Decisione N. 16858 del 14 dicembre 2017 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 16858 del 14 dicembre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA  …….. Presidente
(MI) ORLANDI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) DE VITIS …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore DIANA CERINI 

Nella seduta del 10/10/2017 dopo aver esaminato: 

-  Il ricorso e la documentazione allegata
-  Le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  La relazione della Segreteria tecnica 

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente contesta il calcolo del debito residuo per l’anticipata estinzione così come elaborato dall’intermediario per un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero.
In particolare, la parte ricorrente afferma di aver stipulato e successivamente estinto anticipatamente un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero. Lamenta l’illegittimità del calcolo del debito residuo eseguita nel conteggio estintivo in forza della “clausola di rivalutazione”. La parte chiede, pertanto, all’intermediario la restituzione della somma di euro 27.526,18 oltre interessi dalla domanda inviata a mezzo pec sino al saldo, a titolo di pagamento dell’indebito a fronte della nullità della clausola di conversione per comb. disp. degli articoli 4 e 7 del contratto di mutuo. 

Si oppone a tale richiesta l’intermediario, il quale - pur confermando i fatti intervenuti - indica che la clausola contrattuale applicata per calcolare il debito residuo al momento dell’estinzione è chiara e trasparente. Del funzionamento del meccanismo di calcolo è stata data piena informativa alla parte ricorrente sia al momento della stipula che in successive comunicazioni di trasparenza. Il calcolo eseguito nel conteggio estintivo è, pertanto, corretto e conforme al contratto e conseguentemente la domanda di parte ricorrente è secondo l’intermediario da non respingere. 

DIRITTO 

Si osserva preliminarmente come la problematica sottesa alla controversia oggi in esame, che pertiene alle sorti, in caso di estinzione anticipata, della clausola di indicizzazione contenuta in rapporti di mutuo indicizzati al franco svizzero - peraltro stipulati in più occasioni dal medesimo intermediario ora resistente - non sia nuova; anzi tale problematica ha rappresentato oggetto di numerosi conflitti portati all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto ed i rischi connessi. La questione è stata altresì sottoposta al Collegio di Coordinamento, che ha concluso dichiarando la nullità della medesima clausola di indicizzazione così come riprodotta anche nel contratto oggi in esame. 

Nel caso in discussione, infatti, non è controverso che il contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri sia stato stipulato per atto pubblico il 27 ottobre 2010 [cfr. All. 2a ricorso] ed estinto in forza di conteggio al 31/03/2016; è in atti anche la quietanza liberatoria datata 5/04/2016 (cfr. All. 2b ricorso). In virtù di tali fatti, parte ricorrente domanda l’accertamento della nullità della clausola 7 del contratto, in combinato disposto con l’art. 4, che regola il meccanismo di duplice conversione Franchi/Euro in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto (si rinvia alla lettura delle citate norme contrattuali per una compiuta disamina, sub All. 2a ricorso). 

Sul punto, rileva la circostanza che la legittimità dell’art. 7 del contratto è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF che ne ha statuito la nullità prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero (cfr.dec.4135/2015, nonché Coll. Milano, 7301/2017). Infatti, dall’applicazione dell’art.7 del contratto si verrebbero altrimenti a realizzare due diverse operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale importo è convertito in euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. 

Orbene, proprio a tale proposto, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, già citato, ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, l’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. 

Orbene, applicando tali principi al caso in esame, si constata che il mutuo si è già estinto con pagamento del saldo residuo di € 139.058,58 di cui euro 27.526,18 a titolo di rivalutazione per conversione ex art.7. Pertanto, la domanda di restituzione dell’indicato importo corrisposto a titolo di rivalutazione ex art.7, così come quantificato nel conteggio estintivo, deve essere accolta; alla somma così determinata e da restituire alla parte ricorrente dovrà essere aggiunto il pagamento degli interessi sulla medesima somma dalla data del reclamo, coincidente con la richiesta del procuratore, al saldo effettivo. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20171214-16858