Decisione n. 1684 del 27 marzo 2013 – Mutuo – Obblighi del mutuatario – Rata – Quantificazione del danno

Decisione n. 1684 del 27 marzo 2013

IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Avv. Bruno De Carolis..............................................Presidente
Avv. Massimiliano Silvetti.........................................Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Com. Girolamo Fabio Porta....................................Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone.............................................Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo .....................................Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 05/10/2012, dopo aver esaminato

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 22 novembre 2011, esponevano i ricorrenti – cointestatari di un mutuo fondiario concesso in data 18 maggio 2000 da un intermediario incorporato dalla banca convenuta, per l’importo di lire 300.000.000 (€154.937,07) rimborsabile in venti anni mediante rate mensili a tasso variabile indicizzato al Franco svizzero – di aver esercitato un’opzione contemplata in contratto, tramite istanza del 25 ottobre 2008, volta alla conversione del finanziamento indicizzato al Franco svizzero “in uno riferito all’Euro” e di aver chiesto alla resistente la riduzione dello spread applicato al mutuo (da 2,25 a 1,00 punti percentuali) a causa della sopravvenuta “insostenibilità della rata”. Rimasta senza esito detta richiesta, con reclamo del 3 gennaio 2011 i ricorrenti ne sollecitavano il riscontro. Replicava la banca con nota del 16 febbraio 2011 mediante la quale formulava ai mutuatari una proposta di rinegoziazione che prevedeva: in conformità al contratto e con decorrenza 18 marzo 2011, la modifica del parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse da “Libor-Franco Svizzero
a “Euribor 3 mesi lettera/365”; la contestuale eliminazione del meccanismo di indicizzazione trimestrale basato sul tasso di cambio Euro/Franco svizzero; l’applicazione del metodo dell’ammortamento francese. La banca proponeva altresì la riduzione dello spread applicato al rapporto nella misura di 2,05 punti percentuali (in luogo del 2,25% nominale annuo), sottolineando come detta variazione, non prevista dal contratto, fosse rimessa esclusivamente alla propria autonomia. Con missiva del 13 gennaio 2012 la resistente formulava una seconda proposta di rinegoziazione, a condizioni analoghe alla precedente, ma con decorrenza retroattiva dalla rata di gennaio 2011 e riconoscendo a favore dei mutuatari l’importo di euro 8.840,57 “ad abbattimento parziale del capitale residuo al fine di allineare il debito residuo del mutuo in essere a quello dovuto” per effetto di tali modifiche.
Ritenuto insoddisfacente il riscontro ricevuto, con ricorso del 22 novembre 2011 i ricorrenti chiedevano all’ABF di condannare la resistente:
- al puntuale adempimento dell’articolo 3, comma 8, di cui all’“Allegato D” del contratto di mutuo, con efficacia retroattiva a far data dal 25 ottobre 2008;
- alla riduzione dello spread secondo quanto previsto dal contratto e dalle vigenti disposizioni di legge, con decorrenza dalla predetta data;
- al ricalcolo degli interessi e alla restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, avendo la stessa applicato al finanziamento uno spread (3,00%) superiore a quello
contrattuale (pari al 2,25%);
- al risarcimento del danno patito da quantificarsi in via equitativa. Costituitasi parte del presente procedimento con controdeduzioni pervenute il 18 aprile 2012, resisteva la banca rilevando:
- che il contratto prevedeva un meccanismo di indicizzazione trimestrale concernente sia la misura del tasso di interesse sia la rettifica del debito residuo (variabile in funzione del rapporto di cambio Euro/Franco svizzero),
in base al quale potevano determinarsi variazioni non lineari del capitale residuo (ossia incrementi o decrementi del debito residuo) in relazione dell’andamento del citato parametro di riferimento;
- che il contratto riconosceva alla parte mutuataria la facoltà di richiedere in qualunque momento la conversione del finanziamento «in uno riferito all’euro con metodo di ammortamento tradizionale», previa sottoscrizione degli atti necessari allo scopo da parte del mutuatario;
- di aver ricevuto una richiesta inviata dai ricorrenti in data 25 ottobre 2008 avente ad oggetto la rinegoziazione (ex art. 3, co. 8, del contratto) e la riduzione dello spread, alla quale la stessa non aveva dato seguito «per un errato instradamento della corrispondenza dovuto ad un disguido dei propri uffici». La resistente evidenziava tuttavia che solo con nota del 3 gennaio 2011 i ricorrenti sollecitavano un riscontro alla suindicata richiesta, lamentando altresì l’errata applicazione dello spread e chiedendone la revisione anche in conformità delle vigenti disposizioni di legge;
- di aver proposto - con nota del 16 febbraio 2011 - la rinegoziazione del mutuo concernente il passaggio dal tasso Libor (CHF) al tasso Euribor con metodo di ammortamento “francese” e eliminazione del meccanismo di indicizzazione legato al rapporto di cambio Euro/Franco svizzero;
- di aver formulato - con missiva del 13 gennaio 2012 - una seconda proposta di rinegoziazione, a condizioni analoghe alla precedente, ma con decorrenza retroattiva dalla rata di gennaio 2011 e riconoscendo a favore del mutuatario una riduzione dello spread (pari 0,25 punti percentuali in meno di quello contrattuale) nonché l’importo di euro 8.840,57 “ad abbattimento parziale del capitale residuo al fine di allineare il debito residuo del mutuo in essere a quello dovuto” per effetto di tali modifiche;
- che i ricorrenti non fornivano alcun riscontro alle citate proposte;
- di aver applicato correttamente lo spread previsto in contratto (2,25%), e che l’eventuale revisione dello stesso non era prevista da alcuna normativa applicabile alla fattispecie né contemplata dal contratto, restando rimessa esclusivamente all’autonomia negoziale delle parti;
- che i ricorrenti pretendevano l’applicazione retroattiva della rinegoziazione (a decorrere dal 25 ottobre 2008) benché – a fronte dell’inerzia della banca e alla luce del dovere di buona fede e diligenza che incombe su entrambe
le parti – i medesimi avrebbero dovuto attivarsi tempestivamente per sollecitare una risposta in merito.
Con successive note inviate alla resistente i ricorrenti precisavano: che la loro pretesa era principalmente finalizzata ad ottenere la conversione del mutuo (ex art. 3, co. 8, All. “D” del contratto); di aver rifiutato le proposte tardivamente pervenute dalla resistente in quanto formulate, tra l’altro, in base a un tasso di cambio Euro/Franco svizzero più favorevole alla banca (riferito al 2011 piuttosto che al 2008), con conseguente aumento dell’importo delle rate superiore al 30%.
A tali deduzioni replicava la banca evidenziando che nella richiesta del 25 ottobre 2008 i ricorrenti non avevano indicato la tipologia di tasso scelta (tra variabile e fisso) da applicare al contratto e che, di conseguenza, le proposte di rinegoziazione erano state formulate modificando il parametro di riferimento e mantenendo ferma la tipologia di tasso originaria (variabile).
Per tali motivi la resistente chiedeva all’ABF il rigetto del ricorso.
Diritto
Le questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi verte sulla conformità al regolamento negoziale nonché ai canoni di diligenza professionale, correttezza e buona fede delle condizioni economiche praticate dalla banca a seguito dell’esercizio, da parte dei mutuatari, di un’opzione contrattualmente prevista volta alla conversione del mutuo a tasso variabile, originariamente erogato in lire e indicizzato al Franco svizzero, in uno a tasso fisso o variabile riferito all’Euro.
Occorre dunque aver riguardo anzitutto alla disciplina convenzionale del mutuo stipulato inter partes, alla stregua della quale le parti convengono:
a) un meccanismo di individuazione del saggio di interesse, stabilendo l’applicazione di un tasso nominale annuo pari al 3,99% per le prime due rate di ammortamento e, per il restante periodo, un tasso variabile con periodicità trimestrale “determinato nella misura di 2,25 punti percentuali [spread] in più della media aritmetica dei dati giornalieri del tasso Libor – Franco Svizzero 6 mesi lettera, relativi al secondo e terzo mese precedente la scadenza della rata di ogni nuovo trimestre”;
b) la revisione trimestrale del tasso d’interesse in ragione della quale l’importo delle rate viene determinato applicando il tasso di interesse di cui sopra al debito residuo in linea capitale del piano di ammortamento rettificato (ossia indicizzato trimestralmente) in funzione del rapporto “fra il tasso di cambio Euro/Franco Svizzero convenzionale [stabilito in contratto al momento della stipula] e il tasso di cambio determinato in base alla media aritmetica dei tassi di cambio Euro/Franco Svizzero rilevati nel trimestre precedente di un mese la data di revisione”;
c) la facoltà per il mutuatario di richiedere in qualunque momento la conversione del finanziamento in uno riferito all’Euro con metodo di ammortamento francese.
Recita, infatti, il contratto:
“La parte mutuataria ha facoltà di ottenere la conversione del presente finanziamento indicizzato al Franco Svizzero in uno riferito alla lira italiana. Nell’esercizio di tale opzione la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso, variabile o fisso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti proposti dalla banca al momento dell’accettazione della richiesta di conversione. Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla banca almeno 60 giorni prima della data indicata per la conversione la quale dovrà coincidere con la scadenza di una delle date previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. La parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la banca indicherà, dando atto che in caso contrario l’operazione non potrà aver luogo.” Ora, stante la suddetta pattuizione, risulta che i ricorrenti abbiano validamente esercitato l’opzione di conversione – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno secondo quanto richiesto dall’art. 3, co. 8, del contratto – dando avvio all’iter negoziale per la prosecuzione del rapporto (a partire dal 25 ottobre 2008) con applicazione di un tasso scelto tra fisso o variabile sulla base dei “prodotti” che la banca avrebbe dovuto proporre in sede della prevista accettazione della domanda; tale richiesta di conversione avrebbe neutralizzato, tra l’altro, il meccanismo di indicizzazione trimestrale del capitale legato al cambio Euro/Franco Svizzero.
Tuttavia, nonostante la presenza dei presupposti contrattualmente stabiliti, la resistente non ha tempestivamente comunicato l’accettazione della citata richiesta a causa di asserite problematiche interne né ha fornito indicazioni idonee a consentire la scelta tra tasso fisso e variabile, impedendo il perfezionamento della procedura di conversione e l’applicazione ai mutuatari dei relativi benefici. Tale condotta appare contraria non solo al regolamento negoziale ma anche ai canoni di diligenza professionale, correttezza e buona fede cui gli intermediari finanziari devono attenersi nei rapporti con la clientela. Si ritengono inoltre irrilevanti le giustificazioni addotte dalla banca – secondo cui, tra l’altro, i clienti non avrebbero sollecitato la medesima nel fornire risposta – in quanto, a fronte di una valida
domanda di conversione, la successiva inerzia della parte mutuante non può essere considerata idonea a gravare i mutuatari di ulteriori incombenze nonché del pagamento di eventuali oneri di indicizzazione non dovuti dal momento della richiesta stessa (25 ottobre 2008).
Risulta invece infondata la richiesta di riduzione dello spread applicato (2,25%) avanzata dai ricorrenti in quanto non supportata da alcuna clausola contrattuale né da normative riferibili alla fattispecie. Nel ricorso, infatti, si fa riferimento all’art. 3, co. 3, dell’All. “D” al contratto – il quale però non contempla tale possibilità per il cliente – ovvero, in maniera generica, alle «disposizioni di legge agevolative per il superamento della recente crisi economica in riferimento alla riduzione dello spread». Né appare supportato dalla documentazione contabile agli atti quanto
asserito dai ricorrenti circa l’applicazione da parte della convenuta di uno spread superiore (3,00%) rispetto a quello previsto in contratto (2,25%).
Parimenti infondata è l’ulteriore domanda risarcitoria in quanto generica nonché sfornita del necessario supporto probatorio.
In considerazione di quanto innanzi, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che la banca resistente provveda a tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento della procedura di conversione e all’applicazione delle rinnovate condizioni a partire dal momento della formale richiesta dei ricorrenti (25 ottobre 2008), restituendo ai medesimi le maggiori somme e gli altri oneri eventualmente addebitati nel periodo successivo alla citata richiesta.
Si dispone, a tal fine, che la banca stessa riformuli i conteggi relativi al rapporto di mutuo inter partes e, per l’effetto, che:
i. escluda ogni variazione (incremento o decremento) del capitale residuo effettuata trimestralmente a titolo di “indicizzazione” legata al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero (di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, dell’allegato “D” del contratto), successiva alla data del 25 ottobre 2008;
ii. concordi con i ricorrenti le restanti condizioni (scelta tra tasso fisso e variabile sulla base dei prodotti offerti, tipologia ammortamento) per il perfezionamento della conversione secondo le modalità contrattuali;
iii. rielabori il piano di ammortamento alle rinnovate condizioni nonché ai sensi della precedente lettera i), sulla base del capitale residuo in essere dopo il pagamento della rata di ottobre 2008, tenuto conto dei versamenti tempo per tempo effettuati dai ricorrenti a valere sul mutuo successivamente alla predetta richiesta di conversione;
iv. ridefinisca i rapporti di debito/credito tra le parti riferiti al mutuo oggetto di contestazione;
v. comunichi ai ricorrenti in maniera chiara e analitica l’esito del conteggio onde consentire agli stessi di ottemperare correttamente al rimborso del mutuo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Bruno De Carolis

dec-20130327-1684