Decisione N. 16434 del 07 dicembre 2017 – Incompetenza – Ratione temporis – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 16434 del 07 dicembre 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA …….. Presidente 

(RM) GRECO …….. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(RM) SCIUTO …….. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(RM) NERVI …….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 

(RM) PETRILLO …….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Nella seduta del 22/06/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
Con ricorso del 7.10.2016 il ricorrente narra di aver stipulato con la resistente nel 2008 un mutuo in franchi svizzeri, contesta la correttezza e la legittimità del conteggio estintivo richiesto nel febbraio 2016 e chiede, in sostanza, che il Collegio ABF dichiari la nullità della clausola contrattuale circa l’estinzione anticipata.
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis di questo Arbitro e affermava la piena legittimità della fattispecie del mutuo fondiario in valuta estera, deducendo di aver calcolato correttamente l’importo dovuto in caso di estinzione anticipata.

DIRITTO
1. L’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dall’intermediario per afferire la controversia esclusivamente al momento genetico del contratto, che è stato stipulato nel 2008, non merita accoglimento.
Al riguardo si rileva che il Collegio di Coordinamento dell’ABF si è più volte occupato di controversie simili a quella attuale e, con riguardo alla competenza temporale, ha affermato la propria competenza qualora la contestazione fosse relativa al momento della richiesta del conteggio estintivo/estinzione anticipata e non al momento di stipula del rapporto.
Nel caso di specie la richiesta di conteggio estintivo è del febbraio del 2016. Trattandosi di un comportamento successivo al 2009 non sembrerebbero esservi dubbi circa la competenza temporale del Collegio sull’odierna controversia. 

2. La questione di diritto sottoposta dal ricorrente all’ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.

Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). ... In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

La clausola contrattuale prevista dall’art. 7 è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto.
In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che il ricorrente è tenuto a restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: “il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata ... e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento. 

Ne consegue che l’intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

MAURIZIO MASSERA

Dec-20171207-16434