Decisione n. 1693 del 21 marzo 2014 – Collegio Nord – Mutuo – In valuta – Estinzione del rapporto

Decisione n. 1693 del 21 marzo 2014

COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO ........................ Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA ............. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI ........................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE ...................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ........................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore TINA ANDREA

Nella seduta del 25/02/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 27/05/2008 il ricorrente stipulava con l’intermediario resistente un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso di cambio convenzionale fissato in 1,65810 CHF/Euro.
Nel mese di novembre 2012 il ricorrente si determinava “a cedere a terzi l’immobile di sua proprietà”, chiedendo “all'intermediario di elaborare i conteggi delle somme dovute per l'estinzione totale ed anticipata del mutuo con una proiezione alla data del 1.1.2013”. Con successiva email del 9.01.2013, l’intermediario comunicava al ricorrente gli elementi di riferimento per l’estinzione anticipata fissata al 1.01.2013: il capitale residuo (Euro 102.959,10) e la relativa rivalutazione (Euro 38.503,02).
Con reclamo del 17.05.2013, il ricorrente contestava il conteggio fornito dall'intermediario evidenziando “che la reale somma dovuta per l'estinzione anticipata del debito residuo di €102.959,10 alla data del 1.1.2013 ammontava ad € 74.935,80 anziché € 141.462,12”, “precisa[ndo] che dal medesimo importo di € 74.935,80 si sarebbe dovuto poi dedurre il saldo attivo del conto deposito abbinato al mutuo, pari ad € 10.725,11 alla data del 31.12.2012, per un importo netto di € 64.210,69”. Richiedeva, inoltre, un nuovo conteggio aggiornato alla data del 30.06.2013.
Insoddisfatto dal riscontro ricevuto, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto al Collegio di:
- “accertare e dichiarare che l'interpretazione fornita da[l ricorrente] circa il funzionamento del meccanismo di calcolo della rivalutazione contenuto nella clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo fondiario sottoscritto (…) in data 27.5.2008 è corretta e, per l'effetto: o dichiarare che, a fronte di un debito residuo di € 102.959,10 alla data del 1.1.2013, la somma dovuta [dal ricorrente] in favore [dell’intermediario] per l'estinzione anticipata del mutuo contratto il 27.5.2008 è pari ad € 74.935,80 e che dal medesimo importo dovrà essere ulteriormente decurtato il saldo attivo del conto deposito abbinato al mutuo, pari ad € 10.725,11 alla data del 31.12.2012 e, quindi, per un importo netto di € 64.210,69; o dichiarare la responsabilità [dell’intermediario] per il comportamento tenuto nei confronti [del ricorrente] e conseguentemente condannarla al risarcimento in favore di quest'ultimo del danno causatogli per le ragioni di cui in narrativa, da liquidarsi secondo equità ma comunque in misura non inferiore ad € 2.000,00;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente in data 17.05.2013 di ricevere il conteggio per l'estinzione anticipata del mutuo contratto il 27.5.2008 con una proiezione al 30.6.2013 e, per l'effetto, condannare [l’intermediario] al risarcimento del danno patito (…) da liquidarsi secondo equità ma comunque in misura non inferiore ad € 500,00”.
Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario, eccepita l’incompetenza temporale del Collegio, ha precisato che:
- “L'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo viene esplicitamente contemplata dall'articolo 7 del Contratto di Mutuo (rubricato, appunto, ‘estinzione anticipata’), il quale prevede che ‘Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale' e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato (...) e pubblicato su 'II Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso’”;
- “Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo si articola, dunque, in due fasi, e precisamente:

(a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. Conseguentemente, per convertire in Franchi Svizzeri il capitale residuo, espresso in Euro, adottando il tasso di cambio convenzionale di "Franchi Svizzeri 1.6581 per un Euro", è evidente che bisogna moltiplicare tale capitale residuo per il menzionato tasso di cambio (e non dividerlo, come vorrebbe il ricorrente);
(b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione (c.d. "tasso di periodo"). Conseguentemente, per calcolare l'equivalente in Euro (al cambio attuale) del capitale residuo in Franchi Svizzeri di cui al punto (a) è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo (e non moltiplicarlo, come vorrebbe la ricorrente)”;
- “la formula di indicizzazione proposta dai Ricorrenti è pacificamente errata, in quanto la stessa si fonda su una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione del capitale residuo (art. 7 del Contratto di Mutuo) nonchè su un equivoco di fondo relativo al tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'indicizzazione, che è il
rapporto Franco Svizzero/Euro (come espressamente previsto nel contratto) e non, invece, il reciproco rapporto Euro / Franco Svizzero”;
- “la previsione di cui all'art. 7 del Contratto di Mutuo non si presta, a ben guardare, ad alcuna ambiguità, posto che la stessa è estremamente chiara nel prevedere che, ai fini del rimborso anticipato del mutuo, il capitale residuo, così come gli eventuali arretrati ancora dovuti, dovranno dapprima essere ‘calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale’, ed il risultato così ottenuto sarà ‘successivamente convertit[o] in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su 'II Sole 24 Ore' nel giorno dell'operazione di rimborso’, secondo la procedura analiticamente illustrata nel paragrafo che precede”;
- “dividere la quota capitale per il tasso di cambio convenzionale Franco Svizzero/Euro non ha alcun significato, né sotto il profilo logico né sotto quello finanziario, in quanto il risultato ottenuto non esprimerebbe alcuna "grandezza". Analogamente, anche il passaggio successivo del conteggio di estinzione, e cioè la riconversione dei Franchi Svizzeri in Euro al tasso di cambio attuale, non può che essere effettuato dividendo i Franchi Svizzeri per il menzionato tasso di cambio attuale al momento dell'estinzione e non, invece, moltiplicando, come sostenuto dal Cliente, poiché anche in questo caso il valore cosi ottenuto non esprimerebbe alcun significato”;
- “L'interpretazione data dal ricorrente trova origine anche dalla lettura della decisione dell'ABF n. 707 del 9 marzo 2012, ragione per cui [l’intermediario] intende opportuno effettuare alcuni approfondimenti in proposito. Il caso preso in esame dall'ABF scaturiva da un ricorso presentato da un Cliente (…), avente anch'esso ad oggetto la
formula da utilizzare per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo”;
- “la questione sottoposta all'Arbitro Bancario e Finanziario riguardava quindi l'interpretazione del menzionato art. 7 del Contratto di Mutuo (rubricato "estinzione anticipata") e, in particolare, l'individuazione della formula corretta da utilizzare per il calcolo dei conteggi estintivi del mutuo. Investito della questione, l'ABF, senza
entrare nel merito della logica sottostante le due formule proposte dalle parti, ha ritenuto che l'art. 7 del Contratto di Mutuo conterrebbe "una previsione evidentemente ambigua, potendo essere letta sia in un senso che nell'altro, anche se una mera interpretazione letterale dovrebbe far propendere per la tesi interpretati va
sostenuta dalla ricorrente”;
- “non ritenendo applicabili al caso di specie, "data la natura di calcolo finanziario della clausola", il criterio interpretativo sistematico né quello secondo buona fede, l'ABF ha qualificato il contratto di mutuo sottoposto al suo esame come contratto per adesione e, conseguentemente, ha ritenuto che dovesse trovare applicazione la disciplina
dell'art. 1370 cod. civ., a tenore del quale "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”;
- “la richiamata pronuncia dell'ABF non è condivisibile, per le stesse ragioni sopra illustrate con riferimento alla posizione del ricorrente: anche tale pronuncia scaturisce, infatti, da una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione del capitale residuo (art. 7) contenuta nel contratto di mutuo”;
- “la pronuncia n. 707/2012 dell'ABF non è corretta in quanto, pur non essendovi in realtà alcuna incertezza nè alcun contrasto tra la Banca e la Cliente circa il percorso logico da seguire per il calcolo del conteggio estintivo, in tale decisione l'ABF ha applicato una formula matematica che non rispecchia tale percorso logico e che, per di più, non ha, di per sé, alcun significato matematico e finanziario”;
- “per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento dei menzionati ‘conguagli semestrali’, (…) l'operazione di rimborso parziale è soggetta al solo rischio di cambio.
In quest'ultimo caso ha infatti rilievo solo la differenza tra il tasso di cambio convenzionale convenuto alla stipula e il tasso di cambio corrente al momento del rimborso. In particolare la parte mutuataria beneficerebbe di una svalutazione del Franco Svizzero verso l'Euro mentre sarebbe penalizzata da una sua rivalutazione.
E' pertanto del tutto normale e, anzi, è inevitabile, che il capitale "restituito" (cioè quello da detrarre dal capitale residuo nel piano di ammortamento del mutuo) sia diverso dall'importo effettivamente "corrisposto" dal mutuatario alla banca. In particolare, il capitale restituito è inferiore all'importo corrisposto in caso di
rivalutazione del Franco Svizzero contro l'Euro. E vice versa è superiore in caso di svalutazione del Franco Svizzero contro l'Euro”.
DIRITTO
Per quanto attiene all’eccezione di incompetenza rationae temporis dell’ABF sollevata dall’intermediario resistente, il Collegio ritiene sufficiente richiamare il proprio consolidato orientamento, in base al quale, al fine di accertare la propria competenza temporale nell’ambito dei rapporti di durata, risulta dirimente verificare se la controversia attenga alla fase genetica del rapporto, oppure se essa riguardi, come nel caso in esame, gli effetti scaturenti dal negozio giuridico e la sua esecuzione. Ed infatti, essendo la controversia sorta in sede di estinzione anticipata del contratto di mutuo richiesta dal ricorrente nel novembre 2012, sussiste la competenza dell’ABF.
Ciò chiarito, per quanto attiene più strettamente al merito, la vicenda sottoposta all’esame di questo Collegio impone di individuare la corretta interpretazione dell’espressione “capitale restituito”, di cui all’art. 7 del contratto di mutuo fondiario sottoscritto dal ricorrente.
Il contratto di mutuo, all’origine della presente controversia, presenta una formulazione molto ambigua, che in passato ha dato luogo a diverse pronunce dei vari Collegi dell’ABF tra lo stesso intermediario ed altri suoi clienti.
In particolare, l’art. 7 del contratto, rubricato “Estinzione anticipata”, è stato diffusamente esaminato da questo Collegio in altre pronunce, relative a casi del tutto analoghi al presente, che così si sono espressa: (Pronuncia n. 2974/12 del 12.09.2012; conf. Pronuncia n. 2493/13) “Il problema consiste nello stabilire se l’espressione “capitale
restituito”, di cui il terzo comma della norma in questione, dispone la rivalutazione ai fini del rimborso anticipato, vada riferita al capitale già rimborsato o a quello restituito all’atto dell’estinzione anticipata. E’ evidente come la disposizione in esame si presenti di non facile interpretazione, ciò che costituisce circostanza di per sé censurabile a maggior ragione ove si consideri che il mutuatario è un consumatore. Non essendo il testo letterale della disposizione in esame sufficiente ad individuare la comune intenzione delle parti, dovrà farsi pertanto ricorso ai criteri di interpretazione sussidiari stabiliti dal legislatore, tenendo ovviamente sempre presente il canone ermeneutico fondamentale della buona fede, che, se da un lato mira a tutelare il ragionevole affidamento che, in base alle circostanze, le parti potevano riporre in un determinato significato della norma oggetto di valutazione, dall’altro impedisce di ricorrere abusivamente al dato testuale per pervenire ad interpretazioni cavillose”.
In primo luogo, occorre pertanto procedere all’interpretazione del contratto, avvalendosi dei criteri posti dagli art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), 1366 c.c. (interpretazioni di buona fede), 1367 c.c. (conservazione del contratto), 1369 c.c. (espressioni con più sensi): si tratterà di valutare le disposizioni che prevedono l’indicizzazione al franco svizzero del mutuo ipotecario. L’art. 4, in tema di “Interessi”, fissa i tassi di interesse e di cambio convenzionali di riferimento e precisa le conseguenze che la natura di contratto indicizzato comporta ai fini della determinazione delle somme mutuate da rimborsare. Essa precisa: “Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO”: quindi il mutuo è legato ai flussi di cambio tra questa e l’euro. Precisa inoltre che il capitale oggetto di rimborso viene semestralmente attualizzato ed adeguato al saggio di interesse del franco svizzero e al tasso di cambio franco svizzero/euro effettivi alla data di scadenza del semestre precedente rispetto ai tassi convenzionali fissati dal contratto. Se quanto rimborsato è oggetto di un adeguamento periodico, non avrebbe senso sottoporlo ad ulteriore rivalutazione. Oggetto di adeguamento non potrà quindi che essere il capitale residuo, in relazione al quale appunto si dovrà procedere ad attualizzazione alla data di rimborso. La corretta interpretazione della controversa espressione “capitale restituito” di cui al terzo comma dell’art. 7 del contratto deve necessariamente riferirsi al capitale residuo, e cioè al capitale che verrà restituito all’atto dell’estinzione anticipata del mutuo; come del resto può desumersi anche dal riferimento contenuto nello stesso articolo agli “eventuali arretrati che fossero dovuti”.
Nello stesso senso, oltre alle pronunce ancora del Collegio di Milano n. 2493/2013, 707/2012 e 2606/11, si è espresso il Collegio di Napoli con Pronuncia n. 2374/11 “Considerando che la previsione dell’art. 7 è funzionalmente destinata a disciplinare l’operazione di eventuale estinzione anticipata del mutuo, acquistano rilevanza decisiva, nel senso dell’applicabilità del previsto meccanismo di conversione (anche) al capitale residuo da rimborsare, l’esplicito riferimento alla finalità del “rimborso anticipato” ed alla relativa operatività del meccanismo di conversione, secondo i contemplati indici, “nel giorno dell’operazione di rimborso’. Appare, infatti, chiaro come simili indicazioni non avrebbero alcun senso, ove il capitale residuo da rimborsare non fosse assoggettato al previsto meccanismo contrattuale di conversione (come risulta esplicitato, del resto, pure relativamente a quanto ancora eventualmente dovuto per ‘arretrati’, destinati, proprio in quanto tali, ad incrementare, appunto, il capitale da restituire).”.
Le considerazioni sopra formulate portano conseguentemente al rigetto della domanda di parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

dec-20140321-1693