegio interpretare le disposizioni contrattuali, facendo applicazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 - 1371 c.c.
In proposito, va ricordato che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “le regole legali diermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt.13651371 c.c. posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico; ne consegue che l’adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in
astratto, idoneo a ben contemplare i loro interessi” (così Cass. 8 novembre 2013 n.25243).
La regola di cui all’art. 1370 c.c., invocata dal ricorrente, secondo cui “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei ricorrenti si interpretano nel dubbio a favore dell’altro”, pur volendo prescindere dalla sua non pacifica applicabilità alla fattispecie in esame, potrà, quindi, essere presa in considerazione solo se le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. non consentano di addivenire ad un soddisfacente risultato interpretativo. Il che non è nella fattispecie.
Ai sensi dell’art. 1363 c.c. “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.
Nel caso di specie la disposizione dell’art. 7 del contratto sul rimborso anticipato va, quindi, letta alla luce delle altre pattuizioni.
Per quanto qui interessa, le parti, all’art 3, rubricato “TERMINI E MODALITA’ DI RIMBORSO”, stabilivano che:
“Il mutuo dovrà essere rimborsato ratealmente, senza necessità di comunicazione scritta da parte della Banca, mediante versamenti mensili comprensivi sia di quote di interessi, come in seguito determinate, che di quote di capitale come indicato nel piano di ammortamento riferito a 100,00 Euro di capitale mutuato”;
“dovranno inoltre essere rimborsati i conguagli semestrali così come di seguito determinati”.
Inoltre le parti, sempre per quanto qui interessa, all’art. 4, rubricato “INTERESSI”, stabilivano che:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello 0,316% mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,790%. (“tasso di interesse convenzionale”)
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è ora, stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,6135 per un Euro (“tasso di cambio convenzionale”)”;
Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:
[omississ]
B1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso di interesseconvenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1° giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre - 31 maggio, rilevato sulla pagina LIBORO2 del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore’, maggiorato di 1,00 punti percentuali;
B2) - l’eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito REUTER e pubblicato SU ‘Il Sole 24 Ore’; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente.
La differenza così determinata sara applicata all’equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato alla [in realtà, ritiene il Collegio, debba leggersi dalla] Parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre.
Ad ogni scadenza l’importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà i conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:
in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l’importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte mutuataria con le modalità previste al successivo art 4 bis; all’operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° giugno;
in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l’importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno”.
Dalle indicate pattuizioni contrattuali, appare chiaro al Collegio che:
- il rimborso rateale del mutuo era ancorato [rectius indicizzato] al variare di due parametri: il tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) Franco Svizzero sei mesi ed il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro;
- che la riduzione o l’incremento del tasso di interesse sarebbero stati rispettivamente a vantaggio o svantaggio del mutuatario;
- che anche l’apprezzamento o il deprezzamento dell’Euro rispetto al Franco Svizzero sarebbero stati l rispettivamente a vantaggio o svantaggio del mutuatario.
La previsione dell’art. 7 del contratto - secondo cui “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno
dell’operazione di rimborso” - non può, quindi, essere interpretata nel senso voluto dal ricorrente perché, diversamente da quanto previsto per il rimborso rateale ed in contrasto con la regola di ermeneutica stabilita dall’art. 1363 c.c., porterebbe lo stesso ad avvantaggiarsi dell’intervenuto deprezzamento dell’Euro rispetto al Franco Svizzero.
La conclusione appena raggiunta trova, peraltro, conferma nel fatto che il maggior onere determinato dall’intermediario resistente per il rimborso anticipato del mutuo, pari ad €7.920,80 (32.632,12 – 25.711,32), è esattamente identico al conguaglio negativo che si determinerebbe applicando il criterio di indicizzazione di cui all’art. 4 B2) del contratto (di cui innanzi si è dato conto), a una rata ipotetica di € 25.711,32 (pari al residuo mutuo), in presenza di una variazione del tasso di cambio che passi da quello convenzionale di 1,61350 franchi svizzeri per euro, ad uno di 1,23350 franchi svizzeri per euro. Ed infatti, se si considera che – ai sensi dell’art. 4 B2) la differenza di cambio franco svizzero/euro va applicata all’equivalente in franchi svizzeri calcolato al tasso di cambio convenzionale di quanto liquidato dalla parte mutuataria – si determina quanto segue:
- al cambio di 1,61350 franchi svizzeri per euro corrisponde un cambio di 0,61977068484 euro per franchi svizzeri;
- al cambio di 1,23350 franchi svizzeri per euro corrisponde un cambio di 0,81070125658 euro per franchi svizzeri;
- la differenza tra i due cambi euro/franchi svizzeri è pari a -0,19093057174 (0,61977068484 -0,81070125658);
- € 25.711,32 corrispondono, al cambio convenzionale di 1,61350 franchi svizzeri per euro, a 41.485,22 franchi svizzeri;
- 41.485,22 franchi svizzeri moltiplicati per l’indicata differenza di cambio di - 0,19093057174, danno un conguaglio negativo di - € 7.920,80, esattamente pari al maggior onere determinato dall’intermediario resistente per il rimborso anticipato del finanziamento, seguendo la diversa formula dell’art. 7 del contratto.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Leonardo Carriero

dec-20140325-1778