Decisione N. 1638 del 20 febbraio 2017 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 1638 del 20 febbraio 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

Presidente  ………............................................…(RM) SIRENA

Membro designato dalla Banca d'Italia …….…..(RM) GRECO

Membro designato dalla Banca d'Italia …………(RM) POZZOLO

Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari ……… (RM) NERVI

Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti …………(RM) MARINARO

Relatore ESTERNI - PIETRO SIRENA
Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente ha affermato che:
- il 9 dicembre 2008, avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di finanziamento di € 155.000,00, da restituirsi in 240 rate mensili;
- nel luglio del 2015, avrebbe richiesto alla banca resistente il conteggio di rimborso anticipato di tale finanziamento;
- secondo tale conteggio, avrebbe dovuto versare la somma complessiva di € 160.120,98, in applicazione degli artt. 7 e 7 bis del contratto;
- si tratterebbe tuttavia di clausole contrattuali vessatorie, e pertanto nulle; -esse infatti non sarebbero state redatte in modo chiaro e comprensibile e non permetterebbero pertanto al mutuatario di comprendere appieno le modalità di calcolo delle rate del finanziamento.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -sia accertata la nullità delle clausole contrattuali che prevedono meccanismi di doppia conversione valutaria, in particolare degli artt. 7 e 7 bis del contratto stipulato con la banca resistente;

- quest’ultima sia condannata alla restituzione dell’indebito, eventualmente imputandolo al pagamento anticipato del capitale;

- sia accertato che l’importo residuo del finanziamento corrisponde alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:
- il reclamo sarebbe sprovvisto della firma del ricorrente;
- gli articoli 7 e 7 bis del contratto con quest’ultimo stipulato disciplinerebbero il rimborso anticipato del finanziamento, non prevedendo alcun meccanismo illegittimo di doppia conversione valutaria;
- il piano di ammortamento del finanziamento sarebbe specificato in franchi svizzeri e l’importo di ciascuna rata sarebbero poi convertito in euro;
- il ricorrente sarebbe stato a conoscenza di tale metodologia di calcolo e sarebbe stato costantemente aggiornato della variazione dei tassi di cambio.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che:

- il ricorso sia dichiarato inammissibile;
- in ogni caso, sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO 

Per quanto riguarda l’eccezione pregiudiziale sollevata (a p. 1 delle controdeduzioni) dalla banca resistente, si deve rilevare che la lettera del 9 novembre 2015 (all.4 alle controdeduzioni), inviata mediante raccomandata a.r., può essere considerata come un reclamo, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia (sez. VI, § 1).

Le suddette Disposizioni intendono infatti come reclamo «ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo» (sez. I, § 3).
Pur in difetto di una sottoscrizione autografa, la lettera di cui si tratta reca la firma dattiloscritta del ricorrente, il quale è comunque chiaramente identificabile. L’eccezione pregiudiziale della banca resistente è pertanto respinta, perché infondata in fatto e in diritto.

Nel merito, si deve rilevare che, contrariamente ad altri casi già esaminati da questo Arbitro (Collegio di coordinamento, n. 4125 del 2015 e successive decisioni), le clausole contrattuali contestate dal ricorrente non prevedono alcun meccanismo di doppia conversione valutaria: esse danno viceversa al mutuatario, laddove sussistano determinati presupposti, il diritto potestativo di specificare il piano di ammortamento non più in franchi svizzeri, ma in euro.
Si tratta pertanto di clausole di salvaguardia del mutuatario, finalizzate a evitare che il finanziamento diventi eccessivamente oneroso.

Peraltro, com’è stato rilevato (a p. 1 s. delle controdeduzioni) dalla banca resistente, le domande proposte dal ricorrente puntano evidentemente a contestare il piano di ammortamento del finanziamento, e in particolare la specificazione delle rate in una valuta estera (ossia, il franco svizzero). Il ricorrente non ha tuttavia allegato alcuna ragione che sia idonea a mettere in discussione la legittimità di tale meccanismo contrattuale, né essa avrebbe potuto essere esaminata nel merito da questo Arbitro, trattandosi di un’operazione o di un comportamento della banca resistente che è anteriore al 1° gennaio 2009.

Il Collegio respinge il ricorso. 

P.Q.M. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20170220-1638